Art. 4. Modalita' di assunzione 1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami". 2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformita' alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire. 3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che e' trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non e' stata ancora espletata. 4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie. 6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalita' richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalita' di livello corrispondente. 7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita'. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 2
Note all'art. 4: - L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, era il seguente: "Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in analogia a quanto previsto per le assunzioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano i soggetti protetti alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni, in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria. 2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 3. In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l'ufficio di collocamento invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie". - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638: "1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorita' sanitaria competente, i soggetti stessi che abbiano un grado di invalidita' inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante. La visita e' disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento, salvo successivo accertamento".