Art. 26
Rifinanziamento e chiusura dell'operativita'
della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
e successive modificazioni
1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle
leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi
per carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del
1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, e'
riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di
credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti
del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le
iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del
regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i
restanti territori. Le domande per le quali non e' intervenuta la
stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data
sono restituite agli istituti di credito interessati.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di
cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione
dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di
consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la
riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a
ciascun beneficiario.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e
modalita' di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione
del procedimento amministrativo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della
legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2,
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreto del ministro del Tesoro, all'apposito capitolo dello
stato di previsione del ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato.
Note all'art. 26:
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).
- Il comma 2 dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980,
n. 782: "I rientri per capitale ed interessi vengono
accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per
ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997,
per la costituzione, presso il Mediocredito centrale,
di un Fondo da utilizzare per la concessione di
anticipazioni alle societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n.
317, nonche' ad enti creditizi e societa'
finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 7 del D.L. 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle
risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di
partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di
piccole e medie imprese organizzate come societa' di
capitali o come societa' cooperative, con sede in Italia.
Tale fondo potra' essere altresi' utilizzato, nella
misura massima del 20 per cento degli
accantonamenti previsti per l'istituzione di forme di
agevolazioni finalizzate al consolidamento
dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese,
attraverso gli interventi a favore di consorzi e
cooperative di garanzia collettiva fidi".
- Il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 237, recante: "Interventi urgenti in
favore dell'economia" aggiunge un comma all'art. 2 della
legge 28 novembre 1980, n. 782 riportate.