Art. 9.
                         Disposizioni finali

  1.  Il  nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente
decreto     legislativo    entra    in    funzione    contestualmente
all'applicazione  della  nuova  disciplina  dei tributi locali di cui
all'articolo  3,  comma  143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A
decorrere   dalla   stessa   data   cessano  di  avere  efficacia  le
disposizioni  contenute  negli  articoli  da  34  a  43  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, nonche' le disposizioni in
materia  di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite
ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelle
originarie.
  2.  In  sede  di  prima applicazione, i dati contenuti nel presente
decreto  legislativo  relativi  alla determinazione e quantificazione
dei  fondi  ed  alle  relative  assegnazioni  agli  enti  locali sono
aggiornati  con  riferimento all'ultimo esercizio precedente a quello
dell'entrata   in   funzione  del  nuovo  sistema  dei  trasferimenti
erariali.  All'aggiornamento  si  provvede  con  decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e
della  programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali.
  3.  Sino  all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti
erariali  sono  corrisposti  agli  enti locali nella misura stabilita
dalla  legislazione  vigente.  Le  eventuali  risorse aggiuntive sono
ripartite  ai  soli  enti  le cui risorse risultino al di sotto della
media pro - capite della fascia demografica di appartenenza in misura
proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le
risorse  quali  costituite  dai  contributi  ordinari  e consolidati,
maggiorati  per  i  comuni  dell'I.C.I.  al  4  per mille a suo tempo
detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 30 giugno 1997

                              SCALFARO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Ciampi, Ministro del tesoro
                                  Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 9:
            - Il  testo degli articoli da  34 a 43  del citato D.Lgs.
          n.  504 / 1992 e' il seguente:
            "Art.   34     (Assetto  generale  della    contribuzione
          erariale). -  1. A decorrere  dall'anno 1994,   lo    Stato
          concorre      al  finanziamento    dei  bilanci       delle
          amministrazioni    provinciali   e    dei   comuni      con
          l'assegnazione dei seguenti fondi:
               a) fondo ordinario;
               b) fondo consolidato;
               c)  fondo  perequativo  degli  squilibri di fiscalita'
          locale.
            2.   A    decorrere  dal  1993    lo  Stato  concorre  al
          finanziamento delle opere pubbliche degli enti  locali  con
          il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
            3.    Lo    Stato  potra'    concorrere,   altresi',   al
          finanziamento    dei  bilanci     delle     amministrazioni
          provinciali,     dei   comuni   e  delle comunita' montane,
          anche  con    un  fondo    nazionale  ordinario    per  gli
          investimenti,  la   cui quantificazione  annua e' demandata
          alla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11,    comma  3,
          lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.  362.
            4. Per  le  comunita'  montane    lo  Stato  concorre  al
          finanziamento  dei  bilanci,  ai  sensi  del  comma  1, con
          assegnazione a valere sui fondi di cui alle  lettere  a)  e
          b).
            5.  Ai  sensi  del  comma  11  dell'art. 54 della legge 8
          giugno 1990, n.  142,   il complesso   dei    trasferimenti
          erariali   di  cui al  presente articolo non  e' riducibile
          nel triennio,  con esclusione  di quelli indicati al  comma
          3.
            6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c)
          del  comma  1 vengono   corrisposti in due rate  uguali. di
          cui la  prima entro il mese di febbraio  e la seconda entro
          il mese  di settembre di ciascun anno".
            "Art. 35  (Fondo ordinario). -  1. Il  fondo ordinario di
          cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34 e'  costituito
          dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei
          proventi   dell'addizionale   sui  consumi     dell'energia
          elettrica  di    cui    all'art.    6,  comma    7,     del
          decreto-legge   n.      511  del  1988,  convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 20 del    1989,  riconosciuto
          alle  amministrazioni  provinciali,  ai  comuni  ed    alle
          comunita' montane nell'anno 1993,   ridotto, per  la  quota
          spettante ai  comuni, di un importo pari al  gettito dovuto
          per  l'anno  1993 dell'imposta comunale  immobiliare (ICI),
          calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per   mille,
          al  netto  della  perdita  del  gettito    derivante  dalla
          soppressione   dell'INVIM individuata   nella  media  delle
          riscossioni del triennio 1990-1992.
