Art. 9.
                        (Norme previdenziali)
    1.   Gli  oneri  contributivi,  previdenziali  ed  assistenziali,
previsti  dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle
imprese   fornitrici   che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo  49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel
settore   terziario.   Sull'indennita'   di   disponibilita'  di  cui
all'articolo  4,  comma  3,  i  contributi  sono  versati per il loro
effettivo  ammontare,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa in
materia di minimale contributivo.
    2.  Gli  obblighi  per  l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie  professionali  previsti  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
a  carico  dell'impresa  fornitrice.  I  premi  ed  i contributi sono
determinati  in  relazione  al  tipo  ed al rischio delle lavorazioni
svolte.
    3.   Al  fine  di  garantire  la  copertura  assicurativa  per  i
lavoratori  impegnati  in iniziative formative di cui all'articolo 5,
comma  2,  nonche'  per  i  periodi intercorrenti fra i contratti per
prestazioni  di  lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, viene stabilita, nei limiti
delle  risorse  derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma
1,  la  possibilita' di concorso agli oneri contributivi a carico del
lavoratore  previsti  dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16
settembre  1996,  n.  564. Con il medesimo decreto viene stabilita la
misura  di  retribuzione  convenzionale  in  riferimento alla quale i
lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare
la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano
usufruito  della  indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 4,
comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.
 
          Nota all'art. 9, comma 2:
            - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30
          giugno 1965, n. 1124 (Testo unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e  le  malattie  professionali)  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
          1965, n. 257.
          Note all'art. 9, comma 3:
            - Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre
          1996, n. 564 (Attuazione della delega  conferita  dall'art.
          1,  comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
          di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per
          periodi non coperti da contribuzione), cosi' recitano:
            "Art. 6 (Periodi di formazione  professionale,  studio  e
          ricerca  e  di inserimento nel mercato del lavoro). - 1. In
          favore   degli    iscritti    all'assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          e  alle  forme  di essa sostitutive ed esclusive, i periodi
          successivi   al   31   dicembre   1996,    di    formazione
          professionale,  di  studio o di ricerca, priva di copertura
          assicurativa, finalizzati alla  acquisizione  di  titoli  o
          competenze  professionali  richiesti  per  l'assunzione  al
          lavoro o per la progressione in  carriera,  possono  essere
          riscattati  a  domanda,  qualora,  ove  previsto, sia stato
          conseguito il relativo  titolo  o  attestato,  mediante  il
          versamento della riserva matematica secondo le modalita' di
          cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e suc-
          cessive modificazioni e integrazioni.
            2.  La  facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
          anche  per  i  periodi  corrispondenti  alle  tipologie  di
          inserimento  nel  mercato  del  lavoro  ove non comportanti
          rapporti   di   lavoro   con    obbligo    di    iscrizione
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e  i  superstiti  e  alle  forme   di   essa
          sostitutive ed esclusive.
            3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale    sono   individuati   i   corsi   di   formazione
          professionale, i periodi  di  studio  o  di  ricerca  e  le
          tipologie  di  ingresso  al mercato del lavoro ammessi alla
          copertura assicurativa ai sensi del comma 1".
            "Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di  lavoro
          e  l'altro  nel  caso  di  lavori  discontinui, stagionali,
          temporanei).   -    1.    In    favore    degli    iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e  i  superstiti  e  alle  forme   di   essa
          sostitutive  ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro
          dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i
          periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre  1996,  non
          coperti  da contribuzione obbligatoria o figurativa possono
          essere riscattati, a domanda, mediante il versamento  della
          riserva  matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13
          della  legge  12  agosto  1962,  n.  1338,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
            2.  Per  i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati
          nel  comma  medesimo   possono   essere   autorizzati,   in
          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento
          dei contributi nel fondo pensionistico di  appartenenza  ai
          sensi  della  legge  18  febbraio  1983,  n.  47.  Per tale
          autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno  un  anno
          di  contribuzine  nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
          assicurativi di cui al comma 1.
            3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai  commi
          1  e  2,  i soggetti interessati devono provare la regolare
          iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello
          stato di disoccupazione per tutto il  periodo  per  cui  si
          chiede  la  copertura  mediante  riscatto  o  contribuzione
          volontaria".