Art. 6.
                         Disposizioni finali
  1.  L'osservanza  del presente  regolamento  e'  condizione per  il
rilascio dell'autorizzazione  all'approdo e  per la  spedizione della
nave.
  2. Eventuali modifiche agli  allegati sono apportate con successivi
decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.