Art. 5.
           Perequazione delle basi imponibili ed incentivi
   per lo sforzo tariffario e fiscale e per le funzioni associate

  1. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per le province
ed  i comuni, di cui all'articolo 1, comma 5, destinato per il 16 per
cento alle province e per l'84 per cento ai comuni, e' assegnato:
    a) per le province secondo i seguenti criteri: l'80 per cento per
la   perequazione   delle  basi  imponibili,  il  10  per  cento  per
l'incentivo  allo sforzo fiscale ed 10 per cento per l'incentivo allo
sforzo tariffario;
    b)  per  i  comuni  per  lire  20.000.000.000  ai  comuni  per lo
svolgimento  di  funzioni associate, per lire 5.000.000.000 ai comuni
che hanno realizzato o realizzano nel triennio la procedura di unione
ed  il  resto  secondo  i  seguenti  criteri:  il 40 per cento per la
perequazione  delle  basi imponibili, il 45 per cento per l'incentivo
allo  sforzo  fiscale  ed il 15 per cento per l'incentivo allo sforzo
tariffario.
  2.  La  perequazione viene effettuata con i seguenti criteri per le
province,  sull'imposta  sulle  assicurazioni  per la responsabilita'
civile  dei  veicoli  e  sull'imposta  di  trascrizione, iscrizione e
annotazione  dei veicoli sul pubblico registro automobilistico, e per
i  comuni,  sull'imposta  comunale  sugli  immobili e sull'imposta di
registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili:
    a)   sono   presi  in  considerazione  i  gettiti  potenziali  se
disponibili,  oppure  i  gettiti  dei  tributi  di  competenza  delle
province  e  dei  comuni.  Per  ciascun  tributo  e' considerato, ove
possibile,  il  valore per punto di aliquota, valutata nel suo valore
medio  ponderato.  A  tale  fine, sono utilizzati i dati ufficiali in
possesso delle amministrazioni pubbliche centrali;
    b) l'assegnazione dei contributi e' disposta triennalmente, entro
il  mese  di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio.
Per  ciascun  periodo  restano  fermi i dati di base utilizzati per i
riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio;
    c)  i  destinatari  dell'intervento perequativo sono gli enti che
hanno  applicato  i  tributi  e per i quali il gettito potenziale, se
disponibile,  ovvero il provento del gettito dei tributi e' inferiore
al   valore   normale   per  abitante  della  classe  demografica  di
appartenenza.  A  tal  fine, valgono le classi di cui all'articolo 3,
comma 6;
    d)   il   sistema   perequativo  deve  assegnare  contributi  che
gradualmente  consentano  l'allineamento  dei proventi del tributo da
perequare   al   provento  medio  per  abitante  di  ciascuna  classe
privilegiando,  con  idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente
allo scarto negativo dalla stessa media;
    e)  qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale
l'ente  raggiunga  o  superi la media di cui al comma d), l'eventuale
eccedenza  viene  ridistribuita  tra gli altri enti destinatari della
perequazione, in proporzione ai contributi assegnati;
    f)  nel  caso  in cui l'importo dei contributi sia superiore alla
somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di
ciascun  ente  al  di  sotto  della  media,  la  somma  eccedente  e'
distribuita a tutti gli enti in proporzione al proprio fabbisogno.
  3.  L'incentivo  allo  sforzo fiscale e' attribuito separatamente a
province  e  comuni,  con  assegnazione  valida per un triennio e non
consolidabile, ed e' calcolato come segue:
    a)  per  le province l'incentivo allo sforzo fiscale e' calcolato
sulla   base   dei   singoli  tributi,  i  cui  introiti  vanno  resi
paragonabili   e   poi   neutralizzati   agli  effetti  dell'aliquota
applicata.  I  singoli  contributi  sono attribuiti, nei limiti della
dotazione  del  fondo,  agli  enti che presentano indici superiori ai
valori  medi  generali  degli  aggregati  di cui all'articolo 3 e dei
sottoaggregati piu' significativi, ed in proporzione ai differenziali
positivi. In caso di impossibilita' di definizione degli incentivi la
quota   di  fondo  viene  attribuita  alla  perequazione  delle  basi
imponibili;
    b)  per  i  comuni  l'incentivo  allo sforzo fiscale e' calcolato
sulla  base  della  percentuale  rappresentata  dalla base imponibile
sulla  quale  effettivamente  e'  corrisposta  l'I.C.I in ogni comune
rispetto  alla  base  imponibile risultante dal catasto. Per il primo
triennio  l'incentivo  e' corrisposto ai comuni che superano l'80 per
cento.  Per ogni successivo triennio la percentuale e' aumentata di 5
punti.   L'incentivo  e'  attribuito  in  proporzione  alla  maggiore
percentuale  di  rendita  catastale  contribuita rispetto alla media.
Fino  a  quando  la  suddetta  metodologia  non  e' applicabile per i
comuni,  l'incentivo  allo  sforzo  fiscale  e'  calcolato sulla base
dell'I.C.I.,  considerando  il rapporto rispetto alla base imponibile
risultante dalle dichiarazioni a suo tempo rese dai contribuenti. Per
il  primo  triennio  vale  il limite del 90 per cento, con successivi
aumenti triennali di 5 punti. I dati relativi all'I.C.I. sono forniti
dal  Ministero  delle finanze, che provvede anche a completare i dati
forniti  dai  contribuenti  in sede di versamenti dell'imposta con le
indicazioni ulteriormente necessarie.
  4.  L'incentivo allo sforzo tariffario, con assegnazione valida per
un  triennio  e  non consolidabile, e' attribuito in base al maggiore
tasso di copertura dei costi, con introiti da tariffa, realizzato nel
corso  dell'ultimo  biennio  precedente.  I  singoli  contributi sono
attribuiti  nei limiti del fondo agli enti che hanno valori superiori
a  quelli  medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3, ed in
proporzione ai differenziali positivi.
  5.  L'incentivo  per  la realizzazione delle procedure di unione di
cui  all'articolo  26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' assegnato
ai  comuni  che  la dimostrino al Ministero dell'interno con apposita
certificazione.  L'incentivo e' attribuito entro il limite del 10 per
cento  delle  spese  correnti  del  bilancio  complessivo ed entro il
limite della quota di fondo disponibile di cui al comma 1.
  6.   L'incentivo   per  la  gestione  associata  dei  servizi,  con
assegnazione   valida   per  un  triennio  e  non  consolidabile,  e'
attribuito   per   lire  20.000.000.000  ai  comuni  con  popolazione
inferiore  a  5.000 abitanti che dimostrino al Ministero dell'interno
di avere realizzata la gestione associata. Sono considerati i servizi
o  le  funzioni  riguardanti  l'istruzione  primaria e secondaria, la
raccolta  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani, l'esercizio
della  fognatura  e della depurazione ed altri servizi da determinare
dal  Ministero  dell'interno  con  proprio  decreto.  L'incentivo  e'
determinato  sulla  base del valore economico dei servizi e non oltre
il dieci per cento dello stesso. I singoli contributi sono attribuiti
entro i limiti del fondo disponibile.