Art. 25
Norme sulle cooperative di produzione
e lavoro e di consumo
1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "ne' quelle di produzione e lavoro,
ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse;
b) il quarto comma e' abrogato;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale,
sentito il comitato centrale per le cooperative, puo' autorizzare
l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore
a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari
servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi
stessi".
Note all'art. 25:
- L'art. 22 del decreto legislativo 14 dicembre 1947,
n. 1577, recante: "Procedimenti per la cooperazione"
recita:
"Art. 22. - Per procedere alla legale costituzione di
una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano
almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero
diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine
massimo di un anno, trascorso il quale la societa' deve
essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale
termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo scioglimento
d'ufficio della societa'. Sono fatte salve le
disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e
successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le
cooperative di consumo le quali, al momento della domanda,
abbiano un numero di soci inferiore a 50, ne' quelle di
produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con
meno di 25 soci.
Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentito il comitato centrale per le
cooperative, in considerazione di particolari situazioni
ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei
servizi che formato oggetto dell'attivita' sociale,
puo' autorizzare la iscrizione di cooperative di
produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con
numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.
Analogamente l'autorizzazione di cui sopra puo' essere
concessa a cooperative di consumo, con numero di soci
inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai
propri soci particolari servizi, in considerazione della
peculiare natura dei servizi stessi.
Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il
numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel
registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti
indicati nel terzo comma e non e' reintegrato nel
termine di un anno, la cooperativa e' cancellata dal
registro stesso".