Art. 3. Preiscrizioni e attivita' di orientamento e insegnamento 1. Allo scopo di programmare adeguatamente l'offerta formativa nelle universita', gli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano, entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione alle universita' secondo modalita' definite con ordinanza ministeriale, emanata previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettera b). L'ordinanza dispone altresi' l'acquisizione da parte del Dipartimento di dati di sintesi, in ordine alle campagne informative di cui all'articolo 2, comma 3 e ad attivita' di orientamento, anche a seguito di intese con il Ministero della pubblica istruzione e tra atenei e istituzioni scolastiche. 2. I soggetti che hanno presentato la domanda di preiscrizione si iscrivono alle universita' dopo aver conseguito il titolo rilasciato a conclusione dell'istruzione secondaria superiore, secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilita' di modificare la propria opzione rispetto al corso di studi prescelto. 3. Le universita', di norma prima dell'inizio dei corsi ufficiali e in relazione ad uno o piu' corsi di laurea, organizzano attivita' di orientamento e insegnamento, le quali comprendono i contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali e propedeutiche, forme di tutorato e di assistenza agli studenti, nonche' test autovalutativi. Tali attivita' si concludono con una valutazione finale, non condizionante l'iscrizione.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta. c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".