            2.  I  proventi  dell'addizionale  di  cui  al comma 1 da
          riconoscere per l'anno 1993  ai fini della  loro confluenza
          nel fondo   ordinario sono determinati per  i    comuni  al
          netto  dell'importo  di    lire  130  miliardi destinato al
          finanziamento  degli oneri di cui all'art.   31,  comma  2,
          lettere    b) e  c),  che  restano a  carico  del  bilancio
          statale.  A decorrere dall'anno 1994  le addizionali di cui
          all'art.  6, comma 7, del   decreto-legge    28    novembre
          1988,    n.    511,  convertito,  con modificazioni,  dalla
          legge    27    gennaio  1989,    n.    20,  e    successive
          modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con
          le  stesse  modalita'  dell'imposta  erariale  di   consumo
          dell'energia  elettrica   ed   acquisite   all'erario   con
          versamento  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          statale.
            3.   L'eventuale   eccedenza      tra  le  somme  versate
          all'erario ai  sensi  del    comma    2    e    i  proventi
          dell'addizionale     confluiti     nel    fondo  ordinario,
          aumentati  dell'incremento annuo determinato ai  sensi  del
          comma  4   e dell'importo di lire  130 miliardi, e' portata
          in aumento del  fondo ordinario  dell'anno   successivo  ed
          e'   ripartita tra  le province,  i comuni  e  le comunita'
          montane con   i   criteri di   cui all'art.  28,  comma  1,
          lettera b).
            4. Il fondo  ordinario di cui al comma 1,  al lordo delle
          riduzioni  previste  per    la quota   spettante ai comuni,
          costituisce la  base di riferimento    per  l'aggiornamento
          delle risorse  correnti degli  enti locali. L'aggiornamento
          e' operato  con riferimento ad  un andamento coordinato con
          i  principi  di  finanza  pubblica  e con la crescita della
          spesa statale, in misura pari  ai tassi di incremento,  non
          riducibili  nel   triennio,     contenuti   nei   documenti
          di    programmazione economicofinanziaria  dello     Stato.
          Per     gli   anni  1994   e  1995 l'incremento e' pari  al
          tasso di inflazione  programmato, cosi' come  indicato  nel
          documento  di  programmazione    economicofinanziaria dello
          Stato   per   il   triennio   1993-1995.   Gli   incrementi
          annuali    cosi'  calcolati,  per  la  parte spettante alle
          amministrazioni provinciali ed ai comuni sono  destinati, a
          decorrere dal  1994, esclusivamente alla perequazione degli
          squilibri della  fiscalita' locale. Per  la parte spettante
          alle comunita' montane, gli incrementi affluiscono al fondo
          ordinario.
            5.   Il calcolo   del   gettito   dell'ICI  dovuto    per
          l'anno  1993    e' definito   con le   modalita' prescritte
          dall'art. 18.  Ai fini  della determinazione   della  quota
          di  fondo    ordinario  spettante   ai comuni l'importo del
          gettito dell'ICI  cosi' risultante ha valenza  triennale  a
          decorrere    dal  1993  e,    in occasione dei   successivi
          aggiornamenti,  deve  tenere   conto   degli      ulteriori
          accertamenti   definitivi   effettuati  per  l'anno    1993
          dall'amministrazione  finanziaria  entro    i  termini   di
          prescrizione.  Gli   accertamenti devono essere  comunicati
          annualmente entro  il  30    aprile  al   Ministero   delle
          finanze  ai  Ministeri dell'interno e del tesoro.
            6.  Sul fondo  ordinario  e'  accantonata ogni  anno  una
          quota    di  100.000    milioni  per    l'attivazione delle
          procedure di  allineamento alla media dei  contributi e  di
          mobilita'  del  personale previste dal citato  art. 25  del
          decreto-legge    n.  66    del  1989,     convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989".
            "Art.  36  (come  modificato  dal    D.Lgs.  n. 528/1993)
          (Definizione dei  contributi    ordinari    spettanti    ai
          singoli  enti   locali).  -  1.  A ciascuna amministrazione
          provinciale, a   ciascun comune  ed  a  ciascuna  comunita'
          montana spettano contributi  ordinari annuali, destinati al
          finanziamento   dei   servizi  indispensabili     ai  sensi
          dell'art. 54 della legge n. 142 del  1990,  calcolati  come
          segue:
            a)      amministrazioni   provinciali.     Il  contributo
          ordinario e'  dato dalla  somma dei   contributi  ordinari,
          perequativi  e    del  contributo finanziato con i proventi
          dell'addizionale energetica di cui al comma  1    dell'art.
          35,    attribuiti   per l'anno   1993,  dalla  quale  viene
          detratta annualmente  e per  sedici anni  consecutivi,  una
          quota  del  cinque  per  cento del complesso dei contributi
          ordinario e perequativo attribuito   nel 1993,   ed    alla
          quale    viene    aggiunto  il    contributo  ripartito con
          parametri obiettivi di   cui all'art.  37,  utilizzando  le
          quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque
          ledere  la  parte  di    contributi  ordinari  destinata al
          finanziamento dei servizi indispensabili  per   le  materie
          di      competenza     statale,  delegate     o  attribuite
          all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo  e'
          fissato  nella  misura del  5 per cento  del complesso  dei
          contributi ordinario e  perequativo attribuito   nel  1993.
          L'importo    relativo  e'  comunicato attraverso il sistema
          informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il
          mese di settembre per il triennio successivo;
            b)  comuni.  Il  contributo  ordinario  e'   dato   dalla
          somma    dei  contributi  ordinari,    perequativi  e   del
          contributo finanziato    con  i  proventi  dell'addizionale
          energetica   di cui al comma  2 dell'art. 35 attribuiti per
          l'anno 1993 al netto  del gettito dell'ICI per il 1993  con
          l'aliquota  del   4 per mille, diminuito della  perdita del
          gettito dell'INVIM. Dalla  somma  cosi'    calcolata  viene
          detratta  annualmente  e per  sedici anni  consecutivi  una
          quota del  cinque  per cento  del complesso dei  contributi
          ordinario  e  perequativo  attribuito  nel  1993, ed   alla
          stessa  somma   viene aggiunto   il   contributo  ripartito
          con  parametri    obiettivi    di  cui    all'articolo   37
          utilizzando le  quote detratte annualmente.  La  detrazione
          non deve comunque ledere la parte dei  contributi  ordinari
          destinati   al   finanziamento  dei  servizi indispensabili
          per   le materie   di   competenza   statale, delegate    o
          attribuite  al  comune, il cui   importo massimo e' fissato
          nella misura del 5 per cento del  complesso dei  contributi
          ordinario  e perequativo attribuito per  il 1993. L'importo
          relativo  e' comunicato attraverso il sistema   informativo
          telematico  del  Ministero   dell'interno, entro il mese di
          settembre per il triennio successivo.
            c) comunita' montane.  Il contributo ordinario e'    dato
          dalla  somma  dei    contributi    ordinari e   di   quello
          finanziato con  il  provento dell'addizionale energetica di
          cui al comma 1 dell'art. 35 attribuiti nell'anno  1993.  Ad
          essa  si aggiunge  l'incremento  annuale  delle risorse  di
          cui  al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente,
          con i criteri previsti dall'art. 29,  comma 3, lettera  a),
          alle  nuove comunita'   montane  istituite  dalle  regioni.
          La  somma  residua   e' ripartita fra  tutte  le  comunita'
          montane  sulla  base  della popolazione montana.  L'importo
          relativo    e'    comunicato,    attraverso  il     sistema
          informativo  telematico   del Ministero dell'interno, entro
          il mese di settembre per il triennio successivo".
