Art. 6.
       Finalita' ed attribuzione del fondo nazionale ordinario
                        per gli investimenti

  1.  I  contributi  in  conto  capitale assegnati agli enti locali a
valere  sul  fondo  nazionale  ordinario  per  gli  investimenti sono
specificamente  destinati  alla  realizzazione  di opere pubbliche di
preminente  interesse  sociale  ed  economico,  secondo gli obiettivi
generali  della  programmazione  economico  -  sociale e territoriale
stabiliti  dalla  regione,  ai  sensi  dell'articolo  3 della legge 8
giugno   1990,   n.   142.  Non  possono  essere  utilizzati  per  il
finanziamento  di spese correnti o di altri investimenti. Nel caso in
cui  non  siano  utilizzati  nell'anno di assegnazione si considerano
impegnati  e  possono  essere utilizzati nei quattro anni successivi,
ferma  restando  la  destinazione per legge. Ove la regione non abbia
definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi e' determinata
dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.
  2.  Alle  province,  ai  comuni  ed alle comunita' montane spettano
contributi   a   valere   sul   fondo  nazionale  ordinario  per  gli
investimenti con le seguenti modalita':
    a)  l'assegnazione  e' disposta in conto capitale, con proiezione
triennale,  entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria,
con   decreto   del  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Statocitta'   ed  autonomie  locali,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale;
    b)  per  le  province  ed  i comuni i contributi sono determinati
tenendo conto della popolazione di ciascun ente, con riferimento alla
spesa  media  procapite  sostenuta  per  i lavori pubblici da ciascun
gruppo  di  enti  locali,  risultante  definita dai dati piu' recenti
forniti  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici al Servizio statistico
nazionale  e  da  questo  divulgati.  Ai  fini del riparto valgono le
classi  di  cui  all'articolo  3,  comma  6;  ove  i dati delle opere
pubbliche  non  consentono  operazioni  di riaggregazione, valgono le
classi  di  enti  all'uopo  indicati.  Dalla  parte  del  fondo cosi'
determinato  spettante  ai comuni viene prioritariamente assegnata ai
comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti una quota pari al 20 per
cento, da ripartire con i medesimi criteri sopra individuati;
    c) per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle regioni,
per  il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla
base  della  popolazione  residente  e  per la meta' sulla base della
superficie   dei   territori  classificati  montani  secondo  i  dati
risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'U.N.C.E.M.
 
           Nota all'art. 6:
            -    Il testo   dell'art.   3   della citata   legge   n.
          142/1990 e'  il seguente:
            "Art.  3 (Rapporti  tra  regioni ed  enti locali).  -  1.
          Ai   sensi  dell'art.  117,  primo    e  secondo  comma,  e
          dell'art.    118,  primo comma, della  Costituzione,  ferme
          restando   le   funzioni   che attengano   ad  esigenze  di
          carattere  unitario  nei rispettivi   territori, le regioni
          organizzano  l'esercizio  delle   funzioni   amministrative
          a  livello locale attraverso i comuni e le province.
            2.  Ai  fini  di   cui al comma 1, le leggi  regionali si
          conformano ai principi stabiliti dalla   presente legge  in
          ordine    alle  funzioni  del comune   e della   provincia,
          identificando    nelle  materie    e  nei    casi  previsti
          dall'art.   117 della  Costituzione gli interessi  comunali
          e provinciali  in  rapporto  alle    caratteristiche  della
          popolazione e del territorio.
            3.  La  legge  regionale  disciplina  la cooperazione dei
          comuni e delle province  tra  loro e  con  la  regione,  al
          fine di  realizzare  un efficiente sistema delle  autonomie
          locali  al  servizio  dello  sviluppo  economico, sociale e
          civile.
            4. La regione  determina  gli  obiettivi  generali  della
          programmazione  economicosociale   e   territoriale   e  su
          questa   base    ripartisce    le  risorse    destinate  al
          finanziamento   del   programma di  investimenti degli enti
          locali.
            5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
          obiettivi contenuti  nei  piani e  programmi  dello   Stato
          e  delle    regioni   e provvedono,     per    quanto    di
          propria    competenza,    alla     loro  specificazione  ed
          attuazione.
            6.  La  legge  regionale  stabilisce   forme e modi della
          partecipazione degli enti locali  alla formazione dei piani
          e  programmi regionali e degli  altri  provvedimenti  della
          regione.
            7.    La  legge    regionale   fissa   i criteri   e   le
          procedure per  la formazione  e   attuazione  degli    atti
          e  degli   strumenti  della programmazione socioeconomica e
          della  pianificazione  territoriale  dei comuni   e   delle
          province   rilevanti   ai    fini    dell'attuazione    dei
          programmi regionali.
            8. La  legge regionale disciplina  altresi' con norme  di
          carattere  generale, modi   e procedimenti  per la verifica
          della compatibilita' fra  gli strumenti  di  cui al   comma
          7  e  programmi regionali,  ove esistenti".