Art. 5. Perequazione delle basi imponibili ed incentivi per lo sforzo tariffario e fiscale e per le funzioni associate 1. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per le province ed i comuni, di cui all'articolo 1, comma 5, destinato per il 16 per cento alle province e per l'84 per cento ai comuni, e' assegnato: a) per le province secondo i seguenti criteri: l'80 per cento per la perequazione delle basi imponibili, il 10 per cento per l'incentivo allo sforzo fiscale ed 10 per cento per l'incentivo allo sforzo tariffario; b) per i comuni per lire 20.000.000.000 ai comuni per lo svolgimento di funzioni associate, per lire 5.000.000.000 ai comuni che hanno realizzato o realizzano nel triennio la procedura di unione ed il resto secondo i seguenti criteri: il 40 per cento per la perequazione delle basi imponibili, il 45 per cento per l'incentivo allo sforzo fiscale ed il 15 per cento per l'incentivo allo sforzo tariffario. 2. La perequazione viene effettuata con i seguenti criteri per le province, sull'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile dei veicoli e sull'imposta di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli sul pubblico registro automobilistico, e per i comuni, sull'imposta comunale sugli immobili e sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili: a) sono presi in considerazione i gettiti potenziali se disponibili, oppure i gettiti dei tributi di competenza delle province e dei comuni. Per ciascun tributo e' considerato, ove possibile, il valore per punto di aliquota, valutata nel suo valore medio ponderato. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali; b) l'assegnazione dei contributi e' disposta triennalmente, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per i riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio; c) i destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti che hanno applicato i tributi e per i quali il gettito potenziale, se disponibile, ovvero il provento del gettito dei tributi e' inferiore al valore normale per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6; d) il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media; e) qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma d), l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione, in proporzione ai contributi assegnati; f) nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente al di sotto della media, la somma eccedente e' distribuita a tutti gli enti in proporzione al proprio fabbisogno. 3. L'incentivo allo sforzo fiscale e' attribuito separatamente a province e comuni, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, ed e' calcolato come segue: a) per le province l'incentivo allo sforzo fiscale e' calcolato sulla base dei singoli tributi, i cui introiti vanno resi paragonabili e poi neutralizzati agli effetti dell'aliquota applicata. I singoli contributi sono attribuiti, nei limiti della dotazione del fondo, agli enti che presentano indici superiori ai valori medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3 e dei sottoaggregati piu' significativi, ed in proporzione ai differenziali positivi. In caso di impossibilita' di definizione degli incentivi la quota di fondo viene attribuita alla perequazione delle basi imponibili; b) per i comuni l'incentivo allo sforzo fiscale e' calcolato sulla base della percentuale rappresentata dalla base imponibile sulla quale effettivamente e' corrisposta l'I.C.I in ogni comune rispetto alla base imponibile risultante dal catasto. Per il primo triennio l'incentivo e' corrisposto ai comuni che superano l'80 per cento. Per ogni successivo triennio la percentuale e' aumentata di 5 punti. L'incentivo e' attribuito in proporzione alla maggiore percentuale di rendita catastale contribuita rispetto alla media. Fino a quando la suddetta metodologia non e' applicabile per i comuni, l'incentivo allo sforzo fiscale e' calcolato sulla base dell'I.C.I., considerando il rapporto rispetto alla base imponibile risultante dalle dichiarazioni a suo tempo rese dai contribuenti. Per il primo triennio vale il limite del 90 per cento, con successivi aumenti triennali di 5 punti. I dati relativi all'I.C.I. sono forniti dal Ministero delle finanze, che provvede anche a completare i dati forniti dai contribuenti in sede di versamenti dell'imposta con le indicazioni ulteriormente necessarie. 4. L'incentivo allo sforzo tariffario, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, e' attribuito in base al maggiore tasso di copertura dei costi, con introiti da tariffa, realizzato nel corso dell'ultimo biennio precedente. I singoli contributi sono attribuiti nei limiti del fondo agli enti che hanno valori superiori a quelli medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3, ed in proporzione ai differenziali positivi. 5. L'incentivo per la realizzazione delle procedure di unione di cui all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' assegnato ai comuni che la dimostrino al Ministero dell'interno con apposita certificazione. L'incentivo e' attribuito entro il limite del 10 per cento delle spese correnti del bilancio complessivo ed entro il limite della quota di fondo disponibile di cui al comma 1. 6. L'incentivo per la gestione associata dei servizi, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, e' attribuito per lire 20.000.000.000 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che dimostrino al Ministero dell'interno di avere realizzata la gestione associata. Sono considerati i servizi o le funzioni riguardanti l'istruzione primaria e secondaria, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'esercizio della fognatura e della depurazione ed altri servizi da determinare dal Ministero dell'interno con proprio decreto. L'incentivo e' determinato sulla base del valore economico dei servizi e non oltre il dieci per cento dello stesso. I singoli contributi sono attribuiti entro i limiti del fondo disponibile.