Art. 29
                   Semplificazione delle procedure
           per la pubblicazione degli atti delle societa'
               per azioni e a responsabilita' limitata
                    e delle societa' cooperative

  1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli
atti  e  dei  fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  delle  societa' per azioni e a responsabilita'
limitata  o  nel  Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, e'
assolto  con  l'iscrizione  o il deposito nel registro delle imprese.
Gli  effetti  della  pubblicazione  di  cui all'articolo 2457-ter del
Codice  civile  decorrono  dalla data di iscrizione o di deposito nel
registro delle imprese.
  2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere
effetto  con  la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia
stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.
 
          Nota all'art. 29:
            - L'art. 2457-ter del codice civile e' il seguente:
            "Art.     2457-ter  (Effetti   della  pubblicazione   nel
          Bollettino  ufficiale  delle  societa'  per  azioni    e  a
          responsabilita'  limitata).  -  Gli atti   per i quali   il
          codice  prescrive, oltre l'iscrizione   o il  deposito  nel
          registro  delle    imprese, la pubblicazione nel Bollettino
          ufficiale  delle societa'  per  azioni e  a responsabilita'
          limitata (2457-bis),    sono    opponibili     ai     terzi
          soltanto      dopo      tale pubblicazione, a   meno che la
          societa'  provi che i terzi  ne erano a conoscenza.
            Per  le  operazioni compiute   entro   il    quindicesimo
          giorno     dalla  pubblicazione    di    cui    al    comma
          precedente,  gli  atti  non  sono opponibili ai  terzi  che
          provino    di  essere  stati nella impossibilita' di averne
          conoscenza.
            In  caso di   discordanza tra   il contenuto    dell'atto
          depositato    o iscritto   nel registro  delle  imprese con
          il   testo pubblicato   nel  Bollettino  ufficiale    delle
          societa'    per  azioni  e    a  responsabilita'  limitata,
          quest'ultimo non  puo'  essere opposto  ai terzi.   Costoro
          possono,  tuttavia,  valersene, salvo che la societa' provi
          che i  terzi  erano  a  conoscenza  del  testo  iscritto  o
          depositato nel registro delle imprese".