Art. 28
Diritto annuale a favore delle Camere di commercio
1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui
all'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 e
iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei
relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione
entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il
31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga
entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato
pagamento e' ridotta del 60 per cento.
Nota all'art. 28:
- L'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio
1982, n. 51, recante: "Disposizioni in materia di
finanza locale", recita:
"Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di
accrescere gli interventi promozionali in favore delle
piccole e medie imprese, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un
diritto annuale a carico di tutte le ditte che
svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai
registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle
seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone,
societa' cooperative, consorzi: L. 20.000; societa' con
capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L.
30.000; societa' con capitale sociale deliberato da
oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; societa' con
capitale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L.
50.000, con aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di
capitale in piu', o frazione di 10 miliardi.
Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali,
industriali o di altre attivita' economiche in province
diverse da quella della sede principale, e' inoltre
dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un
esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello
stabilito per la ditta medesima.
Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi
prescritti si fara' luogo alla riscossione, mediante
emissione di apposito ruolo, nelle forme previste
dall'art. 3 del testo unico approvato con D.P.R. 15
maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa del due per
cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o
frazione di mese superiore a quindici giorni".