Art. 3.
                       Dichiarazione di imbarco
  1.  Ai  fini  dell'imbarco  di merci  pericolose  o  inquinanti  lo
spedizioniere e/o caricatore deve  trasmettere all'agente marittimo e
al   comandante   della   nave  una   dichiarazione   contenente   le
denominazioni tecniche corrette delle  merci pericolose o inquinanti,
i numeri  delle Nazioni  Unite (NU), qualora  esistano, le  classi di
rischio OMI conformemente  ai codici IMDG, IBC e  IGC, i quantitativi
di tali  merci e, se  sono trasportate  in contenitori cisterna  o in
contenitori mobili, i marchi di identificazione degli stessi.
  2.  Al momento  dell'imbarco lo  spedizioniere e/o  caricatore deve
fornire al comandante della nave e all'agente marittimo una ulteriore
dichiarazione circa la corrispondenza  del carico con quello indicato
nella dichiarazione di cui al comma 1.