Art. 8.
             Definizione e comunicazione dei contributi
                      spettanti ai singoli enti

  1.  Alle province ed ai comuni spettano contributi annuali a valere
sul   fondo   ordinario,   calcolati   in   base  a  quanto  previsto
dall'articolo  1,  comma  2,  e  con  applicazione dell'operazione di
riequilibrio  di  cui  all'articolo  3,  prendendo a base per ciascun
ente,  in  sede  di  prima  applicazione,  l'attribuzione operata per
l'esercizio  precedente  a  quello del primo anno di applicazione del
nuovo sistema dei trasferimenti.
  2.  Alle comunita' montane spettano contributi annuali a valere sul
fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 3, e dall'articolo 4.
  3.  Alle  province,  ai  comuni  ed alle comunita' montane spettano
contributi  annuali a valere sul fondo consolidato, calcolati in base
a  quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma
1.
  4.  Alle  province  ed  ai  comuni spettano contributi a valere sul
fondo per la perequazione e per gli incentivi, di cui all'articolo 1,
comma 5, con le modalita' di cui all'articolo 5.
  5.  Alle  province,  ai  comuni  ed  alle  comunita'  montane  sono
attribuiti  contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti  in  base  a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, e
dall'articolo 6.
  6.  Alle  province,  ai  comuni  ed  alle  comunita'  montane  sono
attribuiti  contributi  a valere sul fondo nazionale speciale per gli
investimenti  in  base  a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, e
dall'articolo 7.
  7.  Il  fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali,
di  cui  all'articolo 1, comma 8, e' attribuito annualmente agli enti
locali   in  ragione  dell'onere  posto  a  carico  dello  Stato  per
l'ammortamento dei mutui contratti dall'ente, secondo la normativa in
base alla quale fu concesso il contributo.
  8. I dati relativi agli importi dei contributi spettanti ai singoli
enti   sono   aggiornati   con   cadenza   triennale.  Salvo  diversa
disposizione,  entro  il  mese di settembre il Ministero dell'interno
comunica,  attraverso  il  proprio  sistema informativo, i contributi
spettanti  a  ciascun  ente per il triennio seguente. La seconda e la
terza   comunicazione   annuale   di  ciascun  triennio  comprendono,
rispettivamente,   una   e  due  proiezioni  annuali  dei  contributi
spettanti,   modificabili  a  seguito  del  successivo  aggiornamento
triennale.