Art. 7.
       Finalita' ed attribuzione del fondo nazionale speciale
                        per gli investimenti

  1.  Il  fondo  e' destinato prioritariamente al finanziamento degli
investimenti  destinati  alla  realizzazione  di  opere pubbliche nel
territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo  15 -bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni  ed integrazioni, e degli enti in gravissime condizioni
di degrado.
  2.  Il  fondo  nazionale  speciale  per  gli  investimenti,  di cui
all'articolo  1,  comma  7,  e' ripartito annualmente con decreto del
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie
locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
 
           Nota all'art. 7:
            -    Il testo   dell'art.  15-bis  della legge  n.  55  /
          1990    (Nuove  disposizioni  per  la    prevenzione  della
          delinquenza  di    tipo mafioso e di  altre gravi  forme di
          manifestazione di  pericolosita' sociale), come  modificato
          dagli  articoli 1,   4 e   5 del   D.L. n.   529  /    1993
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di  scioglimento  dei
          consigli  comunali   e  provinciali e  degli  organi  degli
          altri    enti    locali,  conseguente    a  fenomeni     di
          infiltrazione    e condizionamento   di tipo mafioso) e' il
          seguente:
            "Art. 15-bis.  - 1. Fuori dei   casi  previsti  dall'art.
          39,    legge  8 giugno 1990, n.  142, i consigli comunali e
          provinciali  sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito   di
          accertamenti  effettuati  a norma dell'art.   15, comma  5,
          emergono elementi   su collegamenti diretti    o  indiretti
          degli amministratori  con la criminalita'  organizzata o su
          forme  di  condizionamento   degli amministratori   stessi,
          che compromettono   la libera determinazione  degli  organi
          elettivi   e   il   buon  andamento  delle  amministrazioni
          comunali   e    provinciali.     nonche'   il      regolare
          funzionamento dei  servizi alle stesse affidati  ovvero che
          risultano tali da  arrecare grave e  perdurante pregiudizio
          per lo  stato della sicurezza  pubblica.   Lo  scioglimento
          del    consiglio     comunale   o provinciale comporta   la
          cessazione  dalla carica di  consigliere, di sindaco,    di
          presidente    della    provincia   e  di  componente  delle
          rispettive giunte, anche  se  diversamente  disposto  dalle
          leggi  vigenti in  materia di  ordinamento  e funzionamento
          degli organi  predetti, nonche'  di  ogni  altro   incarico
          comunque  connesso  alle  cariche ricoperte.
            1    -bis.   Presso   il    Ministero   dell'interno   e'
          istituito,   con personale    dell'amministrazione,      un
          comitato    di   sostegno    e  di monitoraggio dell'azione
          delle commissioni straordinarie cui al comma 4 e dei comuni
          riportati a gestione ordinaria.
            2. Lo   scioglimento  e'    disposto  con    decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,      su     proposta     del
          Ministro     dell'interno,     previa  deliberazione    del
          Consiglio    dei      Ministri.    Il    provvedimento   di
          scioglimento deliberato   dal Consiglio   dei  Ministri  e'
          trasmesso   al   Presidente      della     Repubblica,  per
          l'emanazione  del  decreto ed  e' contestualmente trasmesso
          alle  Camere. Il procedimento e' avviato dal prefetto della
          provincia   con una relazione che tiene    anche  conto  di
          elementi  eventualmente   acquisiti  dall'Alto  Commissario
          per    il  coordinamento della lotta contro la  delinquenza
          mafiosa: Nei casi  in  cui  per  i    fatti  oggetto  degli
          accertamenti  di cui al comma  1 o per eventi connessi  sia
          pendente  procedimento penale, il  prefetto puo' richiedere
          preventivamente     informazioni  al    procuratore   della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice  di  procedura    penale,  comunica     tutte     le
          informazioni  che non  ritiene debbano rimanere segrete per
          le esigenze del procedimento.
