IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l'articolo 39 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che prevede che il Governo emani con uno o piu' regolamenti norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE, del Consiglio del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti; Vista la direttiva 96/39 /CE, della Commissione del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE; Visto l'articolo 35, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616; Viste le disposizioni dell'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/78), firmata a Londra il 1 novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti; Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti; Vista la risoluzione OMI A.648(16) recante principi generali dei sistemi di rapporto e delle prescrizioni per la compilazione dei rapporti, che comprende le linee guida, per rapportare gli incidenti in cui sono coinvolte le merci pericolose, le sostanze nocive e/o le sostanze inquinanti marine, adottata nel corso della XVI assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 19 ottobre 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50; Visto il decreto interministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente in data 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1994; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995; Ritenuta la necessita' di definire le condizioni minime per l'entrata e l'uscita da porti marittimi di navi che trasportano merci pericolose ed inquinanti, al fine di evitare gravi incidenti o ridurre gli eventuali danni, ai sensi della direttiva 93/75/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di imbarco e trasporto o sbarco che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene alle merci pericolose o inquinanti: a) in colli: 1) in colli posti in "unita' di carico" o su "carrelli" oppure posti in contenitori posizionati su carrelli; 2) in contenitori con solidi alla rinfusa; 3) in contenitori intermedi; 4) in contenitori cisterna; 5) in veicoli cisterna stradali; 6) in veicoli cisterna ferroviari; 7) in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa; 8) in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa; 9) in chiatte (su navi porta chiatte) che contengono solidi alla rinfusa; b) alla rinfusa. 2. Il presente regolamento non si applica: a) alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra; b) ai depositi di combustibile, alle scorte ed attrezzature di bordo; c) alle navi da guerra e ad altre navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 2, cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". L'art. 4, comma 5, cosi' recita: "5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere". - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. L'art. 39 cosi' recita: "Art. 39 (Trasporti marittimi di merci pericolose o inquinanti). - 1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE del Consigliio, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' europea o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri: a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, nonche' dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti, nonche' ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per interessi connessi; b) collaborazione con le autorita' competenti di altro Stato membro per la prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche e modalita' di applicazione". - La direttiva 93/75/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 247 del 5 ottobre 1993. - La direttiva 96/39/CE e' pubblicata in GUCE n. L 196 del 7 agosto 1996. - La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. L'art. 35, comma primo, lettera b), cosi' recita: "Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare: a) (omissis); b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonche' le modalita' dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime". - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca interventi correttivi di finanza pubblica. I commi 8, 9 e 10 dell'art. 1 cosi' recitano: "8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile. 9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10. 10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni, del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare". - Il D.P.R. 8 ottobre 1991, n. 435, reca approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. - Il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, reca regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, abarco e trasbordo delle merci pericolose in colli. - Il D.P.R. 4 febbraio 1984, n. 50, reca "Approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1994, n. 200, reca: "Individuazione e trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del soppresso Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente". - Il decreto del Ministro dei traporti e della navigazione 4 maggio 1995, reca procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.