Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi nel triennio 1997 - 1999, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1997 del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick