Art. 12
Rifinanziamento di incentivi
al sistema produttivo
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28
novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di
una somma pari a lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere
dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24
maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di
una somma pari a lire 100 miliardi annui per dieci anni, a decorrere
dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui
all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni e integrazioni, e' incrementato di lire 75 miliardi
annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa
Spa, per le necessita' di cui al predetto fondo.
4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' emanato dal ministro del Tesoro, di
concerto con il ministro del Commercio con l'estero, in riferimento
alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di
concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1
e 3 del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a
lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100
miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento
relativo al ministero del Commercio con l'estero e, quanto a lire 150
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al ministero del Tesoro.
6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del
triennio 1997-1999.
7. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di lire 20 miliardi
per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro.
Note all'art. 12:
- La legge 28 novembre 1965, n. 1329, reca:
"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine
utensili", ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 1965, n. 311.
- L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
recante: "Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito
centrale", sostituisce con tre commi il comma secondo
dell'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, recante "Provvedimenti straordinari per la
ripresa economica" il cui testo e' il seguente: "E'
istituito presso l'Istituto centrale per il credito a
medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lett. a), b), c), d), e), ed
f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile
1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il
dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del
Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si
chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo
ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i
residui due decimi del dividendo sono utilizzati per
incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto,
nonche' per iniziative per studi e ricerche
attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito
centrale.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno
indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24, legge 28 febbraio 1967, n. 131".
- Il comma 34 dell'art. 2, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica" recita:
"34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi
dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate,
rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale
S.p.a., dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive
assegnazioni".
- La legge 24 maggio 1977, n. 221, reca:
"Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento
di crediti inerenti all'esportazione di merci e
servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche'
alla cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale" ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.
- L'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
recante: "Provvedimenti per lo sviluppo
dell'economia e incremento dell'occupazione", recita:
"Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per
il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane,
dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi
secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e
da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole
Regioni conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua
partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima,
ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva
della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi sono determinati
con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds
stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
deliberate da appositi comitati tecnici regionali
costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo
di Regione e composti:
da un rappresentante della Regione, il quale assume le
funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali
dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio
1956, n. 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello
Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali
assiste un rappresentate della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici
regionali sono a carico delle regioni".
- Il comma 30 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica", recita:
"30. La Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito
centrale S.p.a. sono autorizzati, per l'esercizio
finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche
obbligazionari; sia in lire che in valuta, sul mercato
nazionale o estero, nei limiti determinati, con
proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero da destinare,
rispettivamente, alle necessita' operative d'istituto e a
copertura delle esigenze del Fondo di cui all'art. 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e'
versato in appositi conti di tesoreria intestati
rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale
S.p.a.".
- L'art. 3 della legge 25 marzo 1977, n. 68,
recante: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio
estero", recita:
"Art. 3 (Struttura organizzativa). - 1. L'ICE ha la
seguente articolazione:
a) sede centrale;
b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a
carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a
quello regionale;
c) unita' operative all'estero, anche a carattere
temporaneo, stabilite in base all'interesse dei
mercati ed alle loro potenzialita' per il sistema
produttivo italiano.
2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali,
anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e
per promuovere la collaborazione delle categorie e degli
enti interessati, l'ICE puo' stipulare accordi o
convenzioni, nonche' costituire societa' con soggetti
pubblici o privati e partecipare a societa' gia'
esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la
dotazione di personale, compreso quello eventualmente
confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i
carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le
modalita' organizzative, nonche' quelle di acquisizione e
gestione delle risorse.
3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di
soggetti pubblici operanti nell'erogazione di
servizi a supporto dell'internazionalizzazione,
gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo
personale, a seguito di specifici accordi approvati dal
Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti
organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in
collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione
di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule
operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli
uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme
definite da specifiche convenzioni di durata
quinquennale, all'attuazione dei programmi di
internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione
degli scambi commerciali decisi dalle regioni.
4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono
notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono
per concedere lo "status" di Agenzia governativa e le
conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che
vi presta servizio.
5. Le unita' operative all'estero operano in stretto
collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane
per il coordinamento delle attivita' promozionali svolte
da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle
direttive di cui agli articoli 2 e 7".
- L'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante: "Ordinamento delle autonomie locali", recita:
"Capo VI - Aree metropolitane
Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono
considerate aree metropolitane le zone comprendenti i
comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui
insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione in ordine alle attivita' economiche,
ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle
relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione puo' procedere alla delimitazione
territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i
comuni e le province interessate, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il
territorio di una provincia si procede alla nuova
delimitazione delle circoscrizioni provinciali o
all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16
considerando l'area metropolitana come territorio di una
nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come
autorita' metropolitana con secifica potesta'
statutaria ed assume la denominazione di ''citta'
metropolitana''.
5. In attuazione dell'art. 43 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale
per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge
dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo
delimitando l'area metropolitana di Cagliari".