            "Art.  37   (come  modificato  dal   D.Lgs.  n.  528/1993
          e   come ulteriormente  modificato dal  D.L.  n.  444/1995)
          (Ripartizione  con parametri  obiettivi    dei   contributi
          ordinari).   -    1.  Le  somme costituite dalla detrazione
          del 5 per cento    dei  contributi  ordinari  di  cui  alle
          lettere    a) e b) del comma 1  dell'art. 36 sono ripartite
          per  le   parti   di    rispettiva   competenza   fra    le
          amministrazioni  provinciali  e  fra    i  comuni che hanno
          ricevuto la  detrazione, con la seguente   procedura.  Sono
          esclusi    dalla  ripartizione   i comuni   che avendo   il
          gettito  ICI  al  4 per  mille  superiore all'importo   dei
          contributi      ordinari  e     perequativi  hanno    avuto
          l'attivazione  della garanzia di  mantenimento  minimo  dei
          trasferimenti di cui all'art. 36.
            2.   Il sistema  di  riparto e'  attuato  stabilendo, per
          ciascuna, amministrazione  provinciale    e  per    ciascun
          comune,   un      parametro  per  miliardo  di    fondo  da
          distribuire,  il quale e' calcolato  con idonee  operazioni
          tecniche  di normalizzazione  sulla base delle attribuzioni
          teoriche  costituite  dalla  somma   dei   prodotti   delle
          unita'  di determinante per  i parametri monetari obiettivi
          relativi  ai  servizi  indispensabili e maggiorati   per le
          condizioni di   degrado  rilevate  a  norma  del  comma  3,
          lettera g).
            3.   Per   l'operativita'   del  sistema  di  calcolo  si
          considerano:
            a)  le  amministrazioni  provinciali    ripartite   nelle
          seguenti quattro classi:
            amministrazioni   provinciali con  popolazione  inferiore
          a   400.000  abitanti  e  territorio  inferiore  a  300.000
          ettari;
            amministrazioni   provinciali con  popolazione  inferiore
          a   400.000  abitanti  e  territorio  superiore  a  299.999
          ettari;
            amministrazioni   provinciali con  popolazione  superiore
          a   399.999  abitanti  e  territorio  inferiore  a  300.000
          ettari;
            amministrazioni   provinciali con  popolazione  superiore
          a   399.999  abitanti  e  territorio  superiore  a  299.999
          ettari;
            b)  i  comuni  ripartiti nelle seguenti dodici classi, in
          cui ciascuna classe e' suddivisa  in  comuni    interamente
          montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:
               comuni con meno di 500 abitanti;
               comuni da 500 a 999 abitanti;
               comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
               comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
               comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
               comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
               comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
               comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
               comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
               comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
               comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
               comuni da 500.000 e oltre;
            c)    per  i   servizi   alle persone,   i   determinanti
          derivanto  dalla popolazione residente e  dalle    relative
          classi     d'eta     con     ponderazione    in    funzione
          dell'usufruibilita' dei servizi;
            d) per i servizi al    territorio  delle  amministrazioni
          provinciali  i  determinanti    relativi  alla   dimensione
          territoriale   integrale, alla lunghezza    delle    strade
          provinciali,   alla   superficie   lacustre   e fluviale ed
          alla dimensione territoriale boschiva o forestale;
            e)  per  i    servizi  al  territorio  dei  comuni      i
          determinanti  relativi  alla  dimensione   territoriale dei
          centri   abitati   ed      alla   dimensione   territoriale
          extraurbana    servita   ponderati,    ove  ne  ricorra  la
          necessita', con la  densita' della popolazione o  con altro
          elemento, in funzione delle  condizioni  di  usufruibilita'
          dei servizi;
            f)  per  la definizione dei  parametri monetari obiettivi
          relativi  ai  determinanti    della  popolazione    e   del
          territorio  le    spese correnti medie  stabilizzate    per
          ogni   classe  di  ente,   desumibili   dai certificati  di
          conto consuntivo ultimi disponibili;
            g)  per  le  condizioni  socioeconomiche  i  determinanti
          relativi a dati recenti   di   carattere   generale,    che
          siano  in  grado  di  definire condizioni di  degrado. Tali
          determinanti  debbono    essere utilizzati per maggiorare i
          parametri monetari obiettivi, al massimo entro  il  10  per
          cento del loro valore;
            h)    per      servizi    indispensabili     quelli   che
          rappresentano  le condizioni minime di  organizzazione  dei
          servizi  pubblici  locali e che sono diffusi sul territorio
          con caratteristica di uniformita';
            h-bis)  per  i comuni   con   insediamenti   militari  si
          considera  un coefficiente di  maggiorazione fino  al 5 per
          cento   da     graduarsi  in  proporzione    al    rapporto
          percentuale   esistente   tra   il  numero    dei  militari
          ospitati   negli   insediamenti   militari   stessi   e  la
          popolazione  del  comune,  secondo  i  dati   forniti   dal
          Ministero  della  difesa.  A  tali comuni si maggiorano   i
          parametri monetari obiettivi, entro   il 5  per  cento  del
          loro valore in proporzione al predetto rapporto;
            h-ter)  i  parametri  monetari  dei  servizi, per i quali
          parte del costo e'   da coprire    obbligatoriamente    per
          tutti   gli  enti locali,  sono diminuiti della percentuale
          di copertura prevista dalla legge.
            4. I parametri per miliardo sono  stabiliti  con  decreto
          del  Ministro  dell'interno    sentite    l'ANCI,   l'UPI e
          l'Unione  nazionale  comuni, comunita'   ed enti    montani
          (UNCEM)   e da  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale e sono
          comunicati agli enti entro il mese  di  settembre,  per  il
          triennio  successivo,  attraverso    il sistema informativo
          telematico del Ministero dell'interno".
            "Art.   38   (Servizi indispensabili  per  le  materie di
          competenza  statale  delegate     o   attribuite   all'ente
          locale).  -  1.  Per    i servizi indispensabili   per   le
          materie  di competenza   statale   delegate   o  attribuite
          all'ente   locale   devono intendersi  quelli  diffusi  con
          uniformita'   rispettivamente      nelle    amministrazioni
          provinciali  e nei comuni.
            2.  L'importo  dei contributi che  deve essere assicurato
          agli enti locali ai sensi delle  lettere a) e b) del  comma
          1  dell'art.  36,  per il   finanziamento     dei   servizi
          indispensabili  nelle    materie   di  competenza  statale,
          delegate  o  attribuite  dallo  Stato, e' determinato sulla
          base  delle spese  medie stabilite   per ogni    classe  di
          ente  e  rilevate  dai    certificati di   conto consuntivo
          ultimi  disponibili. A tali effetti vale  la  distribuzione
          per classi di cui all'articolo 37.
            3.    Con    decreto  del   Ministro   dell'interno,   di
          concerto  con  il Ministro del   tesoro che    deve  essere
          emanato    entro il   30 settembre 1993  e   da  pubblicare
          nella     Gazzetta      Ufficiale,         si      provvede
          all'identificazione   dei   servizi   indispensabili, nelle
          materie  di competenza  statale,  delegate   o   attribuite
          dallo    Stato,    ed    alla determinazione dei contributi
          minimi  da  conservare  ai  sensi   dell'art.      36.   La
          comunicazione  agli   enti locale e'  effettuata per  mezzo
          del   sistema   informativo   telematico   del    Ministero
          dell'interno".
            "Art.    39      (come   modificato     dal   D.Lgs.   n.
