Art. 4. Contributi ordinari per le comunita' montane 1. I contributi ordinari per le comunita' montane sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, prendendo a base, per ciascun ente, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti. 2. Nel caso di variazioni relative alle comunita' montane i contributi ordinari vengono rideterminati con le seguenti modalita': a) in caso di fusione i contributi spettanti agli enti originari si sommano; b) in caso di scissione i contributi spettanti all'ente originario sono ripartiti in base alla popolazione; c) in caso di modificazioni territoriali i contributi spettanti agli enti interessati sono ripartiti in base alla popolazione. 3. L'incremento annuale del fondo ordinario derivante dal1'aggiornamento di cui all'articolo 2 viene destinato, prioritariamente, per il finanziamento di nuove comunita' montane, escluse le fattispecie di cui al comma 2. La parte non utilizzata e la quota di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuite, pro quota, a tutte le comunita' montane con le seguenti modalita': a) per il 75 per cento in ragione della popolazione montana; b) per il 25 per cento in ragione del territorio delle comunita' montane. 4. Per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzati i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.)