Art. 2
Finalita' della legge
1. Le azioni di sostegno alle attivita' produttive contenute nella
presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici
fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in
accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa
dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e
allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione
tecnologica, nonche' alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le
azioni suddette si informano altresi' al principio della
programmazione, della trasparenza e della redditivita' delle
iniziative.