          528/1993)  (Fondo consolidato). -  1. A decorrere    dal  1
          gennaio  1994    confluiscono nel fondo   consolidato    le
          risorse  relative   ai    seguenti   interventi  finanziari
          erariali   finalizzati, negli importi iscritti  nello stato
          di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:
            contributi   per    il   finanziamento   degli      oneri
          derivanti   dall'attuazione  del  contratto  collettivo  di
          lavoro 1988-1990 relativo al comparto del  personale  degli
          enti   locali   previsti  dall'art.  2-bis  del      citato
          decreto-legge   n.  415    del  1989,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
            contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal
          personale assunto  ai  sensi  della  legge  1 giugno  1977,
          n.   285,  previsti dall'art. 9 del  medesimo decreto-legge
          n. 415   del 1989,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge n. 38 del 1990;
            contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal
          personale  assunto  ai  sensi  dell'art.  12 della legge 28
          ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis dell'art.
          1 del decretolegge 30 giugno 1986, n. 309, convertito,  con
          modificazioni,    dalla  legge  9  agosto  1986,  n.   472,
          previsti dall'art. 10 del  citato decreto-legge n. 415  del
          1989,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
          1990;
            contributi   per    il   finanziamento   degli      oneri
          derivanti  dall'applicazione    del  contratto   collettivo
          dilavoro   1985-1987 relativo  al  comparto  del  personale
          degli    enti    locali,    previsti  dall'art.    11   del
          decreto-legge    n.  415    del    1989,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
            contributi  in favore  del comune  di  Roma previsti  dal
          comma  26 dell'art. 32, della legge 28  febbraio  1986,  n.
          41;
            contributi  in  favore della gente di mare, delle vittime
          del delitto e degli invalidi  del  lavoro,  previsti    dal
          comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
            contributi  in   favore del   comune di Pozzoli  previsti
          dal   comma 5 dell'art. 7 del  decreto-legge  26    gennaio
          1987,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          marzo 1987, n. 120;
            contributi   per   il   finanziamento      delle    spese
          sostenute     dalle  amministrazioni  provinciali  per  gli
          adempimenti ad esse affidati dal comma    4    dell'art.  2
          della  legge  15  novembre  1989, n.  373,  in relazione al
          funzionamento degli uffici scolastici regionale.
            2.  Gli    interventi  ordinari  di cui   al comma 1, pur
          confluendo  nel  fondo    consolidato,    conservano     la
          destinazione    specifica    prevista  dalle norme di legge
          previste.
            3. L'importo   relativo, spettante ai    singoli  enti  a
          seguito  della ripartizione   del   fondo,  e   comunicato,
          attraverso     il   sistema  informativo  telematico    del
          Ministero  dell'interno entro il  mese di settembre, per il
          triennio successivo".
            "Art.  40  (come  modificato  dall'art.  3  del  D.L.  n.
          41/1995)  (Perequazione  degli  squilibri della  fiscalita'
          locale).    -  1.    La  perequazione  e'  effettuata   con
          riferimento  al  gettito  delle imposte e delle addizionali
          di competenza delle  amministrazioni    provinciali  e  dei
          comuni  la cui applicazione e' obbligatoria per tali enti e
          per la parte  per la  quale non  vi e'  discrezionalita' da
          parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati  i
          dati    ufficiali    sul    gettito   in   possesso   delle
          amministrazioni pubbliche centrali.
            2.  L'assegnazione  dei  contributi   e'   disposta   per
          il  biennio 1994-1995  entro il  mese di  settembre 1993  e
          successivamente,    con proiezione triennale, entro il mese
          di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio.
          Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati
          per il riparto.   I  contributi  non  si    consolidano  al
          termine del triennio.
            3.  I   destinatari dell'intervento perequativo  sono gli
          enti  per i quali  le  basi imponibili   se    disponibili,
          ovvero i  proventi  del gettito delle imposte e addizionali
          di    cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della
          classe     per  abitante  della   classe   demografica   di
          appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'art.
          37.
