Art. 27
Disegno e modello industriale
1. Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, e' abrogato.
2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per
opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio
decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo' essere superiore a quindici
anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di
brevettabilita' dei disegni e modelli industriali.
Note all'art. 27:
- Il comma 58 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti
per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore
dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza
televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le
trasmissioni televisive in forma codificata, dispone:
"Art. 58. - Il diritto di autore di opere del disegno
industriale e' ricompreso tra quelli tutelati dalla legge
22 aprile 1941, n. 633. Il Governo, con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare norme di
attuazione e di coordinamento della disposizione del
precedente periodo del presente comma con la normativa
vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di
regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso,
entro venti giorni dalla data di assegnazione, il
parere delle Commissioni competenti per materia.
Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in
mancanza del parere".
- Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, reca:
"Testo delle disposizioni legislative in materia di
brevetti per modelli industriali".