Art. 6.
                 Funzioni previste dall'articolo 21
                     della legge n. 164 del 1992
  1. Le  funzioni indicate  nell'articolo 21 della  legge n.  164 del
1992  comprendono, nell'abito  di quanto  previsto a  titolo generale
dalla  legge  medesima,  l'espletamento di  attivita'  di  assistenza
tecnica,  di  vigilanza, di  proposta,  di  studio e  di  valutazione
economicocongiunturale  della   denominazione,  nonche'   ogni  altra
attivita'  finalizzata  alla  tutela   e  alla  valorizzazione  della
denominazione, che devono essere svolte dal Consorzio o dal consiglio
interprofessionale in collaborazione con la pubblica amministrazione.
  2. Nell'esercizio delle predette funzioni  il Consorzio non puo' in
alcun modo  e per  nessun motivo applicare  trattamenti differenziati
nei confronti degli operatori non associati al Consorzio medesimo.
  3.  L'attivita' di  vigilanza  e' diretta  ad  assicurare il  pieno
rispetto del disciplinare da  parte dei viticoltori, dei vinificatori
e degli imbottigliatori e la tutela delle denominazioni da ogni forma
di  illecito   commesso  da  operatori  appartenenti   alle  predette
categorie o da terzi, con particolare riguardo agli illeciti previsti
dagli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 164 del 1992.
  4. I consorzi o i consigli interprofessionali espletano le funzioni
previste  dall'articolo   21  della   legge  n.   164  del   1992  in
coordinamento con il Comitato nazionale  e sulla base delle direttive
generali  indicate  dal Comitato  stesso,  allo  scopo di  assicurare
uniformita' e simultaneita' operativa sul territorio nazionale.
  5. La collaborazione tra i consorzi o i consigli interprofessionali
con  la   pubblica  amministrazione  per  l'espletamento   di  alcune
attivita' previste  dall'articolo 21 della  legge n. 164 del  1992 si
attua nei modi appresso specificati:
  a)   l'attivita'  di   vigilanza  dei   consorzi  o   dei  consigli
interprofessionali e' effettuata secondo le direttive generali di cui
al comma 4. Le irregolarita', le inosservanze e gli abusi riscontrati
dai consorzi e  dai consigli interprofessionali in  tale attivita' di
vigilanza  devono  essere immediatamente  comunicati  all'Ispettorato
centrale repressione frodi competente per territorio;
  b)  per  incarico  della   regione  competente  per  territorio  il
Consorzio  o  il  consiglio interprofessionale  possono  svolgere  le
funzioni demandate alle regioni dalla legge n. 164 del 1992;
  c)  in collaborazione  con  la competente  camera  di commercio  il
Consorzio   o  il   consiglio  interprofessionale   puo'  contribuire
all'espletamento  delle  attivita'  connesse alla  distribuzione  dei
contrassegni  di Stato  dei vini  DOCG, al  prelievo dei  campioni da
sottoporre agli  esami analitici ed  organolettici, all'aggiornamento
degli albi ed al rilascio delle ricevute;
  d) il consorzio che disponga di laboratorio abilitato dal Ministero
ad  effettuare le  analisi chimicofisiche  previste dall'articolo  13
della  legge  n. 164  del  1992  per  la propria  denominazione  puo'
esercitare   l'espletamento   delle  determinazioni   analitiche   in
questione, per i campioni prelevati ai sensi del precedente paragrafo
c) e  previamente anonimizzati,  dando comunicazione  alla competente
camera  di  commercio  degli  esiti riscontrati.  Il  Consorzio  puo'
altresi'   avvalersi  di   un   laboratorio  convenzionato,   purche'
autorizzato  dal  Ministero.  Piu'  consorzi  possono  utilizzare  il
medesimo laboratorio cogestito.
  6.  I  consorzi  che   effettuano  attivita'  di  competenza  degli
organismi  pubblici, nei  termini specificati  nei precedenti  comma,
possono richiedere  agli stessi organismi il  rimborso delle relative
spese  documentate,  nelle forme  e  con  le modalita'  stabilite  in
appositi  protocolli di  intesa.  Analogamente, per  la fornitura  di
servizi  generali relativi  all'utilizzo della  denominazione, svolti
dal Consorzio per delega  della pubblica amministrazione, puo' essere
stabilita una  forma di  rimborso spese ai  consorzi stessi  da parte
degli  utilizzatori della  denominazione, in  base alle  quantita' di
prodotto rivendicato  e con modalita'  approvate dall'amministrazione
delegante.
