Art. 23
Norme concernenti la Ribs Spa
1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e
zootecnici, la Ribs Spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal
Cipe e nel rispetto delle direttive impartite dal ministro per le
Politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, predispone e approva i programmi e i progetti specifici
di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con
l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.
2. Il ministro per le Politiche agricole sottopone all'approvazione
del Cipe una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri
e delle modalita' di intervento della Ribs Spa, ai fini della sua
comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee, ai sensi
dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea.
3. Il ministero per le Politiche agricole verifica la rispondenza
dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e
direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione
predisposte dalla Ribs Spa. La verifica deve avvenire entro sessanta
giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono
esecutivi, una volta decorso tale termine.
4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n.
700, le parole "Risanamento agro industriale zuccheri" sono
sostituite dalle seguenti: "Interventi a sostegno del settore
agro-industriale". Al quarto comma del medesimo articolo 2, la
parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei".
5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700,
il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1990, n.
391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n.
48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Note all'art. 23:
- Il paragrafo 3 dell'art. 93 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea recita: "3. Alla Commissione sono
comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con
il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione
inzia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo
precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare
esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura
abbia condotto a una decisione finale".
- L'art. 2, comma 1 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n.
700, recante: "Provvidenze economiche di carattere generale
per le imprese colpite da calamita'", recita:
"Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge sara' costituita la societa'.
1. ''Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS -
S.p.a.'', con sede in Roma e con capitale di lire 1
miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di
1 milione ciascuna. Il capitale e' sottoscritto per 950
azioni dal Fondo di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983,
n. 546, e per la quota restante dall'EFIM.
4. La RIDS S.p.a. e' amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da cinque membri, dei quali il
presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri
sono nominati, rispettivamente, dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica e
dall'EFIM".
- L'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700,
citata e' il seguente:
"Art. 1. - Nel quadro dell'intervento per il risanamento
del settore bieticolosaccarifero, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano di
settore di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 12 agosto 1983, n.
371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11
ottobre 1983, n. 546, e sulla base delle indicazioni
fornite dalle imprese interessate, propone per
l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici di
intervento che determinano le modalita' di risanamento e
ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali,
compresi gli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei
fabbisogni finanziari specifici".
- Il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre
1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1991, n. 48, recante trasferimento all'AIMA della
gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti
nazionali nel settore dello zucchero, nonche' di modifica
delle norme per la ristrutturazione del settore
bieticolozaccarifero, recita: "5. Al consiglio di
amministrazione di cui al quarto comma dell'art. 2 della
legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresi' il
direttore generale della tutela economica dei prodotti
agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, in caso di parita', prevale il voto del
presidente".
- Il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, recante: "Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione", recita: "8. Gli interventi di
cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in
aziende del settore della trasformazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli sono deliberati
dal CIPE su proposta congiunta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale".