IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto  l'articolo 39  della legge  6  febbraio 1996,  n. 52,  legge
comunitaria per il  1994, che prevede che il Governo  emani con uno o
piu' regolamenti norme intese ad  attuare la direttiva 93/75/CEE, del
Consiglio  del 13  settembre  1993, relativa  alle condizioni  minime
necessarie per  le navi dirette  a porti marittimi della  Comunita' o
che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;
  Vista  la    direttiva  96/39 /CE, della Commissione  del 19 giugno
1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE;
  Visto l'articolo 35, primo comma,  lettera b), della legge 5 giugno
1962, n. 616;
  Viste le disposizioni dell'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la Convenzione internazionale  per la salvaguardia della vita
umana in  mare (SOLAS 74/78),  firmata a  Londra il 1  novembre 1974,
resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno
1982,  n. 488,  che  ha  approvato il  successivo  protocollo del  17
febbraio 1978, e successivi emendamenti;
  Vista   la   Convenzione    internazionale   per   la   prevenzione
dall'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il
2 novembre 1973,  emendata con il protocollo adottato a  Londra il 17
febbraio 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per
quanto  riguarda il  protocollo, con  legge  4 giugno  1982, n.  438,
entrata  in  vigore  in  Italia  il  2  ottobre  1983,  e  successivi
emendamenti;
  Vista la  risoluzione OMI  A.648(16) recante principi  generali dei
sistemi  di rapporto  e delle  prescrizioni per  la compilazione  dei
rapporti, che comprende le linee  guida, per rapportare gli incidenti
in cui sono coinvolte le merci  pericolose, le sostanze nocive e/o le
sostanze inquinanti  marine, adottata  nel corso della  XVI assemblea
dell'Organizzazione  marittima  internazionale  (OMI) il  19  ottobre
1989;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1991, n.
435;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 9 maggio 1968, n.
1008;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  4 febbraio 1984,
n. 50;
  Visto  il decreto  interministeriale del  Ministro dei  trasporti e
della  navigazione e  del Ministro  dell'ambiente in  data 28  aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1994;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione in
data  4  maggio  1995,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire  le  condizioni  minime  per
l'entrata e l'uscita da porti marittimi di navi che trasportano merci
pericolose  ed  inquinanti, al  fine  di  evitare gravi  incidenti  o
ridurre gli eventuali danni, ai sensi della direttiva 93/75/CEE;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dei  trasporti e  della  navigazione,  di concerto  con  il
Ministro dell'ambiente;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente regolamento si  applica alle operazioni di imbarco e
trasporto o  sbarco che si  effettuano nei porti italiani  per quanto
attiene alle merci pericolose o inquinanti:
    a) in colli:
  1) in  colli posti  in "unita'  di carico"  o su  "carrelli" oppure
posti in contenitori posizionati su carrelli;
    2) in contenitori con solidi alla rinfusa;
    3) in contenitori intermedi;
    4) in contenitori cisterna;
    5) in veicoli cisterna stradali;
    6) in veicoli cisterna ferroviari;
  7) in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa;
  8) in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa;
  9) in  chiatte (su navi  porta chiatte) che contengono  solidi alla
rinfusa;
    b) alla rinfusa.
  2. Il presente regolamento non si applica:
  a)  alla  sosta  e   alla  movimentazione  delle  merci  pericolose
all'interno delle aree portuali e a terra;
  b)  ai depositi  di combustibile,  alle scorte  ed attrezzature  di
bordo;
  c) alle  navi da guerra  e ad altre  navi dello Stato  utilizzate a
fini non commerciali.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   della   legge,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  La  legge    23 agosto 1988, n. 400,   reca disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri.   L'art.  17, comma  2, cosi'
          recita: "2.  Con decreto  del Presidente della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del Consiglio  dei Ministri, sentito
          il Consiglio  di Stato,  sono emanati  i regolamenti    per
          la  disciplina  delle    materie,  non coperte   da riserva
          assoluta   di legge prevista  dalla  Costituzione,  per  le
          quali  le leggi della Repubblica, autorizzando  l'esercizio
          della  potesta' regolamentare  del Governo, determinano  le
          norme  generali    regolatrici  della  materia e dispongono
          l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
          in vigore delle norme regolamentari".
            -  La legge  9   marzo   1989, n.   86,   reca:    "Norme
          generali    sulla  partecipazione  dell'Italia  al processo
          normativo comunitario e  sulle  procedure  di    esecuzione
          degli  obblighi  comunitari".    L'art.  4,  comma 5, cosi'
          recita:  "5.  Il  regolamento  di  attuazione  e'  adottato
          secondo  le  procedure  di   cui all'art. 17 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   o   del  Ministro  per     il
          coordinamento    delle  politiche    comunitarie  da    lui
          delegato,  entro  quattro mesi  dalla  data  di entrata  in
          vigore della   legge  comunitaria.  In  questa  ipotesi  il
          parere  del  Consiglio di Stato deve essere espresso  entro
          quaranta giorni dalla  richiesta. Decorso tale  termine  il
          regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere".
            -    La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,   reca
          disposizioni   per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia alle  Comunita' europee  -
          legge  comunitaria 1994.  L'art. 39  cosi' recita:
            "Art. 39 (Trasporti marittimi  di    merci  pericolose  o
          inquinanti).  -  1.  Il   Governo emana,   con uno   o piu'
          regolamenti, norme   intese ad attuare    la      direttiva
          93/75/CEE    del   Consigliio,    relativa  alle condizioni
          minime  necessarie per le  navi dirette a  porti  marittimi
          della    Comunita'  europea    o  che   ne   escono e   che
          trasportano    merci  pericolose    o    inquinanti,    nel
          rispetto  dei  seguenti  principi  e criteri:
            a)  obbligo  del comandante o  dell'operatore di una nave
          diretta a porti marittimi della  Comunita' o che ne esce  e
          che  trasporta merci pericolose o inquinanti, nonche' dello
          spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le
          informazioni sulla nave e sulla natura e  sistemazione    a
          bordo   delle merci  pericolose o  inquinanti, nonche' ogni
          altra informazione in caso di  incidente o di situazione in
          mare che costituisca una  minaccia per la  fascia  costiera
          o per interessi connessi;
            b)  collaborazione  con  le autorita' competenti di altro
          Stato membro per la prevenzione e la    salvaguardia  delle
          zone  marittime  e  costiere dai   pericoli    connessi  al
          trasporto  delle   merci  pericolose  o inquinanti.
            2. I regolamenti  di cui al comma 1 sono  adottati con la
          procedura  prevista  dall'art.  4,  comma  5, della legge 9
          marzo 1989, n. 86.
            3. I  regolamenti di cui   al presente  articolo  possono
          demandare  a  decreti  ministeriali,  da  adottare ai sensi
          dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  la  emanazione  di  regole  tecniche  e  modalita' di
          applicazione".
            -  La direttiva  93/75/CEE e'  pubblicata in  GUCE n.   L
          247  del 5 ottobre 1993.
            -  La  direttiva  96/39/CE e' pubblicata in GUCE n. L 196
          del 7 agosto 1996.
            - La legge 5 giugno 1962,  n. 616, reca  sicurezza  della
          navigazione  e  della  vita umana in mare. L'art. 35, comma
          primo, lettera b), cosi' recita:
            "Con  decreti  del Presidente   della   Repubblica,    su
          proposta    del Ministro   per   la  marina  mercantile, di
          concerto  con  i  Ministri competenti,  saranno emanati   i
          regolamenti    per  l'esecuzione   della presente legge per
          determinare:
              a) (omissis);
            b)  i requisiti  ai  quali  devono rispondere   le   navi
          per  essere abilitate al  trasporto delle merci pericolose,
          nonche'  le  modalita'  dell'imbarco  e  dello sbarco delle
          merci medesime".
            - La legge 24 dicembre 1993,   n.  537,  reca  interventi
          correttivi di finanza pubblica. I commi 8, 9 e 10 dell'art.
          1 cosi' recitano:
            "8.  Sono  soppressi  il  Ministero    dei trasporti e il
          Ministero della marina mercantile.
            9. E' istituito il  Ministero    dei  trasporti  e  della
          navigazione,  al  quale    sono      trasferiti   funzioni,
          uffici,  personale   e  risorse finanziarie  dei  soppressi
          Ministeri,  fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
            10.    Sono  trasferite   al Ministero   dell'ambiente le
          funzioni,  del  Ministero  della    marina  mercantile   in
          materia di tutela e  di difesa dell'ambiente   marino.   Il
          Ministero    dell'ambiente      si     avvale dell'Istituto
          centrale  per   la ricerca   scientifica   e    tecnologica
          applicata al mare".
            -    Il   D.P.R.   8   ottobre   1991,   n.   435,   reca
          approvazione    del  regolamento  per  la  sicurezza  della
          navigazione e della vita umana in mare.
            -  Il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, reca regolamento per
          l'imbarco, trasporto  per mare,  abarco e  trasbordo  delle
          merci pericolose  in colli.
            -    Il    D.P.R.    4   febbraio   1984, n.   50,   reca
          "Approvazione    del  regolamento  per  la  costruzione   e
          l'equipaggiamento  delle  navi  adibite  al  trasporto   di
          prodotti chimici  liquidi pericolosi alla   rinfusa  e  per
          l'imbarco,    il trasporto   per   mare   e  lo sbarco  dei
          prodotti stessi".
            -  Il  decreto    del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  e  del Ministro dell'ambiente 28 aprile  1994,
          n. 200, reca: "Individuazione e  trasferimento   di   mezzi
          finanziari,     personale    ed    uffici    del  soppresso
          Ministero    della     marina   mercantile   al   Ministero
          dell'ambiente".
            -  Il  decreto  del  Ministro  dei   traporti   e   della
          navigazione  4 maggio 1995, reca procedura per  il rilascio
          dell'autorizzazione all'imbarco e  trasporto marittimo    o
          del  nulla osta  allo  sbarco delle  merci pericolose.