Art. 2.
           Rapporto tra il gestore del servizio telefonico
                           e gli abbonati
  1. I  rapporti fra  il gestore del  servizio telefonico  di seguito
denominato "gestore" e gli  abbonati sono regolati dalle disposizioni
previste nei successivi articoli.
  2. Il gestore e l'abbonato osservano tutte le disposizioni di legge
e  regolamentari, nonche'  le disposizioni  tecniche che  regolano la
materia degli impianti interni, supplementari ed accessori.
  3. Il gestore comunica agli  abbonati, con la massima tempestivita'
e con le modalita' piu' idonee, tutte le informazioni rilevanti sulle
normative  che  regolano il  rapporto  fra  l'abbonato e  il  gestore
medesimo.  In  particolare  il  gestore  fornisce  agli  abbonati  le
informazioni  relative al  regolamento di  servizio nonche'  comunica
agli  stessi  le  condizioni   economiche  di  offerta  del  servizio
telefonico  praticate  dal  gestore  nonche'  il  costo  addebitabile
all'utenza  di rete  fissa allorche'  effettui chiamate  destinate ad
utenti di reti radiomobili e le loro eventuali modifiche. A tal fine,
sara' garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.
  4. Ogni  anno ciascun  abbonato ha diritto  a ricevere  dal gestore
l'elenco di tutti  gli abbonati della rete urbana  di appartenenza in
cui esso e' inserito.
  5. Su  richiesta dell'abbonato e  ove previsto dietro  pagamento di
apposito  corrispettivo,  il   gestore  fornisce,  tempestivamente  e
compatibilmente   con  le   risorse  tecniche   disponibili,  servizi
innovativi.  L'elenco dei  servizi, il  loro costo,  le modalita'  di
accesso  ed,   in  generale,  la  loro   disciplina  sono  pubblicati
annualmente sull'Avantielenco.  Per quelli attivati in  corso d'anno,
il gestore organizza un'idonea campagna informativa.
  6.  Il presente  regolamento di  servizio si  applica di  diritto a
tutti i  rapporti in essere  alla data  della sua entrata  in vigore,
senza alcun onere aggiuntivo a carico degli abbonati.