  7. Ai fini dell'espletamento delle attivita' propositive i consorzi
ed i consigli interprofessionali sono autorizzati a prendere visione,
presso le competenti amministrazioni delle denunce dei vigneti, delle
denunce delle uve e delle risultanze degli esami sensoriali.
 
           Note all'art. 6:
            -  Per  il  testo degli articoli 19   e 21 della legge n.
          164/1992 vedi nota all'art. 3.
            -  Il testo  degli  articoli 28,  29  e 30  della  citata
          legge  n.  164/1992 e' il seguente:
            "Art.  28 (Violazioni  nell'uso  delle denominazioni   di
          origine    e  delle  indicazioni geografiche tipiche). - 1.
          Chiunque produce,  vende,  pone  in  vendita    o  comunque
          distribuisce  per il   consumo con menzioni geografiche che
          definiscono le  indicazioni geografiche tipiche,  vini  che
          non    hanno i requisiti   richiesti dall'art.  7 per l'uso
          di tali indicazioni, e'  punito con la   reclusione fino  a
          sei  mesi  o    con la multa da lire un milione a  lire sei
          milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.
            2. Chiunque produce, vende, pone in  vendita  o  comunque
          distribuisce  per  il consumo  con denominazione  d'origine
          vini che  non hanno   i requisiti richiesti  per  l'uso  di
          tale  denominazione, e' punito con la reclusione fino ad un
          anno e con  la multa da lire tre milioni  a  lire  diciotto
          milioni  per ogni  ettolitro  o  frazione di  ettolitro  di
          prodotto.
            3.  Chiunque  contraffa' o altera   i contrassegni di cui
          all'art. 23, comma 3, o introduce  nel    territorio  dello
          Stato,  o  acquista,  detiene  o cede ad   altri ovvero usa
          contrassegni alterati  o contraffatti, e' punito  con    la
          reclusione da sei  mesi a tre  anni e con la  multa da lire
          un milione a lire trenta milioni.
            4.    Le disposizioni   di cui   ai commi  1 e  2 non  si
          applicano  al commerciante che vende,   pone in  vendita  o
          comunque  distribuisce  per il consumo vini DOCG, DOC o IGT
          in confezioni originali,  salvo  che  il  commerciante  non
          abbia concorso nel reato.
            5. Chiunque usa le denominazioni di  origine per vini che
          non   hanno   i  requisiti  richiesti  per  l'uso  di  tali
          denominazioni, premettendo le parole ''tipo'',   ''gusto'',
          ''uso'',  ''sistema''  e    simili  o impiega maggiorativi,
          diminutivi  od    altre  deformazioni   delle denominazioni
          stesse  o  comunque  fa  uso di  indicazioni,  illustrativi
          o    segni  suscettibili    di    trarre     in     inganno
          l'acquirente,  e'  punito  con l'arresto fino a due  mesi e
          con  l'ammenda  da lire  un milione a lire sei milioni.  Le
          stesse  pene si applicano  anche quando  le suddette parole
          o le denominazioni alterate   sono poste  sugli  involucri,
          sugli  imballaggi,   sulle   carte  di  commercio    ed  in
          genere  sui  mezzi pubblicitari.
            6.  Chiunque adotta  denominazioni   di   origine  ovvero
          indicazioni  geografiche   tipiche  come   ragione  sociale
          o  come    ''ditta'', ''cantina'', o  ''fattoria''  o  loro
          indirizzi e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire
          dodici  milioni. La disposizione si applica dopo  due  anni
          dalla  data  di   entrata   in   vigore del   decreto    di
          riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata".
            "Art. 29 (Omissioni di denunce e falsita'). - 1. Chiunque
          omette  di presentare la denuncia di cui all'art. 15, commi
          1 e 2, e' punito con  la    sanzione  amministrativa    del
          pagamento    di una  somma da  lire un milione  a lire  sei
          milioni  per ogni  ettaro o  frazione di  ettaro  superiore
          a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.
            2. Chiunque, essendo tenuto alle  denunce di cui all'art.
          16,  commi  1  e  2, dichiari   un quantitativo di uva o di
          vino maggiore di quello effettivamente prodotto  e'  punito
          con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
          da lire un milione a lire sei  milioni  per  ogni  quintale
          denunciato in eccedenza".
