Art. 6. Funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 1. Le funzioni indicate nell'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 comprendono, nell'abito di quanto previsto a titolo generale dalla legge medesima, l'espletamento di attivita' di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio e di valutazione economicocongiunturale della denominazione, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione, che devono essere svolte dal Consorzio o dal consiglio interprofessionale in collaborazione con la pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio delle predette funzioni il Consorzio non puo' in alcun modo e per nessun motivo applicare trattamenti differenziati nei confronti degli operatori non associati al Consorzio medesimo. 3. L'attivita' di vigilanza e' diretta ad assicurare il pieno rispetto del disciplinare da parte dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottigliatori e la tutela delle denominazioni da ogni forma di illecito commesso da operatori appartenenti alle predette categorie o da terzi, con particolare riguardo agli illeciti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 164 del 1992. 4. I consorzi o i consigli interprofessionali espletano le funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 in coordinamento con il Comitato nazionale e sulla base delle direttive generali indicate dal Comitato stesso, allo scopo di assicurare uniformita' e simultaneita' operativa sul territorio nazionale. 5. La collaborazione tra i consorzi o i consigli interprofessionali con la pubblica amministrazione per l'espletamento di alcune attivita' previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 si attua nei modi appresso specificati: a) l'attivita' di vigilanza dei consorzi o dei consigli interprofessionali e' effettuata secondo le direttive generali di cui al comma 4. Le irregolarita', le inosservanze e gli abusi riscontrati dai consorzi e dai consigli interprofessionali in tale attivita' di vigilanza devono essere immediatamente comunicati all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; b) per incarico della regione competente per territorio il Consorzio o il consiglio interprofessionale possono svolgere le funzioni demandate alle regioni dalla legge n. 164 del 1992; c) in collaborazione con la competente camera di commercio il Consorzio o il consiglio interprofessionale puo' contribuire all'espletamento delle attivita' connesse alla distribuzione dei contrassegni di Stato dei vini DOCG, al prelievo dei campioni da sottoporre agli esami analitici ed organolettici, all'aggiornamento degli albi ed al rilascio delle ricevute; d) il consorzio che disponga di laboratorio abilitato dal Ministero ad effettuare le analisi chimicofisiche previste dall'articolo 13 della legge n. 164 del 1992 per la propria denominazione puo' esercitare l'espletamento delle determinazioni analitiche in questione, per i campioni prelevati ai sensi del precedente paragrafo c) e previamente anonimizzati, dando comunicazione alla competente camera di commercio degli esiti riscontrati. Il Consorzio puo' altresi' avvalersi di un laboratorio convenzionato, purche' autorizzato dal Ministero. Piu' consorzi possono utilizzare il medesimo laboratorio cogestito. 6. I consorzi che effettuano attivita' di competenza degli organismi pubblici, nei termini specificati nei precedenti comma, possono richiedere agli stessi organismi il rimborso delle relative spese documentate, nelle forme e con le modalita' stabilite in appositi protocolli di intesa. Analogamente, per la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione, svolti dal Consorzio per delega della pubblica amministrazione, puo' essere stabilita una forma di rimborso spese ai consorzi stessi da parte degli utilizzatori della denominazione, in base alle quantita' di prodotto rivendicato e con modalita' approvate dall'amministrazione delegante. 7. Ai fini dell'espletamento delle attivita' propositive i consorzi ed i consigli interprofessionali sono autorizzati a prendere visione, presso le competenti amministrazioni delle denunce dei vigneti, delle denunce delle uve e delle risultanze degli esami sensoriali.
Note all'art. 6: - Per il testo degli articoli 19 e 21 della legge n. 164/1992 vedi nota all'art. 3. - Il testo degli articoli 28, 29 e 30 della citata legge n. 164/1992 e' il seguente: "Art. 28 (Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche). - 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 7 per l'uso di tali indicazioni, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto. 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto. 3. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'art. 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato. 5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole ''tipo'', ''gusto'', ''uso'', ''sistema'' e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari. 6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come ''ditta'', ''cantina'', o ''fattoria'' o loro indirizzi e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata". "Art. 29 (Omissioni di denunce e falsita'). - 1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 15, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce. 2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza". "Art. 30 (Violazioni in materia di etichettatura). - 1. Chiunque viola le le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 22, relative alle modalita' di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni". - Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 164/1992 e' il seguente: "Art. 13 (Analisi chimicofisica ed esame organolettico). - 1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimicofisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame e' condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC. 2. L'analisi chimicofisica di cui al comma 1 e' effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 e' effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15. 3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professinali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati. 4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'art. 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare. 5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi. 6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le riegioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analiticoorganolettici, nonche' per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami. 7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero. 8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia".