Art. 18
Ulteriori interventi a favore delle zone colpite
dalle eccezionali avversita' atmosferiche
e dagli eventi alluvionali della prima decade
del mese di novembre 1994
1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni e integrazioni, che non siano inadempienti
nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, puo' esser concesso, a
valere sulle disponibilita' dei fondi per il concorso statale nel
pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e
all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legge, su ciascuna rata
di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento,
un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso di
interesse agevolato.
2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al
comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle
relative scadenze, una o piu' rate di rimborso dei finanziamenti
ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, puo' essere
concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel
piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata
di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un
importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per
le prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate;
in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al
3,5 per cento.
3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono
comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa
autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto
legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35.
Note all'art. 18:
- Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la
ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche e degli eventi alluvionali nella prima
decade del mese di novembre 1994", recitano:
"Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
pagamento degli interessi, istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 1 del
decretolegislativo 18 novembre 1966, n. 976,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 234
miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno
1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno
1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
destinate alla corresponsione di contributi agli
interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle
imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese
quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni
di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate
per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e
degli eventi alluvionali della prima decade del mese di
novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli
impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il
limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla
ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita'
differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre
1994. La durata di detti finanziamenti non puo'
superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di due anni e di un periodo massimo di
rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di
sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei
anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di un anno e di un periodo massimo di
rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi
in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo
di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della
spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non
superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente
articoli e' pari al 3 per cento nominale annuo
posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di
ammortamento del finanziamento.
4-bis. (Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si
applicano anche a favore delle imprese che, pur non
avendo sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi
trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro
attivita' produttiva, abbiano subito danni a beni mobili
strumentali).
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il
Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde a valere sul
Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi
pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo
applicato dalle banche, comunque non superiore al
campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese
precedente a quello di stipula del contratto di
finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca
d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il
suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo
di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente
a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per
l'anno 1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla
mancata restituzione del capitale e della mancata
corresponsione dei relativi interessi ed altri
accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti
dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia
del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo
intervento e' fissata al 100 per cento della perdita
che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo' essere
corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero
ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale
S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili,
non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo
conguaglio in sede di definitiva determinazione della
perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale
di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di
ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto
previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazini, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora
i finanziamenti concessi ai sensi degli artt. 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi,
l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
subordinato all'utlizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolato del Mediocredito centrale S.p.a. e
dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle
banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono
stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle
agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica
l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489".
"Art. 3. - 1. Il Fondo per il concorso nel
pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il
credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e'
incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno
1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono
destinate alla corresponsione di contributi agli
interessi sui finanziamenti concessi dalle banche
alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di
cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per
effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e
degli eaventi alluvionali della prima decade del mese di
novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli
impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il
limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla
ricostruzione di scorte da impiegare anche in attivita'
differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre
1994. La durata di detti finanziamenti non puo'
superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di due anni e di un periodo massimo di
rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi
nella misura massima del 95 per cento per il primo
miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per
cento della spesa eccedente fino a 3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere
per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui
al comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate
a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse
dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti
accordati dalle banche con i prestiti concessi alle
banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41,
comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia
istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo
nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia
del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e
la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per
cento della perdita che le banche dimostrino di aver
sofferto. (La concessione della garanzia sostitutiva
e' deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al
contributo in conto interessi di cui al comma 2).
7. (Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia
del Fondo e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e la
misura del relativo intervento viene fissata all'80 per
cento della perdita che le banche dimostrino di aver
sofferto dopo l'esperimento delle procedure di
riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente
garantiscono il credito). Avviate le procedure di
riscossione coattiva del credito, le banche possono
chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che
assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima
del 50 per cento; la restante pare della garanzia e'
conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile
fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi
comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del
presente articoli si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di
ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato
dall'art. 2-bis, comma 2, del decretolegge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie
rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
garanzia resta subordinato all'utilizzo delle
predette garanzie".