            "Art.  30    (Violazioni in materia  di etichettatura). -
          1.  Chiunque  viola  le   le   disposizioni   del   decreto
          ministeriale  di cui all'art. 22, relative  alle  modalita'
          di  designazione e  presentazione  per   le etichette    da
          apporre    sulle bottiglie   e sugli   altri recipienti  di
          capacita' non  superiore a cinque   litri  contenenti  vino
          DOCG,      DOC   o  IGT,  e'    punito  con  la    sanzione
          amministrativa del pagamento   di  una  somma  da  lire  un
          milione a lire sei milioni".
            -    Il  testo   dell'art.   13 della   citata legge   n.
          164/1992 e'  il seguente:
            "Art.   13      (Analisi   chimicofisica      ed    esame
          organolettico).  -    1. I vini prodotti nel rispetto delle
          norme previste per la designazione  e  presentazione  delle
          DOCG    e  delle  DOC  e    degli specifici disciplinari di
          produzione,   nella fase  della    produzione,  secondo  le
          norme  della  CEE,    ai  fini    dell'utilizzazione  delle
          rispettive denominazioni   di origine,   devono      essere
          sottoposti   ad  una   preliminare  analisi chimicofisica e
          ad un esame   organolettico.  Per  i  vini  DOCG,  inoltre,
          l'esame  organolettico deve  essere  ripetuto,  partita per
          partita,  nella      fase      dell'imbottigliamento.    La
          certificazione    positiva dell'analisi  e dell'esame    e'
          condizione  per l'utilizzazione  della DOCG e della DOC.
            2.    L'analisi  chimicofisica   di cui   al comma   1 e'
          effettuata,  su  richiesta  degli      interessati,   dalla
          competente  camera  di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura;   l'esame organolettico   di cui  allo  stesso
          comma  1 e'   effettuato, su richiesta degli interessati da
          presentare alla suddetta camera di commercio,  da  apposite
          commissioni  di  degustazione  istituite  con  decreto  del
          Ministro  dell'agricoltura  e  delle     foreste     presso
          ciascuna   camera  di  commercio,  industria, artigianato e
          agricoltura  detentrice  degli    albi dei vigneti ai sensi
          dell'art. 15.
            3.  Le commissioni  di cui  al comma   2 devono    essere
          composte    da  tecnici    ed  esperti    degustatori    in
          rappresentanza delle  categorie professinali    interessate
          alla    produzione e   commercializzazione dei vini, scelti
          nell'ambito  di appositi elenchi tenuti   dalle  camere  di
          commercio,   industria,   artigianato  e agricoltura.  Esse
          durano  in carica  per un  periodo massimo  di tre  anni; i
          relativi componenti possono essere riconfermati.
            4.   Il Ministro   dell'agricoltura   e  delle    foreste
          istituisce    con  proprio  decreto,   presso il   Comitato
          nazionale  di cui   all'art. 17, commissioni  di    appello
          incaricate     della  revisione    delle  risultanze  degli
          esami       organolettici        rispettivamente        per
          l'Italia  settentrionale,  per    l'Italia  centrale  e per
          l'Italia meridionale ed insulare.
            5.  I  giudizi  delle   commissioni   di   appello   sono
          definitivi.
            6.  Con    decreto del Ministro  dell'agricoltura e delle
          foreste, su parere conforme del Comitato nazionale  di  cui
          all'art.  17,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le  riegioni e le province  autonome
          di Trento e  di Bolzano  di cui all'art.  12 della legge 23
          agosto 1988, n.  400, e'  adottato, ai sensi  dell'art. 17,
          comma  3,    della  stessa  legge  n.    400  del  1988, il
          regolamento per la disciplina delle  operazioni di prelievo
          dei  campioni  e     degli  esami   analiticoorganolettici,
          nonche'    per    il   funzionamento   delle commissioni di
          degustazione istituite   presso  le  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura  e  di  quelle  di
          appello,  stabilendo  anche i   termini per l'effettuazione
          dei  prelievi e degli esami.
            7. Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di
          concerto con il Ministro  del commercio  con  l'estero, con
          apposito  decreto,    emana norme riguardanti   i controlli
          cui devono  essere sottoposti  i vini italiani    prima  di
          essere  esportati   e quelli  presenti sul  mercato estero.
          Con lo stesso decreto sono stabilite le  occorrenti  misure
          per  la  protezione  delle  denominazioni  di origine dalle
          imitazioni e  dalle  usurpazioni  che  possano  verificarsi
          all'estero.
  8. Fino all'istituzione delle commissioni  previste dai commi 2 e 4
e all'emanazione  del regolamento  di cui al  comma 6,  continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia".