Art. 29
Semplificazione delle procedure
per la pubblicazione degli atti delle societa'
per azioni e a responsabilita' limitata
e delle societa' cooperative
1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli
atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, e'
assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese.
Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo 2457-ter del
Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel
registro delle imprese.
2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere
effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia
stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.
Nota all'art. 29:
- L'art. 2457-ter del codice civile e' il seguente:
"Art. 2457-ter (Effetti della pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata). - Gli atti per i quali il
codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata (2457-bis), sono opponibili ai terzi
soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione di cui al comma
precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che
provino di essere stati nella impossibilita' di averne
conoscenza.
In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto
depositato o iscritto nel registro delle imprese con
il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni e a responsabilita' limitata,
quest'ultimo non puo' essere opposto ai terzi. Costoro
possono, tuttavia, valersene, salvo che la societa' provi
che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o
depositato nel registro delle imprese".