Art. 5. Modalita' di trasmissione delle informazioni 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le procedure e le modalita' di trasmissione delle informazioni e di conservazione dei dati.