Art. 4. Corsi ad accesso limitato 1. In attesa delle norme di attuazione dell'autonomia didattica degli atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, costituiscono criteri generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi all'istruzione universitaria: a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilita' di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonche' alla necessita' di attivita' teorico - pratiche; b) il verificarsi di una documentata impossibilita' di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti; c) l'obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici; d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi; e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a cattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. 2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, e' limitato l'accesso ai seguenti corsi universitari: a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di medicina e chirurgia e veterinaria, fino all'anno accademico 2001 - 2002; b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di architettura, fino all'anno accademico 1999 - 2000; c) corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996 - 1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della predetta durata; d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio; e) corsi di specializzazione. 3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2 il Ministro, anche su richiesta di singole sedi universitarie, in sede di attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e sulla base di una motivazione determinata con esclusivo riferimento ai criteri di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente articolo puo' determinare, con proprio decreto, la limitazione dell'accesso a specifici corsi, sentiti il Consiglio universitario nazionale, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e il Consiglio nazionale degli studenti iniversitari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere ai soggetti predetti, i decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati. 4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero di posti a livello nazionale, nonche' dispone la ripartizione dei posti tra le universita'. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere, c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, sono determinati dalle universita'; la predetta determinazione e' effettuata, a partire dall'anno accademico 1998 - 1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 5. Per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, le universita' organizzano le attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, al termine delle quali e' prevista una prova di valutazione, con modalita' di espletamento determinate con ordinanza ministeriale. 6. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'autonomia didattica degli atenei, le universita', in alternativa alla procedura di cui al comma 5, possono sperimentare, ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, l'iscrizione degli studenti a due corsi semestrali consecutivi o a un corso annuale concernente insegnamenti istituzionali comuni a piu' corsi di laurea, anche ad accesso libero, integrati con specifiche attivita' di orientamento e tutorato, nonche' da prove di autovalutazione. Sono ammessi ai corsi ad accesso limitato gli studenti che hanno superato le prove di valutazione previste dai corsi semestrali o annuali e che occupano una posizione utile nella graduatoria determinata al termine dei predetti corsi. Gli studenti che hanno superato le prove di cui al precedente periodo e che tuttavia risultano esclusi dai corsi ad accesso limitato possono iscriversi al secondo anno dei corsi ad accesso libero nel cui ordinamento sono previsti gli insegnamenti istituzionali di cui al presente comma. In ogni caso le strutture didattiche di ateneo valutano le prove sostenute con esito positivo ai fini del proseguimento degli studi. 7. Per l'ammissione ai corsi di diploma universitario ad accesso limitato le universita' definiscono e organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicita' e di trasparenza.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientificodisciplinari; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382". - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)), e' il seguente: "Art. 2. (Programmazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', sentite le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facolta' di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, e' determinato, ogni tre anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le universita', in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita. 2. In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanita', determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle facolta' di medicina e della disponibilita' di idonee, strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il predetto decreto e' adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale. 3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione e' stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo e' determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2. 4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, puo' autorizzare l'espletamento delle attivita' pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attivita' di servizio, a condizione che le predette attivita' siano coerenti con il programma del corso di studio". - Il testo deIIart. 2 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento), e' il seguente: "Art. 2 (Determinazione dei posti). - Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione e' determinato nello statuto delle universita' in relazione alla disponibilita', acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Tale numero puo' essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta del rettore, previa motivata proposta del consiglio della scuola, da presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui e' limitata la modifica. Per esigenze di programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del Paese, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la programmazione. Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle universita' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per il settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi, sentito il Ministro interessato. Le universita' nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attivita' didattiche integrative, nonche', di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che gia' operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalita' per l'ammissione. Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente terzo comma si terra' conto anche dei predetti posti riservati".