            4.      Il   sistema     perequativo    deve    assegnare
          contributi    che gradualmente consentano    l'allineamento
          dei    proventi  del   tributo da perequare  al    provento
          medio  per  abitante   di  ciascuna  classe  privilegiando,
          con ideoneo metodo,  gli enti in proporzione crescente allo
          scarto   negativo  della  stessa  media  ed  assegnando  un
          coefficiente di  maggiorazione  alle   seguenti   categorie
          di   enti,   nella   misura massima  del 10  per cento  per
          ogni    categoria,  con     possibilita'  di   cumulo   per
          l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento.
            5.   Qualora      con  l'assegnazione     del  contributo
          perequativo annuale l'ente raggiunga   o superi   la  media
          di   cui    al  comma    4  l'eventuale  eccedenza    viene
          ridistribuita   tra gli    altri  enti    desinatari  della
          perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.
            6.  I  comuni  montani  con popolazione inferiore a 5.000
          abitanti sono quelli   risultanti  dalla    piu'    recente
          pubblicazione  ufficiale dell'UNCEM.
            7.  Per  il biennio 1994-1995 sono da considerarsi comuni
          operanti in zone particolarmente depresse con ridotte  basi
          imponibili  immobiliari  e di  reddito quelli inclusi nelle
          zone particolarmente svantaggiate definite ai  sensi e  per
          gli  effetti del  comma 4 dell'art.  1 della legge 1  marzo
          1986,   n. 64. La   definizione di    zone  particolarmente
          depresse  rimane    in vigore fino   a quando il  Ministero
          dell'interno,  sulla    base  dei    dati  ufficiali    del
          Ministero    delle finanze,   abbia individuato   le   zone
          particolarmente   depresse  con  ridotte  basi imponibili e
          di reddito.
            7-bis. Nel caso in cui    l'importo  dei  contributi  sia
          superiore  alla  somma  necessaria  per  l'allineamento  al
          provento medio per abitante di ciascun ente  sottomedia, la
          somma eccedente   e' distribuita   con la  metodologia  dei
          parametri obiettivi prevista all'art. 37.
            8.  Con  decreto  del  Ministero    dell'interno, sentite
          l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM  e da  pubblicare nella    Gazzetta
          Ufficiale  viene provveduto triennalmente al riparto.  Tali
          dati  sono  comunicati    agli  enti  entro  il    mese  di
          settembre,  per il  triennio   successivo, attraverso    il
          sistema informativo telematico del Ministero dell'interno".
            "Art.    41  (Riparto   del  fondo   nazionale  ordinario
          per  gli investimenti). - 1. L'assegnazione dei  contributi
          di  cui  all'art.  34,  comma   3, e'   disposta in   conto
          capitale    con  proiezione    triennale,  entro  due  mesi
          dall'approvazione  della  legge  finanziaria,  a  favore di
          tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i  comuni  e
          di tutte le comunita' montane.
            2.  Per le  amministrazioni provinciali e per i  comuni i
          contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto
          della popolazione di  ciascun  ente  con  riferimento  alla
          spesa  media procapite sostenuta per i  lavori  pubblici da
          ciascun  gruppo  di enti  locali,  risultante definita  dai
          dati  piu'  recenti forniti   dal   Ministero del    lavori
          pubblici  al  servizio  statistico  nazionale  e  da questo
          divulgati.
            3.  Ai  fini  del  riparto  valgono    le classi indicate
          all'art. 37.  Ove  pero'      i    dati      delle    opere
          pubbliche,    divulgati    mediante   la pubblicazione   da
          parte   del     servizio    statistico    nazionale,    non
          consentano     operazioni    di    riaggregazione,  valgono
          le   classi demografiche in essa indicate.
            4. Per le   comunita' montane il fondo  e'    distribuito
          alle  regioni,  per  il successivo riparto alle   comunita'
          montane,  per  la  meta'  sulla  base   della   popolazione
          residente  in territorio montano e per la meta' sulla  base
          della  superficie  dei   territori   classificati   montani
          secondo i dati risultanti  dalla piu' recente pubblicazione
          ufficiale dell'UNCEM.
            5.  I contributi   in conto capitale assegnati agli  enti
          locali sono specificatamente destinati  alla  realizzazione
          di  opere    pubbliche di preminente  interesse sociale  ed
          economico,   secondo  gli    obiettivi  generali      della
          programmazione      economicosociale    e      territoriale
          stabiliti dalla  regione ai sensi  dell'art. 3 della citata
          legge n.  142 del  1990. Non possono  essee utilizzati  per
          il    finanziamento  di  altri  investimenti    e  di spese
          correnti. Nel  caso in cui   non siano utilizzati  in    un
          anno    sono  considerati    impegnati  e    possono essere
          utilizzati    nei  quattro    anni    successivi,     ferma
          restando      la destinazione di legge. Nel caso in  cui la
          regione non abbia definito gli  obiettivi,  l'utilizzazione
          dei contributi  e' decisa  dall'ente locale, ferma restando
          la destinazione di legge.
            6.  Con  decreto    del  Ministro  dell'interno,  sentite
          l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale, viene provveduto al riparto".
            "Art.    42  (Riparto   del   fondo  nazionale   speciale
          per   gli investimenti). -  1. A decorrere  dall'anno 1993,
          il  fondo nazionale speciale  per   gli   investimenti   e'
          attivato    con   i   proventi   di competenza  dello Stato
          derivanti dall'applicazione  della legge  31 ottobre  1973,
          n.  637,  al  netto  della parte assegnata agli enti locali
          della provincia di Como.
            2.  Il    fondo  e'     destinato   prioritariamente   al
          finanziamento    degli   investimenti      destinati   alla
          realizzazione  di  opere pubbliche   nel  territorio  degli
          enti  locali  i  cui  organi  sono  stati  sciolti ai sensi
          dell'art. 15-bis della legge 19 marzo  1990,  n.  55,  come
          integrata  dal  decreto-legge  31  maggio  1991,    n. 164,
          convertito, con modificazioni, dalla    legge  22    luglio
          1991,  n.  221, e  degli  enti in  gravissime condizioni di
          degrado.
            3.  Con  decreto    del  Ministro  dell'interno,  sentite
          l'ANCI,  l'UPI  e  l'UNCEM  e da pubblicare nella  Gazzetta
          Ufficiale  viene  provveduto  al  riparto.  I  dati     dei
          contributi sono comunicati  agli enti attraverso il sistema
          informativo telematico del Ministero dell'interno".
            "Art.  43  (Quota  del  fondo  ordinario    per  gli enti
          dissestati). - 1.  La  quota del  fondo ordinario  di   cui
          al    comma 6  dell'art. 35  e' esclusivamente destinata ai
          comuni  che  hanno  dichiarato    lo  stato   di   dissesto
          finanziario  al  fine  di attivare  le  seguenti  procedure
          previste  dall'art. 25   del decreto-legge n. 66  del 1989,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  144  del
          1989,  e  successive modificazioni:
            a) allineamento alla  media dei contributi  degli    enti
          della classe demografica di  appartenenza. A  tal fine,  si
          considerano    le  classi  demografiche, con l'unificazione
          delle  ultime due, indicate all'art.  18, comma  1, lettera
          c) del  citato decreto-legge  n. 66  del 1989,  convertito,
          con  modificazioni,   dalla legge   n. 144  del 1989,  ed i
          contributi ordinari   destinati  alla  fine  dell'esercizio
          precedente a norma dell'art. 35, per calcolare le medie;
            b)   rimborso  del  trattamento  economico lordo  per  il
          personale  dichiarato    in  esubero    ed   effettivamente
          trasferito   per      mobilita',   dalla     data     della
          deliberazione   della  graduatoria  a  quella  di effettivo
          trasferimento.
            2. Le  quote attribuite sulla quota  del fondo  ordinario
          di    cui  al comma 6   dell'art. 35  non sono assoggettate
          alle detrazioni  di cui all'art. 36, comma 1, lettera b)".