Art. 2.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 80 miliardi nel  triennio 1997 - 1999, in ragione di
lire 30  miliardi per l'anno  1997 e  25 miliardi per  ciascuno degli
anni 1998 e  1999, si provvede mediante  riduzione dello stanziamento
iscritto, ai  fini del  bilancio triennale 1997  - 1999,  al capitolo
9001 dello stato di previsione per  il 1997 del Ministero del tesoro,
utilizzando  l'accantonamento   relativo  al  Ministero   dei  lavori
pubblici.
  2. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 luglio 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick