Art. 5.
          Efficacia delle disposizioni e norme transitorie
  1.  In sede di prima applicazione, i decreti di cui all'articolo 2,
comma  1,  sono emanati entro il 28 febbraio 1998. Il rapporto di cui
all'articolo 2, comma 2, e' redatto entro il 31 gennaio 1998.
  2.  In  applicazione  dell'articolo  3,  comma  1,  l'obbligo della
preiscrizione  opera dal 30 novembre 1998. Per l'anno accademico 1999
-  2000  le  universita'  sono  autorizzate  in  casi particolari, ad
accogliere  domande  di iscrizione non precedute dalla preiscrizione.
Qualora  alla data' di entrata in vigore del presente regolamento non
risulti  ancora  insediato  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari,   si   prescinde   dal  parere  del  Consiglio  per  la
definizione  dei criteri di cui all' articolo 3, comma 1, nonche' per
le  determinazioni  del  Ministro  di cui all'articolo 4, comma 3. Le
disposizioni  di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, commi
5  e  6 hanno efficacia per la regolamentazione dell'accesso ai corsi
universitari  a  partire rispettivamente dagli anni accademici 1998 -
1999 e 1999 - 2000.
  3. Le universita', possono avviare dall'anno accademico 1997 - 1998
sperimentazioni  concernenti  l'attuazione di specifiche disposizioni
del presente regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento.
  4.  Per  gli anni accademici 1997 - 1998 e 1998 - 1999 il Ministro,
per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui
all'articolo  4,  comma  2, lettere a), b) e c), determina con propri
decreti le modalita' di svolgimento di prove di ammissione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 luglio 1997
                                              Il Ministro: Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1997
  Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 148