Art. 4.
            Contributi ordinari per le comunita' montane

  1.  I contributi ordinari per le comunita' montane sono determinati
in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, prendendo a base,
per ciascun ente, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a
quello   del  primo  anno  di  applicazione  del  nuovo  sistema  dei
trasferimenti.
  2.  Nel  caso  di  variazioni  relative  alle  comunita'  montane i
contributi ordinari vengono rideterminati con le seguenti modalita':
    a)  in caso di fusione i contributi spettanti agli enti originari
si sommano;
    b)   in   caso  di  scissione  i  contributi  spettanti  all'ente
originario sono ripartiti in base alla popolazione;
    c)  in  caso di modificazioni territoriali i contributi spettanti
agli enti interessati sono ripartiti in base alla popolazione.
  3.    L'incremento    annuale   del   fondo   ordinario   derivante
dal1'aggiornamento   di   cui   all'articolo   2   viene   destinato,
prioritariamente,  per  il  finanziamento di nuove comunita' montane,
escluse  le  fattispecie di cui al comma 2. La parte non utilizzata e
la  quota di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 2, comma 1, sono
attribuite,  pro  quota, a tutte le comunita' montane con le seguenti
modalita':
    a) per il 75 per cento in ragione della popolazione montana;
    b)  per il 25 per cento in ragione del territorio delle comunita'
montane.
  4.  Per  le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzati i dati
risultanti  dalla  piu'  recente  pubblicazione ufficiale dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.)