Art. 15
Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia
1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a
integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso
articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un
importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo
puo' essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e
alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi
compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e
di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia
del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti
dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per
la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore
di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con
decreto del ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il
ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e il
Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede
un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale
sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna
delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle
piccole e medie imprese industriali e commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse
destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237, e' destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ministro del
Tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato".
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con il ministro del Tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati
l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.
6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi
possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i
limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e
medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca
europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie
imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per
cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli
interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese".
Note all'art. 15:
- Il comma 100, lettera a), dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", recita:
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964,
n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67".
- L'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante:
"Provvedimenti per il coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione, la
riconversione e lo sviluppo del settore", recita:
"Art. 20. - E' costituito presso l'Istituto centrale per
il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il
"Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio
termine che gli istituti ed aziende di credito di cui
all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono
alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma
cooperativa, definite ai sensi dell'art.
2, lettera f) della presente legge.
La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura
integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia,
ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80
per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed
aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei
soggetti interessati.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per
cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata
ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei
confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica
dopo che le
procedure stesse siano state esperite.
I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere
concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad
eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della
presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i
quali possono fruire della garanzia del
Fondo per l'intero loro ammontare.
La dotazione del "Fondo" e' costituita:
a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito
dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta
che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti
ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione,
sull'importo originario del finanziamento concesso alle
imprese che accedono ai benefici della garanzia. La
trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino
a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti
d'importo superiore;
b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito.
Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito
il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
proporzionalmente all'ammontare complessivo dei
finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere
alla fine dell'anno precedente;
c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del
fondo;
d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire
per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980".
- L'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
concernente: "Credito agevolato al commercio", recita:
"Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito
presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di
garanzia per la copertura dei rischi connessi ai
finanziamenti previsti dalla presente legge.
Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un
comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro
per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato
dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal
Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria
italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di
credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n.
949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle
organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno
dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno
designato dall'ANCI.
Spetta al comitato di cui al precedente comma di
deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che
dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale
di garazia e ai limiti di intervento del fondo stesso.
Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti
beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in grado di
offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a
copertura dei finanziamenti concessi.
La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto,
presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento,
previo accertamento della societa' e capacita'
imprenditoriale degli operatori commerciali e della
rispondenza dei programmi proposti alle direttive di
adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni,
a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.
''La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e'
cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse
quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal
Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di
cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle
imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento
del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli
istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare
massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per
cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata
ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei
confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica
dopo che le
procedure stesse siano state esperite''".
- L'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
recante: "Interventi urgenti a favore dell'economia",
recita:
"Art. 2 (Interventi per le medie e piccole imprese). - 1.
All'art. 2, primo comma, lettera a), della legge 28
novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole:
"iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono
inserite le parole: ", ivi comprese operazioni di
consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a
breve termine e prestiti partecipativi" ed al periodo: "I
rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono
utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni" sono
aggiunte le parole: ", salvo quanto stabilito al secondo
comma".
2
3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi
sulle operazioni di credito a favore delle imprese
artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato della somma di
lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere
si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui
iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993.
4. Il Fondo di cui al comma 3 e' altresi' incrementato di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
5
6. Il Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, e' integrato della somma di lire 100 miliardi,
per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli
oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e
12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della
legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'art. 10 della legge
12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 e' sospesa la
riserva prevista dall'art. 1, comma 2, del D.L. 15 dicembre
1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
febbraio 1987, n. 22, a valere sulle disponibilita' del
Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4
della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazioni.
6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di
finanziamento.
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8
8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e
di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa'
cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su
domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale
previsto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e non sono soggetti alle altre disposizioni
di cui al medesimo D.L.
8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis
non abilita ad effettuare operazioni riservate agli
intermediari finanziari.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, dovra' essere adeguata alla disciplina
comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla
piccola e media impresa.
10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo
comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e'
integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro.
11. Per consentire l'attuazione delle opere di
urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per
insediamenti produttivi compresi nei programmi di
reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale
di cui al comma 5 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia
le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei
piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base
di criteri che tengano conto della sussistenza di processi
di ristrutturazione e di riconversione industriale gia' in
stato di avanzamento e della presenza di gravi
fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere
inviate alla regione territorialmente competente la quale,
in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima
pubblicita' e fissa un termine non superiore a trenta
giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che
abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al
presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.
11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il
termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di
cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle
osservazioni pervenute, esprime il proprio parere
vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si
sia espressa, le proposte si intendono accolte.
12. (Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la
normativa generale in materia di societa' per azioni. Il
controllo regionale si esplica sui piani economici e
finanziari).
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15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995
devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni di bilancio.
16. L'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e'
abrogato.
17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di
lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per
l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di
rotazione per iniziative economiche nelle province di
Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art. 2 della legge 30
aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione
Friuli-Venezia Giulia.
17-bis. Alle aziende agricole colpite da calamita'
naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo
1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al D.L. 6
dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 gennaio 1991, n. 31. All'uopo le scadenze delle
cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al
31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono
assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di
garanzia. Agli oneri relativi si fa fronte con la
utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarieta'
nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e
successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive
relative ai prestiti suddetti sono sospese".
- L'art. 107 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
recita:
"Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri
oggettivi, riferibili all'attivita' svolta alla dimensione
e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai
quali sono individuati gli intermediari finanziari che si
devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimento specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurare il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta'
di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti
necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106".
- Il comma 3, dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, recante: "Interventi per l'innovazione e
lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 2 (Societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo). 3. Con decreto da emanare entro sessnata giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede a istituire un albo al quale devono essere
iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per
poter esercitare l'attivita' di cui al comma
1 e beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 9".
- Il comma 4 dell'art. 155 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia", recita:
"Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). -
4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di
secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa'
cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in
apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del
presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle
disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo
e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare
operazioni riservate agli intermediari finanziari".
- L'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia", recita:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di presentazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte
il capitale minimo previsto per la costituzione
delle societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli
108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si
considera comunque esercitato nei confronti del pubblico
anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono
disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC
da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. L'UIC puo' puo' chiedere agli intermediari finanziari
la comunicazione di dati e notizie per verificare il
permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura".
- Il comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia", recita:
"Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi
pubblici). - L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici
di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti
sono disciplinate da convenzioni stipulate, sentita la
Banca d'Italia, tra l'amministrazione pubblica competente e
le banche da questa prescelte sulla base di criteri che
tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza
della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della
prestazione del servizio. Le convenzioni indicano criteri e
modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra
la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio
conto dalle banche; a tal fine, possono essere istituiti
organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni
in materia agevolativa e separate contabilita'. Le
convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi
spettanti alle banche".
- La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, reca "Istituzione
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un
fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI delle
legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimento per lo
sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1964, n.
273.
- Il comma 101 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966,
n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica", recita:
"101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa
S.p.a. di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 e'
trasformata da sussidiaria ad integrativa e puo' essere
concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane
effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari,
compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo,
l'Artigiancassa S.p.a. puo' anche prestare fideiussioni,
ferma restando la non cumulabilita' degli interventi. Con
decreto del Ministero del tesoro sono fissate le modalita'
e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi,
compresa la determinazione dei versamenti, la quale puo'
essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella
prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti
versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa
S.p.a. con contabilita' separata".
- L'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante:
"Provvedimenti per il coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione, la
riconversione e lo sviluppo del settore", recita:
"Art. 20. E' costituito presso l'Istituto centrale per il
credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo
centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine
che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19
della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e
piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa,
definite ai sensi dell'art. 2, lettera f) della presente
legge.
La garanzia del fondo di cui al comma precedente e' di
natura sussidiaria e puo' essere accordata dal Mediocredito
centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al
precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese
interessate.
La misura si esplica sino a 30 milioni nella misura del
90 per cento della perdita subita dall'Istituto
finanziatore e puo' raggiungere l'80 per cento
dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di
mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di
riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al
momento della stipula del contratto, nonche' a fronte degli
accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le
procedure ritenute utili; d'intesa con il Mediocredito
centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento
e di eventuali altri garanti.
I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere
concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad
eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della
presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i
quali possono fruire della garanzia del
Fondo per l'intero loro ammontare.
La dotazione del "Fondo" e' costituita:
a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito
dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta
che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti
ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione,
sull'importo originario del finanziamento concesso alle
imprese che accedono ai benefici della garanzia. La
trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino
a 500 milioni e dell'l,25 per cento per i finanziamenti
d'importo superiore;
b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito.
Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito
il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
proporzionalmente all'ammontare complessivo dei
finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere
alla fine dell'anno precedente;
c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del
fondo;
d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire
per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere
sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente art.
3.
Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo
IV del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, numero 601".
- L'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante
"Credito agevolato al commercio", recita:
"Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito
presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di
garanzia per la copertura dei rischi connessi ai
finanziamenti previsti dalla presente legge.
Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un
comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro
per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato
dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal
Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria
italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di
credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n.
949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle
organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno
dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno
designato dall'ANCI.
Spetta al comitato di cui al precedente comma di
deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che
dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale
di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.
Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti
beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in grado di
offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a
copertura dei finanziamenti concessi.
La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto,
presentata contetualmente alla richiesta di finanziamento,
previo accertamento della societa' e capacita'
imprenditoriale degli operatori commerciali e della
rispondenza dei programmi proposti alle direttive di
adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni,
a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.
''La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e'
cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse
quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal
Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di
cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle
imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento
del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli
istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare
massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per
cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
credito abbiano avviato le procedure di esecazione forzata
ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei
confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica
dopo che le
procedure stesse siano state esperite''".
- L'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese", recita:
"Art. 29 (Consorzio di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si
considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di
cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per
favorire la concessione di finanziamenti da parte di
aziende e istituti di credito, di societa' di locazione
finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese
e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di
assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il
migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le
prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione
finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in
quanto connessa e complementare a quella di prestazione di
garanzie collettive, si applicano le disposizioni
tributarie specificamente previste per quest'ultima.
2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i
consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai
quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole
imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti,
fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1,
in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo
delle aziende consorziate".
- L'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
concernente: "Credito agevolato al commercio", recita:
"Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e
comitato di gestione). - Nello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e' istituito un fondo per il finanziamento delle
agevolazioni di cui alla presente legge.
La gestione del fondo e' affidata ad un comitato
istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e
composto dal Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal
Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal
Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo,
dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un
rappresentante degli istituti di credito designato
dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei
commercianti, da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni nazionali della cooperazione e da due
rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
Alle sedute del comitato partecipa inoltre il
rappresentante della regione interessata alle domande da
esaminare per la concessione dei contributi.
Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono
svolte da un direttore generale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il suddetto comitato:
1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati
dovranno presentare le domande di finanziamento;
2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati
per la concessione dei contributi, le quali devono essere
inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e
delle aziende di credito entro centoventi giorni dalla
presentazione delle stesse;
3) accerta la caratteristiche dei soggetti
beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge;
4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di
investimento alle finalita' della presente legge, tenuti
presenti in particolare i piani di sviluppo e di
adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed
eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle
richieste, indicati dalle regioni interessate;
5) propone la concessione dei contributi in conto
interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli
istituti di credito di cui al precedente art. 4 e le
regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di
interesse che gli istituti medesimi si obbligano a
praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
Per la corresponsione dei contributi in conto interessi
viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975
e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno
1976, con copertura dell'onere relativo all'anno
finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo.
Della suddetta somma la quota riservata al commercio
all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del
testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive
modificazioni e integrazioni, e' fissata
nella misura del 50 per cento dello stanziamento.
Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura
dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari
successivi e possono essere utilizzate, previo parere del
CIPE, anche in deroga al presente comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare
con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".
- Il comma nono dell'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre
1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1982, n. 887, recante: "Disposizioni in materia di
imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle
manifestazioni sportive e cinematografiche e di
riordinamento della distribuzione commerciale", recita:
"I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di
cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento
del programma previsto dallo stesso art. 8 le somme dai
medesimi non utilizzate per le finalita' di cui all'art. 7
dello stesso decretolegge".