            3.    Il  decreto   di   scioclimento   conserva i   suoi
          effetti per  un periodo da dodici a diciotto mesi    e  nei
          novanta  giorni  successivi  si procede   al rinnovo  degli
          organi.  Il decreto   di scioglimento,   con allagata    la
          relazione  del   Ministro,   e   pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
            3-bis.  Il  provvedimento  con  il   quale   si   dispone
          l'eventuale  proroga  della  durata  dello   scioglimento a
          norma del comma 3  e' adottato non oltre  il  cinquantesimo
          giorno  antecedente   la data   fissata per  lo svolgimento
          delle  elezioni relative  al  rinnovo   degli organi.    Si
          osservano  le  procedure e le modalita' stabilite dal comma
          2.
            4.  Con il  decreto  di scioglimento   e'   nominata  una
          commissione  straordinaria   per   la  gestione  dell'ente,
          la   quale   esercita   le attribuzioni   che    le    sono
          conferite   con   il   decreto   stesso.  La commissione e'
          composta di   tre membri   scelti  tra    funzionari  dello
          Stato,    in   servizio     o   in   quiescenza,   e    tra
          magistrati    della  giurisdizione       ordinaria        o
          amministrativa   in    quiescenza.    La commissione rimane
          in  carica  fino    allo  svolgimento  del    primo   turno
          elettorale utile.
            4-bis.   Con  decreto  del  Ministro    dell'interno,  da
          adottarsi a norma dell'art.  17, comma  3, della  legge  23
          agosto  1988,   n. 400,  sono determinate  le modalita'  di
          organizzazione     e  funzionamento     della   commissione
          straordinaria    di cui  al comma  4 per  l'esercizio delle
          attribuzioni   ad essa    conferite,    le    modalita'  di
          pubblicizzazione  degli  atti  adottati  dalla  commissione
          stessa,  nonche'   le   modalita'   di   organizzazione   e
          funzionamento del comitato  di cui all'art. 1, comma 1-bis.
            5.  Quando  ricorrono   motivi di urgente necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di scioglimento,   sospende
          gli  organi  dalla  carica ricoperta,   nonche'    da  ogni
          altro   incarico     ad   essa   connesso,  assicurando  la
          provvisoria  amministrazione  dell'ente   mediante invio di
          commissari. La sospensione non puo' eccedere la  durata  di
          sessanta giorni e il termine del decreto di  cui al comma 3
          decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
            6. Si fa luogo comunque allo  scioglimento degli organi a
          norma   del   presente   articolo   quando   sussistono  le
          condiziotii indicate nel comma 1,  ancorche' ricorrano   le
          situazioni  previste    dall'art. 39   della legge 8 giugno
          1990, n. 142.
            6 -bis.  Quando in relazione   alle  situazioni  indicate
          nel    comma  1 sussiste la   necessita' di   assicurare il
          regolare  funzionamento dei servizi  degli   enti  nei  cui
          confronti  e'  stato    disposto   lo scioglimento,      il
          prefetto,      su      richiesta      della     commissione
          straordinaria di cui al comma 4,  puo' disporre,  anche  in
          deroga  alle  norme    vigenti,  l'assegnazione    in   via
          temporanea,  in posizione  di comando   o   distacco,    di
          personale   amministrativo   e  tecnico  di amministrazioni
          ed enti   pubblici, previa intesa  con    gli  stessi,  ove
          occorra   anche   in  posizione  di  sovraordinazione.   Al
          personale assegnato  spetta  un  compenso   mensile   lordo
          proporzionato    alle  prestazioni da rendere stabilito dal
          prefetto in misura non superiore al   50  per    cento  del
          compenso  spettante    a  ciascuno    dei  componenti della
          commissione  straordinaria,  nonche',     ove  dovuto,   il
          trattamento  economico di   missione stabilito dalla  legge
          per i  dipendenti dello Stato     in    relazione      alla
          qualifica    funzionale   posseduta nell'amministrazione di
          appartenenza.  Tali competenze sono  a carico dello Stato e
          sono corrisposte dalla prefettura,  sulla  base  di  idonea
          documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
          in  deroga  alle  vigenti    disposizioni  di    legge, dal
          Ministero  dell'interno. La prefettura, in caso di  ritardo
          nell'emisione   degli   accreditamenti,  e'  autorizzata  a
          prelevare le somme occorrenti sui  fondi  in  genere  della
          contbilita'     speciale.     Per     il   personale    non
          dipendente    da amministrazioni  centrali o    periferiche
          dello    Stato,  la    prefettura provvede al rimborso   al
          datore di lavoro dello   stipendio lordo, per la      parte
          proporzionalmente    corrispondente    alla  durata   delle
          prestazioni  rese.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente
          disposizione  si provvede per gli anni 1993 e seguenti  con
          una quota parte del 10 per  cento  delle  somme  di  denaro
          confiscate  ai  sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive    modificazioni,  nonche'  del  ricavato  delle
          vendite  disposte  a  norma dell'art. 4,   commi 4 e 6, del
          decreto-legge 14 giugno 1989,  n.  230,    convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989,  n. 282, relative
          ai    beni  mobili  o  immobili    ed ai beni costituiti in
          azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del
          1965. Alla   scadenza del  periodo  di    assegnazione,  la
          commissione  straordinaria potra' potra' rilasciare,  sulla
          base della valutazione dell'attivita'    prestata       dal
          personale        assegnato,      apposita certificazione di
          lodevole servizio  che  costituisce  titolo  valutabile  ai
          fini  della    progressione di   carriera   e nei  concorsi
          interni  e pubblici   nelle amministrazioni   dello  Stato,
          delle regioni  e degli enti locali.
            6-ter.    Per  far    fronte    a   situazioni di   gravi
          disservizi e  per avviare la sollecita  realizzazione    di
          opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria
          di  cui  al  comma 4, entro   il termine di sessanta giorni
          dall'insediamento,  adotta  un  piano  di  priorita'  degli
          interventi,  anche    con  riferimento    a progetti   gia'
          approvati  e non eseguiti. Gli atti relativi  devono essere
          nuovamente approvati dalla commissione   straordinaria.  La
          relativa    deliberazione, esecutiva  a norma di  legge, e'
          inviataentro  dieci giorni al prefetto   il quale,  sentito
          il      comitato         provinciale     della     pubblica
          amministrazione    opportunamente    integrato    con     i
          rappresentanti  di  uffici  tecnici  delle  amministrazioni
          statali,   regionali   o locali,   trasmette    gli    atti
          all'amministrazione        regionale       territorialmente
          competente  per  il tramite del commissario del  Governo  o
          alla  Cassa  depositi  e  prestiti, che   provvedono   alla
          dichiarazione   di  priorita'  di  accesso   ai  contributi
          e   finanziamenti   a carico  degli  stanziamenti  comunque
          destinati  agli    investimenti  degli    enti  locali.  Le
          disposizioni  del  presente  comma si applicano ai predetti
          enti anche in deroga all'art.  25  del    decreto-legge   2
          marzo     1989,   n.  66,   convertito,  con modificazioni,
          dalla legge   24   aprile 1989,   n.   144, e    successive
          modificazioni  e  integrazioni, limitatamente agli  importi
          totalmente ammortizzabili   con  contributi    statali    o
          regionali  ad   essi effettivamente assegnati.
            6-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-ter si
          applicano. a far tempo dalla  data di insediamento    degli
          organi  e  fino    alla scadenza del   mandato    elettivo,
          anche   alle  amministrazioni   comunali  e provinciali,  i
          cui    organi  siano  rinnovati al termine   del periodo di
          scioglimento disposto ai sensi del comma 1.
            6-quinquies. Nei casi in cui  lo scioglimento e' disposto
          anche con riferimento  a situazioni  di infiltrazione  o di
          condizionamento    di    tipo    mafioso,          connesse
          all'aggiudicazione  di    appalti  di  opere    o di lavori
          pubblici o  di pubbliche  forniture, ovvero   l'affidamento
          in  concessione di servizi pubblici  locali, la commissione
          straordinaria di cui al comma 4 procede    alle  necessarie
          verifiche  con  i  poteri del collegio  degli ispettori  di
          cui  all'art. 14  del decreto-legge   13 maggio 1991,    n.
          152, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 12 luglio
          1991,   n.   203.  A  conclusione  degli  accertamenti,  la
          commissione straordinaria adotta  tutti  i    provvedimenti
          ritenuti  necessari  e  puo' disporre d'autorita' la revoca
          delle deliberazioni gia' adottate, in  qualunque    momento
          e    fase    della    procedura      contrattuale,   o   la
          rescissione del contratto gia concluso.
            6-sexies.  Ferme  restando  le  forme  di  partecipazione
          popolare previste  dagli statuti  in attuazione   dell'art.
          6,    comma  3,    della  legge 8 giugno   1990, n. 142, la
          commissione straordinaria  di cui al comma 4, allo scopo di
          acquisire  ogni utile elemento di conoscenza e  valutazione
          in    ordine a rilevanti questioni  d'interesse generale si
          avvale,  anche    mediante forme di consultazione  diretta,
          dell'apporto di   rappresentanti  delle   forze   politiche
          in   ambito     locale, dell'Associazione  nazionale    dei
          comuni   italiani     (ANCI),  dell'Unione  delle  province
          d'Italia (UPI), delle associazioni  imprenditoriali e degli
          ordini      professionali,        delle      organizzazioni
          sindacali  maggiormente   rappresentative,  nonche'   delle
          organizzazioni    di volontariato e  di  altri    organismi
          locali   particolarmente   interessati  alle  questioni  da
          trattare.
            6-septies. Qualora negli  enti,  nei  cui  confronti  sia
          stato  disposto  lo   scioglimento degli  organi  ai  sensi
          del  comma  1, non   risulti costituita la  commissione  di
          disciplina  prevista dall'art. 51, comma 10, della  legge 8
          giugno 1990,    n.  142,  per  la    mancata  elezione  del
          rappresentante  del  personale,  la predetta commissione di
          disciplina  e  composta,  per    tutta  la    durata  dello
          scioglimento,  dagli  altri due membri  ordinari  e  da  un
          dipendente    dell'ente,    noniinato    dalla  commissione
          straordinaria    df    cui  al  comma  4.   Ai  fini  della
          sostituzione   nei  casi    di    assenza,  di    legittimo
          impedimento o  di ricusazione   previsti  dal   regolamento
          organico  dell'ente,   la commissione straordinaria procede
          altresi'  alla  nomina del componente supplente,  prescelto
          nell'ambito   dei   dipendenti   che rivestono   la  stessa
          qualifica  funzionale  del    componente  effettivo,  o, in
          mancana, quella immediatamente inferiore. Le   disposizioni
          del  presente  comma,  ricorrendone   i   presupposti,   si
          applicano  anche  ai   fini   della costituzione   e    del
          funzionamento di  organi  collegiali,  comunque denominati,
          con  competenza   in   materia disciplinare,  eventualmente
          previsti  dalla  legge  o  dai  contratti   collettivi   di
          comparto.
            7.  Le   disposizioni del presente  articolo si applicano
          anche alle unita' sanitarie locali, ai consorzi di comuni e
          province alle unioni di  comuni,  alle  comunita'  montane,
          nonche'  alle aziende speciali dei comuni e  delle province
          e ai  consigli circoscrizionali,  in quanto compatibili con
          i relativi ordinamenti.
            7   -bis.   Il   Ministro   dell'interno   presenta    al
          Parlamento   una relazione    semestrale     sull'attivita'
          svolta      dalla     gestione  straordinaria  dei  singoli
          comuni".