Art. 11
Interventi per i comuni colpiti dal sisma
del 13 e 16 dicembre 1990
1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati
nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991,
che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze
una o piu' rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il
50 per cento di ciascuna rata, puo' essere concesso di accodare le
rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici
concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti
all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per
il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro.