Art. 4.
                       Modalita' di assunzione
  1.  L'articolo 32  del decreto  del Presidente  della Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Le richieste di avviamento
da  parte di  amministrazioni  ed enti  pubblici,  anche a  carattere
nazionale  e   regionale,  devono   essere  rivolte   alla  direzione
provinciale  del lavoro  - servizio  politiche del  lavoro competente
nella sede  presso la quale  il lavoratore dovra'  prestare servizio.
Tali  richieste devono  essere rese  pubbliche mediante  avviso nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica - 4 serie  speciale "Concorsi ed
esami".
  2.  Le  direzioni  provinciali  del  lavoro,  in  conformita'  alla
disciplina attuativa  dell'articolo 16 della legge  28 febbraio 1987,
n.  56,  in quanto  applicabile,  avviano  i soggetti  aventi  titolo
all'assunzione   obbligatoria  alla   prova  tendente   ad  accertare
l'idoneita' a  svolgere le mansioni, secondo  l'ordine di graduatoria
di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
  3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione
o  ente  interessati,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
avviamento a selezione ed il  loro esito deve essere comunicato anche
alla  direzione  provinciale del  lavoro  entro  cinque giorni  dalla
conclusione della prova.  Il lavoratore puo' essere  avviato ad altra
selezione  soltanto dopo  che  e' trascorso  il  suddetto periodo  di
cinquanta  giorni, anche  se  la precedente  selezione  non e'  stata
ancora espletata.
  4.  Le   prove  non  comportano  valutazione   comparativa  e  sono
preordinate  ad  accertare l'idoneita'  a  svolgere  le mansioni  del
profilo nel quale avviene l'assunzione.
  5. In  mancanza di iscritti appartenenti  alla categoria richiesta,
la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o
ente richiedente,  avvia a selezione proporzionalmente  i riservatari
di altre categorie.
  6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalita'
richiesta, la  direzione provinciale  del lavoro concorda  con l'ente
interessato  l'avviamento a  selezione di  lavoratori in  possesso di
diverse professionalita' di livello corrispondente.
  7. La visita di controllo  della permanenza dello stato invalidante
di cui all'articolo 9, comma  1, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni,  dalla legge 11 novembre 1983,
n.  638, deve  essere richiesta  direttamente dall'amministrazione  o
ente  pubblico interessati,  prima di  procedere all'assunzione,  nei
confronti di tutti i lavoratori invalidi,  qualunque sia il tipo e il
grado  di invalidita'.  Copia del  certificato sanitario  deve essere
trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro -
servizio  politiche del  lavoro  a cura  dell'ente  che ha  richiesto
l'accertamento.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 giugno 1997
                              SCALFARO
                                      Prodi, Presidente del Consiglio
                                        dei Ministri
                                      Treu, Ministro del lavoro e
                                        della previdenza sociale
                                      Bassanini, Ministro per la
                                        funzione pubblica e gli
                                        affari regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1997
  Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 2
 
           Note all'art. 4:
            - L'art.  32 del decreto  del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, era il seguente:
            "Art.  32  (Modalita'  di  assunzione).  -  1. Gli uffici
          provinciali del lavoro  e  della  massima  occupazione,  in
          analogia  a  quanto  previsto  per  le  assunzioni  di  cui
          all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano  i
          soggetti  protetti   alla  prova  tendente   ad   accertare
          l'idoneita'    a svolgere   le mansioni,  in misura  doppia
          rispetto   ai posti da  ricoprire,  secondo    l'ordine  di
          graduatoria  risultante  dagli  elenchi  degli iscritti per
          ogni singola categoria.
            2.    Le      prove    non     comportano     valutazione
          comparativa  e  sono preordinate  ad  accertare l'idoneita'
          a    svolgere   le mansioni   del profilo nel quale avviene
          l'assunzione.
            3.  In  mancanza  di  iscritti appartenenti   ad   alcune
          categorie,     l'ufficio    di        collocamento    invia
          proporzionalmente i  riservatari di altre categorie".
            - Si riporta  il testo dell'art. 9, comma 1,  del D.L. 12
          settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11  novembre
          1983, n. 638:
            "1.   In   attesa della  riforma  della  disciplina delle
          assunzioni obbligatorie,   gli   uffici  provinciali    del
          lavoro    e della   massima occupazione, prima di procedere
          all'avviamento al lavoro dei soggetti  beneficiari    della
          legge    2    aprile     1968,   n.   482,   e   successive
          modificazioni,  provvedono  a  far  sottoporre    a  visita
          medica,  da  parte  dell'autorita'  sanitaria competente, i
          soggetti stessi  che  abbiano  un  grado  di    invalidita'
          inferiore   al 50 per  cento per  controllare la permanenza
          dello  stato invalidante. La  visita e' disposta  entro  il
          quindicesimo   giorno   dalla decisione  di  avviamento  al
          lavoro.    In  mancanza    si  procede    in  ogni     caso
          all'avviamento,  salvo successivo accertamento".