Art. 2. Programmazione e informazione 1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l'Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto: a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle universita', per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari; b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilita' di posti per studenti da parte delle universita' ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonche' delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle universita'. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Osservatorio, nell'ambito delle attivita' di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23, redige e aggiorna un rapporto sullo stato delle universita' italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonche' alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti. 3. Il Dipartimento e le universita', anche sulla base di intese con il Ministero della pubblica istruzione e le sue strutture periferiche, nonche' con le regioni e gli enti locali, realizzano una campagna informativa presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e sui mezzi di comunicazione di massa finalizzata alla diffusione della conoscenza: a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma 2; b) delle modalita' delle preiscrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2; c) delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3; d) dei corsi ad accesso limitato, della determinazione e ripartizione dei posti tra le universita' e delle modalita' di ammissione di cui agli articoli 4 e 5; e) dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili sbocchi professionali. 4. Le universita', in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, lettera a), possono sperimentare dall'anno accademico 1997 - 1998 forme diversificate di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda nota all'art. 1.