Art. 3.
     Riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni

  1. I contributi ordinari spettanti alle province ed ai comuni, come
definiti  in  base all'articolo 1, comma 2, e nella misura valida per
il  primo  anno  di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti,
sono  assoggettati  ad un'operazione di riequilibrio, della durata di
dodici anni, a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema.
  2.   Ai   fini   del  riequilibrio  viene  definito  dal  Ministero
dell'interno  un  fabbisogno  standardizzato  per le province e per i
comuni, prendendo a base i servizi indispensabili di cui all'articolo
54, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelli maggiormente
diffusi.
  3.   Sono   ritenuti  servizi  indispensabili  quelli  diffusi  sul
territorio  con  caratteristica di generalita'. Sono ritenuti servizi
maggiormente diffusi quelli presenti nel maggior numero di province o
di  comuni.  Il  Ministro  dell'interno con proprio decreto, provvede
all'identificazione dei due gruppi di servizi, con cadenza triennale,
d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
  4.  Il  fabbisogno  standardizzato  e'  calcolato  con la somma dei
prodotti  delle  unita'  di  determinante per i parametri monetari di
ciascun  servizio.  Sono  aggiunti a detta somma, sia per le province
che  per  i comuni, i correttivi per le condizioni di degrado, per la
presenza di militari, per l'incremento della domanda di servizi negli
enti  di maggiore dimensione demografica e per la rigidita' dei costi
degli enti di minore dimensione demografica.
  5.  Il  fabbisogno  standardizzato  e' aggiornato triennalmente. In
relazione alle particolari esigenze delle province e dell'ampliamento
dei  servizi  ad  esse  demandati, l'aggiornamento puo' avere cadenza
inferiore,  subordinatamente alle necessita' tecniche di elaborazione
di dati, e, ove necessario, utilizzando tecniche di costo - standard,
sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali. Le tecniche di
costo - standard possono essere sperimentate per i comuni.
  6.  Gli  aggregati di enti, entro i quali sono definiti i parametri
monetari, sono i seguenti:
    a) province:
      1)  con  popolazione  inferiore a 400.000 abitanti e territorio
inferiore a 300.000 ettari;
      2) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio di
300.000 ettari o piu';
      3)  con  popolazione  di  400.000  abitanti o piu' e territorio
inferiore a 300.000 ettari;
      4)  con  popolazione di 400.000 abitanti o piu' e territorio di
300.000 ettari o piu';
    b)  comuni, con distinzione fra enti interamente montani ed altri
sino a 59.999 abitanti:
      1) comuni con meno di 500 abitanti;
      2) comuni da 500 a 999 abitanti;
      3) comuni da 1.000 abitanti a 1.999 abitanti;
      4) comuni da 2.000 abitanti a 2.999 abitanti;
      5) comuni da 3.000 abitanti a 4.999 abitanti;
      6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
      7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
      8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
      9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
      10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
      11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
      12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
  7.  I determinanti della spesa sono individuati per tutti gli enti,
con  tecniche  di correlazione, nell'ambito di ciascun servizio. Sono
considerati determinanti:
    a) per i servizi alle persone gli elementi fisici derivanti dalla
popolazione  e  dalle  relative  classi  di eta', con ponderazione in
funzione dell'usufruibilita' dei servizi;
    b)  per  i  servizi  al territorio delle province quelli relativi
alla  dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade,
alla  superficie  lacustre  e  fluviale, alla dimensione territoriale
boschiva    e   forestale,   alle   caratteristiche   della   diversa
concentrazione  urbanistica  e degli impianti relativi alle attivita'
ambientali;
    c)  per  i  servizi al territorio dei comuni quelli relativi alla
dimensione   territoriale  dei  centri  abitati  ed  alla  dimensione
territoriale  extraurbana  servita,  ponderati,  ove  ne  ricorra  la
necessita',  con  la densita' della popolazione o con altro elemento,
in funzione delle condizioni di usufruibilita' dei servizi.
  8.  I  parametri  monetari  sono  calcolati  nell'ambito di ciascun
servizio  e  di ciascuno degli aggregati indicati al comma 6, tenendo
conto  delle  spese  risultanti  dai  certificati di conto consuntivo
degli  ultimi  tre  anni disponibili, debitamente attualizzate, delle
spese  medie  stabilizzate  per  determinante  e  del risultato dello
studio di frequenza per individuare il valore normale.
  9. Il correttivo per il degrado delle condizioni socioeconomiche e'
calcolato utilizzando:
    a) per le province:
      1) abitazioni non occupate per 100 occupate;
      2) numero medio di componenti per famiglia;
      3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;
      4) consumi di energia elettrica pro - capite per uso domestico;
      5) consumi di energia elettrica pro - capite nel terziario;
      6)   consumi   di  energia  elettrica  pro  -  capite  per  uso
industriale;
      7)  autorizzazioni  esercizi  non  alimentari  per 100 esercizi
alimentari;
      8) scatti Telecom pro - capite;
      9) addetti alle unita' locali per 100 abitanti;
    10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;
      11)  posti  letto alberghieri ed extra - alberghieri per 10.000
abitanti;
      12) depositi bancari per abitante;
      13) valore aggiunto pro - capite al costo dei fattori;
    b) per i comuni:
      1) abitazioni non occupate per 100 occupate;
      2) numero medio di componenti per famiglia;
      3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;
      4) consumi di energia elettrica pro - capite per uso domestico;
      5) consumi di energia elettrica pro - capite nel terziario;
      6)   consumi   di  energia  elettrica  pro  -  capite  per  uso
industriale;
      7)  autorizzazioni  esercizi  non  alimentari  per 100 esercizi
alimentari;
      8) scatti Telecom pro - capite;
      9) addetti alle unita' locali per 100 abitanti;
      10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;
    c)  ulteriori  indicatori  desumibili  da dati disponibili presso
l'Istituto  nazionale di statistica o presso enti che appartengono al
Si.Sta.N.
  Gli indicatori sono poi trasformati in indici esprimenti condizioni
crescenti  di degrado entro una scala da 1 a 10 e poi riassunti in un
indice generale. Sono considerati degradati gli enti aventi un indice
complessivo  superiore  ad  8,  con  indici  singoli non inferiori al
valore  di  5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore
inferiore  a  5,  esprimano  di  per  se' condizioni di degrado. Sono
considerati  gravemente  degradati gli enti con un indice complessivo
non  inferiore a 9 e con indici singoli non inferiori al valore di 5,
fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5,
esprimano  di  per se' condizioni di degrado. Agli enti in condizioni
di  degrado e' attribuito un correttivo non superiore al 10 per cento
del proprio fabbisogno.
  10.  Il  correttivo  per  la  presenza  dei  militari  e delle loro
famiglie  e' calcolato raffrontando i dati del Ministero della difesa
con  la  popolazione  residente.  La  maggiorazione e' definita nella
stessa  percentuale  rappresentata dai militari presenti e dalle loro
famiglie  rispetto  alla  popolazione residente. La maggiorazione non
puo'  superare  il  5  per  cento. Il correttivo e' cumulabile con il
correttivo di cui al comma 9.
  11.  In  ragione  dell'incremento  della  domanda  di  servizi sono
attribuiti:
    a)  un  correttivo  moltiplicatore di 1,2 ai comuni capoluoghi di
provincia;
    b)  un  correttivo  moltiplicatore di 1,3 ai comuni capoluoghi di
regione o sede di area metropolitana;
    c)  un  correttivo  moltiplicatore  di  1,15  alle province i cui
comuni capoluogo siano sede di area metropolitana.
  12.   E'  attribuito  altresi'  un  correttivo  alle  province  con
popolazione   superiore   ad   800.000  abitanti  ed  ai  comuni  con
popolazione   superiore   a   60.000  abitanti,  non  compresi  nella
previsione  di  cui  al  comma  11, lettere a), b) e c), nella stessa
percentuale  rappresentata  dai  cittadini presenti rispetto a quelli
residenti.  Il  correttivo  e'  cumulabile con i correttivi di cui ai
commi  9  e  10.  Per  il  solo  primo triennio, entro il quale viene
effettuata  una idonea indagine statistica, il correttivo e' limitato
ad  un massimo del 10 per cento per i comuni e del 5 per cento per le
province.
  13.  E'  attribuito  un  correttivo per la rigidita' dei costi alle
province  con  popolazione  inferiore  a  300.000 abitanti, ai comuni
interamente  montani  fino a 2.000 abitanti, a quelli con popolazione
inferiore  a  1.000  abitanti,  nonche'  a  quelli delle isole minori
marittime.  Il correttivo e' determinato in misura tale da consentire
la  conservazione  del  70 per cento del valore del fabbisogno per le
province  e  del 100 per cento del valore del fabbisogno per i comuni
in  considerazione  dell'operazione  di  cui  ai  commi  11  e 12. Il
correttivo e' cumulabile con quelli di cui ai commi 9 e 10.
  14.  Eseguita  la  definizione  a valenza triennale dei fabbisogni,
viene  operato  triennalmente  il confronto tra le risorse di ciascun
ente,  costituite  dai contributi ordinari, come definiti al comma 1,
maggiorati  per  i  comuni  del  l'I.C.I.  al 4 per mille a suo tempo
detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta, e la
quota  di  fabbisogno  corrispondente alla percentuale generale delle
risorse  complessive  rispetto  ai  fabbisogni  complessivi. Gli enti
locali  che  cosi'  si evidenziano sovradotati sono assoggettati, per
ogni  triennio,  a  riduzioni in misura crescente dell'eccedenza. Gli
enti  sottodotati ricevono contributi integrativi in misura crescente
nello stesso periodo. L'operazione di riequilibrio complessivo di cui
al  presente  articolo  ha  la durata di dodici anni. Sono esclusi da
riduzioni   gli   enti   dissestati  durante  il  periodo  legale  di
risanamento.  Le  riduzioni  sono  operate ad iniziare dal primo anno
successivo.  In  modo  analogo  si  procede  in  caso  di  successive
detrazioni dai trasferimenti dei proventi di nuovi tributi.
  15.   Per   il  primo  anno  di  applicazione  della  procedura  di
riequilibrio  di  cui  al  presente articolo i contributi integrativi
derivanti    dalle    riduzioni    degli    enti   sovradotati   sono
prioritariamente  assegnati  agli  enti  locali  le cui risorse, come
definite  al  comma 14, sono inferiori al 30 per cento del fabbisogno
al fine di raggiungere almeno tale soglia.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il  testo del comma 5  dell'art. 54 della citata legge
          n. 142/1990  e'    il  seguente:    "5.    I  trasferimenti
          erariali      devono   garantire      i  servizi     locali
          indispensabili   e sono   ripartiti in   base  a    criteri
          obiettivi   che   tengano   conto  della  popolazione,  del
          territorio e delle condizioni  socioeconomiche,     nonche'
          in  base  ad   una  perequata distribuzione  delle  risorse
          che  tenga conto  degli  squilibri  di fiscalita' locale".