Art. 5. 
             Modalita' di trasmissione delle informazioni 
  1. Con decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,
sentiti i Ministri dell'ambiente,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e della sanita', da emanarsi entro  sessanta  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono
stabilite  le  procedure  e  le  modalita'  di   trasmissione   delle
informazioni e di conservazione dei dati.