Art. 4. 
Obbligo di notifica di informazioni per l'approdo per la  partenza  e
                        in caso di incidente 
  1. L'agente marittimo, prima della partenza di una nave  dal  porto
nazionale, anche in caso di viaggio occasionale, comunica al  comando
di porto tutte le informazioni di cui all'allegato I. 
  2.  L'agente  marittimo  di  una  nave  proveniente  da  un   porto
extracomunitario e diretta in un porto nazionale o  in  un  luogo  di
ormeggio nelle acque territoriali,  al  momento  della  partenza  dal
porto di caricamento o appena a conoscenza del porto di  destinazione
italiano, notifica al comando di porto, quale condizione di accesso a
tale porto  o  luogo  di  ormeggio,  tutte  le  informazioni  di  cui
all'allegato I. L'agente marittimo  notifica  al  comando  di  porto,
appena ne viene a conoscenza, l'eventuale cambiamento  del  porto  di
destinazione della nave deciso nel corso del viaggio. 
  3. Il comandante della nave allega alla  nota  informativa  di  cui
all'articolo 179 del codice della navigazione l'elenco  di  controllo
per  le  navi  di  cui  all'allegato  II.  Tale  elenco  e'  messo  a
disposizione del pilota al momento del suo imbarco. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi
che effettuano il trasporto di  merci  pericolose  o  inquinanti  con
servizio di linea di durata inferiore  ad  un'ora.  In  tal  caso,  a
richiesta del comando di porto, il comandante della nave, o  l'agente
marittimo, deve rendere disponibili in ogni momento  le  informazioni
di cui all'allegato I. L'agente marittimo puo' chiedere, con  istanza
motivata alla Commissione dell'Unione  europea,  tramite  l'autorita'
centrale, un aumento del lasso di tempo predetto. 
  5. La nave che trasporta merci pericolose o inquinanti e che  entra
in un porto nazionale  o  che  ne  esce  si  avvale  dei  servizi  di
pilotaggio e  dei  servizi  di  assistenza  al  traffico  secondo  le
disposizioni vigenti in materia nel porto interessato. 
  6. Il pilota impegnato nelle operazioni di ormeggio, di disormeggio
e /o ancoraggio della nave informa immediatamente il comando di porto
dell'esistenza di deficienze che possono  pregiudicare  la  sicurezza
della navigazione e della nave. 
  7.  Il  comando  di  porto  provvede  all'immediato  inoltro  delle
informazioni notificate ai sensi  dei  commi  1  e  2,  all'autorita'
centrale che, per  l'intero  arco  delle  ventiquatto  ore,  mantiene
disponibile, ai fini della sicurezza, una banca dati per fornire,  su
richiesta,  tali  informazioni  ad  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea.  L'autorita'  centrale,  informata  di  fatti  che   possono
comportare o aumentare il rischio di  un  pericolo  per  talune  zone
marine o costiere di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,
fornisce tempestivamente le informazioni di cui  dispone  allo  Stato
membro in questione. 
  8. L'autorita' centrale, in caso di incidente o  di  situazioni  in
mare, anche al di fuori dei limiti del mare territoriale e delle aree
marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale,  che  possono
costituire un pericolo per  la  fascia  costiera  o  per  i  connessi
interessi  nazionali,  segnala  via  radio  tutte   le   informazioni
necessarie  alle  navi  o  stazioni  radio;  tali  informazioni  sono
trasmesse anche al Ministero dell'ambiente. 
  9. Il comandante della nave interessata, in caso di incidente o  di
situazione in mare che costituisca pericolo per la fascia costiera  o
per  i  connessi  interessi  nazionali,   ha   obbligo   di   fornire
immediatamente al comando di porto piu' vicino informazioni in merito
ai particolari dell'incidente e ai dati di cui all'allegato I, ovvero
segnalare quale autorita', nell'ambito dell'Unione  europea,  dispone
delle informazioni richieste. 
  10. La comunicazione di cui  al  comma  9,  e'  effettuata  secondo
quanto previsto dalla risoluzione OMI A.648(16). 
 
           Nota all'art. 4:
             - L'art. 179 del codice della navigazione cosi' recita:
            "Art.    179   (Nota   di    informazioni   all'autorita'
          marittima).   - All'arrivo   della  nave    in  porto    il
          comandante   della nave  deve far pervenire  al  comandante
          del  porto  o  all'autorita' consolare  una  comunicazione,
          che    potra'    essere   trasmesso    anche   con    mezzi
          elettronici, dalla quale  risultino il nome  o  il  numero,
          il  tipo,  la nazionalita', il tonnellaggio della nave,  il
          nome  dell'armatore  e  il  nome  e  il     domicilio   del
          raccomandatario,  la quantita'   e la qualita' del  carico,
          nonche' l'indicazione  della   sistemazione   a bordo    di
          eventuali    merci      pericolose,   il   numero   e    la
          nazionalita'    dei  componenti      dell'equipaggio,    il
          numero    dei  passeggeri,   brevi indicazioni sul viaggio,
          la data e l'ora  di arrivo e la data e l'ora  prevista  per
          la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di
          prevista  destinazione, la posizione  della nave nel porto,
          nonche'  gli  altri    elementi  richiesti    in  base    a
          disposizioni   legislative o regolamentari o  eventualmente
          determinati    con  decreto    del  Ministro  della  marina
          mercantile.
            Detta  comunicazione  dovra' essere integrata prima della
          partenza da una dichiarazione del comandante    della  nave
          relativa  all'adempimento di  ogni  obbligo  di  sicurezza,
          di  polizia,  sanitario,  fiscale, doganale e  contrattuale
          da consegnarsi,  o da trasmettere   con mezzi  elettronici,
          alla predetta autorita' marittima o consolare.
            Il    comandante  di   una nave   diretta   in un   porto
          estero,  qualora preveda che la sosta della nave avvenga in
          ore  di  chiusura  del  locale  ufficio  consolare,  dovra'
          provvedere  a  fare pervenire in tempo utile per via  radio
          al consolato la   comunicazione di cui  al    primo  comma,
          limitatamente  agli  elementi  disponibili;   negli  stessi
          casi   la dichiarazione  integrativa   di  partenza   sara'
          resa  in   base  a particolari    disposizioni    impartite
          dal    console.     In   caso    di inesistenza  di  locali
          uffici  consolari  o  di  impossibilita'  di procedere alle
          comunicazioni di   cui sopra,   del  fatto    dovra'  darsi
          pronta  e motivata notizia nella  comunicazione da farsi al
          comandante del  porto,  o  all'autorita'   consolare,   nel
          successivo  porto  di approdo.
            Il  Ministro della  marina  mercantile puo',  con proprio
          decreto,  stabilire  norme speciali per le  navi addette ai
          servizi locali, alla pesca,  alla navigazione   da  diporto
          o  di    uso privato,   nonche' per altre categorie di navi
          adibite a servizi particolari".