Art. 10
Interventi per le zone terremotate
1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al
completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare,
in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del
Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non
siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano
operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del
contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del
relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno a
esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i
presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la
realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle
scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o
della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al
programma di investimenti oggetto di agevolazione.
2. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti
alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro
delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione
del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della
produzione o della occupazione".
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11,
del citato Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76, e' elevato, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non
superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del
beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di
effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per
cento.
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, e' abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.
548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641, e' sostituito dal seguente:
"1. Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni
di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti
produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in
raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo
2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono
trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per
territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli
impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree
industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981,
i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati
in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilita'
esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative
al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui
predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto
del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e'
nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a
carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219,
che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle
operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei
relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio
di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in
tutti i relativi rapporti attivi e passivi".
6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8,
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo
all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese
iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al
31 dicembre 1998.
Note all'art. 10:
- Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalle legge 8
agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, recante:
"Misure dirette ad accelerare il completamento degli
interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi
interventi nelle aree depresse", e' il seguente:
"Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali). - 1.
Al fine di consentire la realizzazione di interventi
per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse
del territorio nazionale, il Ministro del tesoro e'
autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa
depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico
dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e
dubordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, di conseguimento delle
risorse stesse.
- L'art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76 recante: "Testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori della Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982",
e' il seguente:
"Art. 39 (Sviluppo industriale nelle zone disastrate).
- 1. (Art. 32, c. 1, 2 e 3, legge n. 219/1981; Norma di
coordinamento). - Le aree localizzate nelle zone
disastrate ed individuate, ai sensi dell'art. 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata
e Campania sono infrastrutturate e destinate ad
incentivare gli insediamenti industriali di piccola
e media dimensione, nonche' quelli commerciali di ambito
sovracomunale.
2. (Art. 32, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 9, c.
3, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n.
187/1982). - In tali aree le iniziative dirette alla
realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con
investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui
domande siano state presentate entro il 31 dicembre
1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento
della spesa necessaria.
3. (Art. 3-bis, D.L. n. 309/1986, conv. con mod.
legge n. 472/1986). - La misura del contributo di cui al
comma precedente e' aggiornata nei limiti delle somme
all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica
tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area
destinata alla realizzazione dello stabilimento
industriale. Tale adeguamento non e' dovuto sulle somme
corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24
miliardi di cui al precedente comma puo' essere superato ai
soli fini dell'indicato adeguamento.
4. (Art. 8, c. 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 8/1987, conv. con
mod. legge n. 120/1987). - I lotti delle aree
infrastrutturali ai sensi del precedente comma 1 non
assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati
prioritariamente, sulla base delle domande presentate a
pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove
iniziative industriali con investimenti fino a 50
miliardi, che intendono operare nei settori da
sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6,
lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as),
e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16
luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
192 del 20 agosto 1986, nonche' a quelle promosse da
imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia,
che intendono realizzare attivita' indotte dalle
industrie localizzate nelle aree.
5. (Art. 10, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod.
legge n. 12/1988; Art. 13, c. 2, legge n. 48/1989). - Le
iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili
ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai
lotti ivi considerati, possono essere inserite,
nell'ordine nei comuni disastrati, nel comune di Senise,
nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni
disastrati, secondo il programma di localizzazione
definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso
ai sensi del successivo comma 12.
6. (art. 8, c. 7, D.L. n. 8/1987, conv. con mod.
legge n. 120/1987). - L'area industriale di
Calaggio, individuata dalla regione Campania e' ampliata
nel versante pugliese. La regione Puglia individua
all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la
estensione della nuova area. L'area industriale del
comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio
industriale dello stesso comune, e individuata dal
consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.
7. (Art. 8, c. 7, legge n. 730/1986). All'esecuzione
dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al
precedente comma si provvede secondo le disposizioni
del successivo comma 12. Le iniziative che si
insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna
beneficiano dei contributi e delle procedure previste
nel presente articolo.
8. (art. 8, c. 8, legge n. 730/1986; Norma di
coordinamento). - Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto
le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle
modalita' fissate per l'attuazione del precedente comma.
9. (Art. 8, c. 3, D.L. n. 8/1987, conv. con mod.
legge n. 120/1987). - Al fine di agevolare
l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute
esigenze sociali e' concesso un contributo in conto
capitale nella misura del 60 per cento per importi di
spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per
importi superiori in favore degli imprenditori che
realizzino investimenti nei comuni sedi delle aree
industriali realizzate in attuazione del presente
articolo, in quelli dichiarati disastrati con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
indicati nell'art. 1, lettera a), nonche' in quelli
gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo
e' commisurato alla spesa per investimenti fissi,
macchinari ed attrezzature e sulle relative domande
presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi
del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti,
disciplina le procedure di attuazione.
10. (Art. 8, c. 4, D.L. n. 8/1987, conv. con mod.
legge n. 120/1987). - La regione competente esprime
parere sulle domande di ammissione a contributo di cui
al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento.
Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine
indicato.
11. (Art. 10, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod.
legge n. 12/1988; Norma di coordinamento). - La
realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei
precedenti commi non potra' protrarsi, a pena di decadenza
del contributo, oltre diciotto mesi dalla data della
concessione dello stesso e la conseguente ripetizione
delle somme e' effettuata dall'intendenza di finanza
competente per territorio secondo le modalita'
prescritte nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639. Le medesime modalita' si applicano per
il recupero dei contributi di cui al presente articolo e
al precedente articolo 27 ed il diritto alla
restituzione dei contributi e' preferito ad ogni altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad
eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti i
diritti preesistenti dei terzi.
12. (Art. 13, c. 2, legge n. 48/1989; Norma di
coordinamento). - Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia
della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del
decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da
ultimo prorogata con l'articolo 13, della legge 10
febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1 luglio 1989
l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo
segue l'iter e le modalita' previste dalla legge 1 marzo
1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, gia'
di competenza della struttura speciale per le aree
terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1 luglio
1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni
Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di
conformita' sulla localizzazione, impatto ambientale e
compatibilita' in rapporto alla programmazione regionale.
Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli
interventi in corso di realizzazione alla predetta data
del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase
istruttoria sono disciplinati con provvedimento del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio speciale di
cui al precedente art. 5, la continuita' delle
attivita' in corso, secondo le modalita' e le
procedure previste nei provvedimenti concessivi
concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente
necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A
decorrere dal 1 marzo 1991 l'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli
organismi di supporto instaurati per la realizzazione
degli interventi che completa secondo le indicate
modalita' e procedure; le disponibilita' delle
contabilita' speciali affluiscono all'apposita
gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per
gli interventi in questione la quale ha autonomia
organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti,
al Presidente dell'Agenzia.
13. (Art. 8, c. 5, D.L. n. 8/1987, conv. con mod.
legge n. 120/1987). - La disposizione di cui al
precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione
delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per
la piena fruibilita' delle aree industriali.
14. (Art. 10, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod.
legge n. 12/1988). - Le imprese trasferite o loro
consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare
nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi
di cui al precedente comma 2.
15. (Art. 8, c. 6, legge n. 730/1986). -
L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 105 del testo
unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, come
modificato con l'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo
1986 n. 64, limitatamente alle imprese che si
costituiscono in forma societaria per la realizzazione di
nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo
decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione
ai benefici previsti dallo stesso articolo.
16. (Art. 8, c. 7-ter, D.L. n. 8/1987, conv. con mod.
legge n. 120/1987). - A decorrere dalla data del 28
marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti
nel presente articolo, ricorrono ai contratti di
formazione e lavoro per il 50 per cento della
manodopera di cui abbisognano.
17. (Art. 8, c. 7-quater, D.L. n. 8/1987, conv. con
mod. legge n. 120/1987). - Esse sono tenute ad effettuare
con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni
con contratto di formazione e lavoro relativo a
qualifiche per le quali e' prevista dalla legge la
richiesta numerica.
18. (Art. 8, c. 7-quinquies, D.L. n. 8/1987, conv. con
mod. legge n. 120/1987). - Le predette imprese sono escluse
dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie
ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la
disposizione del precedente comma.
- I commi 1 e 2 dell'art. 21 del D.L. 23 giugno
1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, recante: "Misure dirette ada
accelerare il completamento degli interventi pubblici e
la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree
depresse", e' il seguente:
"Capo II
Interventi nelle aree colpite da eventi sismici e
completamento
opere a Napoli ed in Sicilia
''Art. 21 (Disposizioni per gli interventi nelle aree
industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980 e del febbraio 1981). - 1. Le imprese gia'
beneficiarie del contributo di cui all'art. 32 della legge
14 maggio 1981, n. 219 (66), e successive modificazioni,
che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per
le quali non abbiano operato provvedimenti di
decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso
possono, nonostante diversa previsione del relativo
disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno
ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere
assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione
per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti,
la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano
conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e
della produzione prevista dal piano di fattibilita'
originale, a condizione che provvedano al pagamento
degli oneri di gestione delle infrastrutturate e
accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50
per cento l'importo dei crediti in contestazione,
in relazione a vertenza con l'amministrazione
promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni
altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal
rapporto concessorio o dal relativo disciplinare.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' tuttavia, eccezionalmente,
autorizzare il trasferimento in proprieta' in presenza
di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente
inferiori, purche' superiori al 50 per cento. In tale
ultimo caso, l'impresa dovra' reintegrare, se
occorre, la fedejussione in misura tale da garantire
almeno il 50 per cento del contributo concesso. La
detta fidejussione e' vincolata al conseguimento di
livelli superiori al 70 per cento e verra' invece
escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stesso
non siano raggiunti nei due anni dell'assegnazione i
prieta' del lotto di terreno''".
- L'art. 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219,
recante: "Conversione in legge con modificazioni del
decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori
interventi in favore delle popolazioni colpite degi enti
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori colpiti.
"Art. 32 (Aree da destinare agli impianti
industriali). - Le regioni Basilicata e Campania, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, per incentivare gli insediamenti industriali di
media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali di
ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine
destinate.
L'individuazione di tali aree e' effettuata su
proposta delle comunita' montane interessate, con
riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli
indirizzi di assetto territoriale della Regione e con
l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti
di tali zone.
Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere
necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti
industriali, le comunita' montane interessate provvedono
con il fondo di cui all'art. 3.
In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione
di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a
20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30
giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine
sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie
previste dal precedente art. 21.
Le agevolazioni sono concesse dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati
all'esercizio del credito industriale a medio e lungo
termine.
Le domande devono indicare il termine entro il quale le
iniziative saranno realizzate.
Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti
da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90
per cento della dua realizzazione, sara' pronunciata la
decadenza dei benefici concessi previa diffida
all'interessato".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".
- Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 439 recante: "Disposizioni per
l'accelerazione degli investimenti e per la
semplificazione dei procedimenti in materia edilizia"
e' il seguente:
"3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 39,
comma 11, del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' elevato, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo
non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla
volonta' del beneficiario, sempreche' l'investimento
totale sia in fase di effettivo completamento ed
abbia gia' raggiunto la misura del settantacinque per
cento".
- Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 23 ottobre
1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1996, n. 641, recante: "Interventi per le
aree depresse e protette per manifestazioni sportive
internazionali nonche' modifiche alla legge 25 febbraio
1992, n. 210", e' il seguente:
"Art. 5 (Trasferimento di opere infrastrutturali ed
impianti alle regioni). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle
regioni Basilicata e Campania le aree industriali
nonche' gli impianti e le opere infrastrutturali
realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219.
- Il comma 203, lettera f) dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
" f) ''Contratto di area'', come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni
anche locali, rappresentanze dei lavoratori e' dei
datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti
interessati per la realizzazione delle azioni
finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di
una nuova occupazione in territori circoscritti,
nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica e sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e
delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di
industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art.
32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti
di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse
private o derivanti da interventi normativi. Anche
nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere
garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti
dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389".
- Il comma 4 dell'art. 36 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e
lo sviluppo delle piccole imprese", e' il seguente:
"4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai
sensi della vigente legislazione nazionale e regionale,
sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni
soltanto il controllo sui piani economici e finanziari
dei consorzi".
- I commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.L. 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, recante: "Disposizioni per
l'accelerazioni degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei
procedimenti in materia edilizia", sono i seguenti:
"Art. 2 (Investimenti industriali nelle aree
terremotate della Campania, Basilicata e del Belice).
- 4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi
dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, 76, tuttora non assegnati,
ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non
utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative
gia' insediate nell'agglomerato industriale, a condizione
che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi
previsti nel progetto originario e che l'ampliamento
programmato determini ulteriori incrementi del livelli
occupazionali. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche alle iniziative di cui
all'art. 39 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei
piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34,
comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo
di cessione del lotto e' determinato in misura pari al
costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonche'
per le relative opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto
previsto dall'art. 5 - bis del D.L. 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e successive modificazioni.
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con
contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi
previsti all'art. 39 del testo unico approvato con D.L.vo
30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle
condizioni contenute nel disciplinare di
concessione, il lotto e il contributo concesso
possono essere attribuiti ad altro soggetto
idoneo sotto il profilo tecnicoeconomico, con
preferenza per i titolari di iniziative in attivita'
nell'area industriale. Le opere e gli impianti
eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno
valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti
e della spesa sostenuta, da redigersi a cura di tecnico
abilitato designato da parte del presidente del tribunale
territorialmente competente, che curera' il reperimento
della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia
di finanza".