Art. 14
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale
in aree di degrado urbano
1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in
limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di
particolare degrado urbano e sociale, il ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi
predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di
sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali.
2. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, da adottare d'intesa con il ministro per la
Solidarieta' sociale, sono determinati i criteri e le modalita' per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto
concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei
comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni
di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i
limiti concordati con l'Unione europea.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997.
Tale somma e' trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura
proporzionale alla popolazione residente.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' previste dall'articolo 1 del decreto legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341.
5. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente articolo.
6. Alla regione Friuli Venezia Giulia e' trasferita la potesta' di
disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.