Art. 3. Riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni 1. I contributi ordinari spettanti alle province ed ai comuni, come definiti in base all'articolo 1, comma 2, e nella misura valida per il primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti, sono assoggettati ad un'operazione di riequilibrio, della durata di dodici anni, a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema. 2. Ai fini del riequilibrio viene definito dal Ministero dell'interno un fabbisogno standardizzato per le province e per i comuni, prendendo a base i servizi indispensabili di cui all'articolo 54, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelli maggiormente diffusi. 3. Sono ritenuti servizi indispensabili quelli diffusi sul territorio con caratteristica di generalita'. Sono ritenuti servizi maggiormente diffusi quelli presenti nel maggior numero di province o di comuni. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, provvede all'identificazione dei due gruppi di servizi, con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali. 4. Il fabbisogno standardizzato e' calcolato con la somma dei prodotti delle unita' di determinante per i parametri monetari di ciascun servizio. Sono aggiunti a detta somma, sia per le province che per i comuni, i correttivi per le condizioni di degrado, per la presenza di militari, per l'incremento della domanda di servizi negli enti di maggiore dimensione demografica e per la rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione demografica. 5. Il fabbisogno standardizzato e' aggiornato triennalmente. In relazione alle particolari esigenze delle province e dell'ampliamento dei servizi ad esse demandati, l'aggiornamento puo' avere cadenza inferiore, subordinatamente alle necessita' tecniche di elaborazione di dati, e, ove necessario, utilizzando tecniche di costo - standard, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali. Le tecniche di costo - standard possono essere sperimentate per i comuni. 6. Gli aggregati di enti, entro i quali sono definiti i parametri monetari, sono i seguenti: a) province: 1) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari; 2) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio di 300.000 ettari o piu'; 3) con popolazione di 400.000 abitanti o piu' e territorio inferiore a 300.000 ettari; 4) con popolazione di 400.000 abitanti o piu' e territorio di 300.000 ettari o piu'; b) comuni, con distinzione fra enti interamente montani ed altri sino a 59.999 abitanti: 1) comuni con meno di 500 abitanti; 2) comuni da 500 a 999 abitanti; 3) comuni da 1.000 abitanti a 1.999 abitanti; 4) comuni da 2.000 abitanti a 2.999 abitanti; 5) comuni da 3.000 abitanti a 4.999 abitanti; 6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre. 7. I determinanti della spesa sono individuati per tutti gli enti, con tecniche di correlazione, nell'ambito di ciascun servizio. Sono considerati determinanti: a) per i servizi alle persone gli elementi fisici derivanti dalla popolazione e dalle relative classi di eta', con ponderazione in funzione dell'usufruibilita' dei servizi; b) per i servizi al territorio delle province quelli relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade, alla superficie lacustre e fluviale, alla dimensione territoriale boschiva e forestale, alle caratteristiche della diversa concentrazione urbanistica e degli impianti relativi alle attivita' ambientali; c) per i servizi al territorio dei comuni quelli relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita, ponderati, ove ne ricorra la necessita', con la densita' della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilita' dei servizi. 8. I parametri monetari sono calcolati nell'ambito di ciascun servizio e di ciascuno degli aggregati indicati al comma 6, tenendo conto delle spese risultanti dai certificati di conto consuntivo degli ultimi tre anni disponibili, debitamente attualizzate, delle spese medie stabilizzate per determinante e del risultato dello studio di frequenza per individuare il valore normale. 9. Il correttivo per il degrado delle condizioni socioeconomiche e' calcolato utilizzando: a) per le province: 1) abitazioni non occupate per 100 occupate; 2) numero medio di componenti per famiglia; 3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti; 4) consumi di energia elettrica pro - capite per uso domestico; 5) consumi di energia elettrica pro - capite nel terziario; 6) consumi di energia elettrica pro - capite per uso industriale; 7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100 esercizi alimentari; 8) scatti Telecom pro - capite; 9) addetti alle unita' locali per 100 abitanti; 10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti; 11) posti letto alberghieri ed extra - alberghieri per 10.000 abitanti; 12) depositi bancari per abitante; 13) valore aggiunto pro - capite al costo dei fattori; b) per i comuni: 1) abitazioni non occupate per 100 occupate; 2) numero medio di componenti per famiglia; 3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti; 4) consumi di energia elettrica pro - capite per uso domestico; 5) consumi di energia elettrica pro - capite nel terziario; 6) consumi di energia elettrica pro - capite per uso industriale; 7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100 esercizi alimentari; 8) scatti Telecom pro - capite; 9) addetti alle unita' locali per 100 abitanti; 10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti; c) ulteriori indicatori desumibili da dati disponibili presso l'Istituto nazionale di statistica o presso enti che appartengono al Si.Sta.N. Gli indicatori sono poi trasformati in indici esprimenti condizioni crescenti di degrado entro una scala da 1 a 10 e poi riassunti in un indice generale. Sono considerati degradati gli enti aventi un indice complessivo superiore ad 8, con indici singoli non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano di per se' condizioni di degrado. Sono considerati gravemente degradati gli enti con un indice complessivo non inferiore a 9 e con indici singoli non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano di per se' condizioni di degrado. Agli enti in condizioni di degrado e' attribuito un correttivo non superiore al 10 per cento del proprio fabbisogno. 10. Il correttivo per la presenza dei militari e delle loro famiglie e' calcolato raffrontando i dati del Ministero della difesa con la popolazione residente. La maggiorazione e' definita nella stessa percentuale rappresentata dai militari presenti e dalle loro famiglie rispetto alla popolazione residente. La maggiorazione non puo' superare il 5 per cento. Il correttivo e' cumulabile con il correttivo di cui al comma 9. 11. In ragione dell'incremento della domanda di servizi sono attribuiti: a) un correttivo moltiplicatore di 1,2 ai comuni capoluoghi di provincia; b) un correttivo moltiplicatore di 1,3 ai comuni capoluoghi di regione o sede di area metropolitana; c) un correttivo moltiplicatore di 1,15 alle province i cui comuni capoluogo siano sede di area metropolitana. 12. E' attribuito altresi' un correttivo alle province con popolazione superiore ad 800.000 abitanti ed ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, non compresi nella previsione di cui al comma 11, lettere a), b) e c), nella stessa percentuale rappresentata dai cittadini presenti rispetto a quelli residenti. Il correttivo e' cumulabile con i correttivi di cui ai commi 9 e 10. Per il solo primo triennio, entro il quale viene effettuata una idonea indagine statistica, il correttivo e' limitato ad un massimo del 10 per cento per i comuni e del 5 per cento per le province. 13. E' attribuito un correttivo per la rigidita' dei costi alle province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, ai comuni interamente montani fino a 2.000 abitanti, a quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonche' a quelli delle isole minori marittime. Il correttivo e' determinato in misura tale da consentire la conservazione del 70 per cento del valore del fabbisogno per le province e del 100 per cento del valore del fabbisogno per i comuni in considerazione dell'operazione di cui ai commi 11 e 12. Il correttivo e' cumulabile con quelli di cui ai commi 9 e 10. 14. Eseguita la definizione a valenza triennale dei fabbisogni, viene operato triennalmente il confronto tra le risorse di ciascun ente, costituite dai contributi ordinari, come definiti al comma 1, maggiorati per i comuni del l'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta, e la quota di fabbisogno corrispondente alla percentuale generale delle risorse complessive rispetto ai fabbisogni complessivi. Gli enti locali che cosi' si evidenziano sovradotati sono assoggettati, per ogni triennio, a riduzioni in misura crescente dell'eccedenza. Gli enti sottodotati ricevono contributi integrativi in misura crescente nello stesso periodo. L'operazione di riequilibrio complessivo di cui al presente articolo ha la durata di dodici anni. Sono esclusi da riduzioni gli enti dissestati durante il periodo legale di risanamento. Le riduzioni sono operate ad iniziare dal primo anno successivo. In modo analogo si procede in caso di successive detrazioni dai trasferimenti dei proventi di nuovi tributi. 15. Per il primo anno di applicazione della procedura di riequilibrio di cui al presente articolo i contributi integrativi derivanti dalle riduzioni degli enti sovradotati sono prioritariamente assegnati agli enti locali le cui risorse, come definite al comma 14, sono inferiori al 30 per cento del fabbisogno al fine di raggiungere almeno tale soglia.
Nota all'art. 3: - Il testo del comma 5 dell'art. 54 della citata legge n. 142/1990 e' il seguente: "5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socioeconomiche, nonche' in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalita' locale".