IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la risoluzione n. 1101 del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 28 marzo 1997, che autorizzava la partecipazione di un contingente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione in Albania; Considerato che per garantire, in armonia con le determinazioni assunte dall'ONU, la partecipazione del contingente militare italiano in Albania e' stato emanato il decreto - legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174; Vista la risoluzione n. 1114 del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 19 giugno 1997, con la quale e' autorizzata la prosecuzione dell'intervento della predetta Forza multinazionale di protezione; Ritenuta la persistente e straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare da parte italiana la prosecuzione della missione in Albania; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. A decorrere dall'11 luglio 1997 e fino al 12 agosto 1997, e' autorizzata l'ulteriore prosecuzione della partecipazione di un contingente militare delle Forze armate italiane alla Forza multinazionale di protezione in Albania, in attuazione della risoluzione n. 1114, in data 19 giugno 1997, del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Al contingente di cui al comma 1, anche in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni del decreto - legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.