Art. 22
Contributo per la rottamazione di ciclomotori
e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi
beni nuovi di fabbrica
1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli
di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei
veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in
data anteriore al 1° gennaio 1989, e' riconosciuto un contributo
statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a
50 cc: e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i
51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno
sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e'
corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo
d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei
ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM
ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di
smarrimento o dalla richiesta di duplicato.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti
dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso
periodo, a condizione che:
a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un
motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui,
rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del
decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 aprile 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 1994;
b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla
lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31
dicembre 1996, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel
caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve
risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da
copia della documentazione di cui al comma 1;
c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il
veicolo consegnato al venditore e' destinato alla rottamazione e
siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo
statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un
demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla
richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con
dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da
parte di un demolitore autorizzato.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in
circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta' e per i successivi; in caso di ciclomotori,
per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di
vendita.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare
del veicolo usato e nel caso di ciclomotori, copia del certificato
modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al
comma 1;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del
veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del
certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro
automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono
sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la
rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera b).
7. Fatta salva ogni altra responsabilita' derivante dalla loro
inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente
articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo
disciplinati.
8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire
20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del ministero delle finanze per il successivo
riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.
9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli
eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel
triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione
con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di
cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa
contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di
cui al comma 8.