- L'art. 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante
"Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo
dei territori colpiti", recita:
"Art. 26 (Prestazioni di garanzie). - Il Ministro del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'art. 3
della presente legge, entro il limite complessivo di lire
20 miliardi alle cooperative ed ai consorzi promossi da
enti pubblici, istituiti di credito e dalla FIME, aventi
come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare
l'ottenimento del credito bancario e diridurre gli oneri
finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto
del novembre 1980 e del febbraio 1981".
- L'art. 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo
1989, n. 88, recante: "Ristrutturazione dell'Istituto
regionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro", recita:
"Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali ed assistenziali). - 1. La classificazione
dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a
tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
sulla
base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita': manifatturiere,
estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione
dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e
comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonche' per
le relative attivita' ausiliarie".
I commi 2 e 3-bis dell'art. 13 del decretolegge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, recante: "Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica":
"2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al
comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con
deliberazione del CIPE per l'anno 1997 per l'erogazione
delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione e' riconosciuta
secondo l'ordine cronologico di presentazione della
dichiarazione prevista dal presente comma e non e'
cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse
attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Le somme
non impegnate per mancanza di richieste valide delle
singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti
regioni con le modalita' di cui alla predetta deliberazione
del CIPE."; al secondo periodo, le parole: "al quale sono
allegati" sono sostituite dalle seguenti: "alla quale sono
allegati" e le parole: "o in quello dei ragionieri e periti
commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: ", in
quello dei ragionieri e periti commerciali o in quelo dei
consulenti del lavoro";
"3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di
revoca delle agevolazioni costituisce titolo per
l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come
credito di imposta nonche' dei relativi interessi e
sanzioni".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 in materia di attivita' di Governo e dell'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entata in vigore delle
norme regolamentari".
- La legge 27 febbraio 1985, n. 49, reca: "Provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione".
- L'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recita:
"Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale
per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro
anni, un fondo speciale per gli interventi
a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a
fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 16 alla condizione che esse partecipino alle
iniziative di cui all'art. 14 mediante la sottoscrizione di
capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.
3. La misura dei contributi a fondo perduto non puo'
eccedere di tre volte l'ammontare del capitale
sottoscritto da ciascuna cooperativa.
4. Le modalita' di concessione e di erogazione dei
contributi di cui al presente articolo sono determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale.
5. In ogni caso il contributo non puo' superare il limite
di tre annualita' dell'onere di cassa integrazione speciale
per ogni lavoratore associato alla cooperativa.
6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo
possono essere erogati anche a favore di cooperative
costituite o che abbiano iniziato l'attivita', nel triennio
precedente all'entrata in vigore della presente legge, con
le finalita' previste ai punti a) e b) del comma 5
dell'art. 1.
7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano
ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal
presente articolo, non potranno per un triennio usufruire
della previdenza della cassa integrazione ordinaria o
speciale, ne' di indennita' di disoccupazione
straordinaria".
- Il comma 5 dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n.
221, recante: "Nuove norme per l'attuazione
della politica mineraria", recita:
"5. A richiesta degli interessati il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non
superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa
presentazione di apposita fideiussione per un ammontare
pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in
sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in
parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da
recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione
dell'anticipazione stessa maggiorata di due punti. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con decreto da emanare di concerto con il Ministro del
tesoro, stabilisce le procedure e le modalita' per la
concessione e la liquidazione dei contributi e delle
anticipazioni".
- Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile
1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 204, recante: "Interventi urgenti a
sostegno del settore minerario".
"Art. 1. - 4. I programmi di recupero di compendi
immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze
sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui
all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221,
per le finalita' e nell'ambito dei piani per la
riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente
articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e
comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a
carico del bilancio dello Stato, e' autorizzata la spesa di
complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi
per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi
per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".
- Il comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la
concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno per la sistemazione del relativo personale
nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse del Territorio nazionale" recita:
"5. Per le opere della gestione separata e per i progetti
speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti
dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante
un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE
sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e
osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del
commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti
giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da
definire con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art.
19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".