Art. 3.
      Preiscrizioni e attivita' di orientamento e insegnamento
  1.  Allo  scopo  di  programmare  adeguatamente l'offerta formativa
nelle  universita',  gli  iscritti  all'ultimo  anno degli istituti e
scuole  di  istruzione  secondaria  superiore presentano, entro il 30
novembre  di  ogni  anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione
alle   universita'   secondo   modalita'   definite   con   ordinanza
ministeriale,  emanata  previa intesa con il Ministero della pubblica
istruzione  e  sentiti  la  Conferenza  permanente  dei rettori delle
universita'   italiane  ed  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari  di  cui  alla  legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20,
comma  8,  lettera b). L'ordinanza dispone altresi' l'acquisizione da
parte  del  Dipartimento  di dati di sintesi, in ordine alle campagne
informative  di  cui  all'articolo  2,  comma  3  e  ad  attivita' di
orientamento,  anche  a  seguito  di  intese  con  il Ministero della
pubblica istruzione e tra atenei e istituzioni scolastiche.
  2.  I  soggetti che hanno presentato la domanda di preiscrizione si
iscrivono  alle universita' dopo aver conseguito il titolo rilasciato
a   conclusione  dell'istruzione  secondaria  superiore,  secondo  la
normativa  vigente,  ferma  restando la possibilita' di modificare la
propria opzione rispetto al corso di studi prescelto.
  3. Le universita', di norma prima dell'inizio dei corsi ufficiali e
in  relazione ad uno o piu' corsi di laurea, organizzano attivita' di
orientamento   e  insegnamento,  le  quali  comprendono  i  contenuti
caratterizzanti,  le  conoscenze  generali  e propedeutiche, forme di
tutorato  e di assistenza agli studenti, nonche' test autovalutativi.
Tali   attivita'  si  concludono  con  una  valutazione  finale,  non
condizionante l'iscrizione.
 
           Nota all'art. 3:
            - Il testo dell'art. 20, comma    8,  lettera  b),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
            "8.  In  sede  di prima attuazione della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di  cui  alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e  successive
          modificazioni,  nonche' valutazione del  medesimo  sistema,
          di  cui  alla  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
          modificazioni;
            b) composizione  e funzioni degli organismi    collegiali
          nazionali  e  locali di  rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo   altresi'  l'istituzione
          di  un    Consiglio  nazionale   degli studenti, eletto dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta.
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e    meritevoli  privi    di mezzi,   a ridurre il tasso di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          Commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia".