Art. 24
Norme in materia di attivita' di assistenza e consulenza
1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e' abrogato.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il
ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per
quanto di competenza, con il ministro della Sanita', fissa con
proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815.
Note all'art. 24:
- L'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815, recante "Disciplina giuridica degli studi di
assistenza e di consulenza", recita:
"Art. 1. - Le persone che, munite dei necessari
titoli di abilitazione professionale, ovvero
autorizzate all'esercizio di specifiche attivita' in
forza di particolari disposizioni di legge, si associano
per l'esercizio delle professioni o delle altre
attivita' per cui sono abilitate o autorizzate, debbono
usare, nella denominazione del loro ufficio e nei
rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di
''studio tecnico, legale, commerciale, contabile,
amministrativo o tributario'', seguito dal nome e cognome,
coi titoli professionali, dei singoli associati.
L'esercizio associato delle professioni o delle altre
attivita', ai sensi del comma precedente, deve essere
notificato all'organizzazione sindacale da cui sono
rappresentati i singoli associati".