Art. 3
Integrazioni e modificazioni
della legge 5 ottobre 1991, n. 317
1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi
per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli
22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n.
317. Al medesimo fondo sono altresi' assegnate lire 50 miliardi per
il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle
agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del
1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande
presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento
dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il
31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati
acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la
revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge e'
disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti
entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di
cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino
sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima
prevista dalla medesima legge, il ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento
di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual
misura, dell'importo a ciascuno spettante.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle
diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un
comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e
domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. Le
risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite
agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del
1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di cui
all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.
5. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della
legge n. 317 del 1991.
6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui
all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di
programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare
riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone la
concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della
spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del
regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, la percentuale di intervento e' elevata al
70 per cento. Il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei
contributi.
7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36,
comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive
modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo
27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e
dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato
articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati
alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo
tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate
agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento
(Cee) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse
societa' consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui
all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la
concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore
al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui
all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88. A valere
sulle proprie disponibilita' di bilancio, l'Ente nazionale per
l'energia e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi
di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di
servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali,
concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.
8. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi"
sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di
servizi";
b) al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa commerciale
e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle seguenti:
"piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola
impresa di servizi".
9. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o
di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati
statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per
sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;
g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e
programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati
all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e
regionali sulla sicurezza".
10. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo,
al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.
Note all'art. 3:
- L'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
recante: "Interventi per i settori dell'economia di
rilevanza nazionale", recita:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artiginato e' istituito il ''Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica''. Il
fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi
di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le
attivita' di progettazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la
priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze
generali dell'economia nazionale e determina i
criteri per le modalita' dell'istruttoria".
- Gli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi
per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese",
recitano:
"Art. 22 (Ammontare del contributo e liquidazione).
- 1. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 20
e' concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per
ciascun soggetto beneficiario, e per non piu' lire 800
milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per
cento delle spese sostenute per la realizzazione del
programma.
2. Per i consorzi e le societa' consortili ubicati nei
territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti
da fenomeni di declino industriale, individuati con
decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21
marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di
sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88;
il contributo e' concesso, entro il limite di lire 500
milioni annui e per non piu' di lire 1.300 milioni in un
triennio, nella misura massima del 50 per cento delle
spese sostenute per la realizzazione del programma.
3. Il contributo per il medesimo progmmma e' cumulabile,
nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i
benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. La
liquidazione viene effettuata, anche in piu' soluzioni, in
base alle fasi di realizzazione del programma, su
presentazione di idonea documentazione contabile delle
spese sostenute.
4. Il contributo puo' essere richiesto
contestualmente al finanziamento di cui all'art. 24.
In tal caso la domanda di contributo e' inoltrata
alla regione competente per territorio dall'istituto
finanziatore.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme di attuazione del presente articolo e
degli articoli 19, 20 e 21.
6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1
il fondo di cui all'art. 43, comma 1, e' integrato di
lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di
lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per
l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993".
"Art. 23 (Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge
21 maggio 1981, n. 240). - 1. I soggetti di cui all'art.
1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240,
diversi dai consorzi e dalle societa' consortili aventi i
requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente
legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di
cui all'art. 20 della presente legge. Per la concessione
dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al
presente comma il fondo di cui all'art. 43, comma 1, e'
integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993,
in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire
5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".
"Art. 27 (Societa' consortili miste). - 1. Possono
beneficiare delle agevolazioni previste dal presente
articolo le societa' consortili a capitale misto
pubblico e privato aventi come scopo statuario la
prestazione dei servizi per l'innovazione tecnologica,
gestionale e organizzativa delle piccole imprese
industriali, commerciali, di servizi e alle imprese
artigiane di produzione di beni e servizi.
2. Le societa' consortili di cui al comma 1
debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero
non inferiore a cinque, ed avere un capitaole non
inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'art. 2602
del codice civile, possono partecipare ad esse
universita', CNR, ENEA e camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di
credito, altri enti pubblici anche territoriali, societa'
finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti
nei settori della ricerca, della finanza e del
credito, nonche' associazioni sindacali di
categoria tra imprenditori.
3. Al punto 4 dell'art. 32 del testo unico approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole:
''sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti
pubblici'' sono soppresse.
4. Le quote ed azioni del capitale sociale
sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e
dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere
superiori alla meta' dell'ammontare del capitale sociale
e il numero di tali imprese non puo' essere
inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti
alla societa' consortile.
5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti
dimensionali di cui all'art. 1 non possono fruire dei
servizi e delle attivita' delle societa' consortili a
cui partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice
civile, i beneficiari delle attivita' delle
societa' consortili possono tuttavia essere anche
imprese non consorziate, purche' se ne assumano i relativi
oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.
6. Alle societa' consortili di cui al comma 1 del
presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18.
7. Le attivita' delle societa' consortili di cui al
comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle
piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono
riguardare:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la
sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la
prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di
mercato connessa al progresso ed al rinnovamento
tecnologico, nonche' la consulenza ed
assistenza alla diversificazione di idonee gamme di
prodotti e delle loro prospettive di mercato, con
particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e
all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove
attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento;
c) la formazione professionale finalizzata
all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il
miglioramento della qualita' sulla base di apposite
convenzioni con la regione competente per
territorio;
d) l'acquisizione e progettazione di aree
attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa
l'azione promozionale per l'insediamento di attivita'
produttive di dette aree, la progettazione e la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi,
nonche' l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad
attivita' collettive:
e) la vendita e la concessione alle imprese di
lotti in aree attrezzate;
f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati,
impianti, laboratori per attivita' industriali e
artigianali, depositi e magazzini;
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria
alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree
attrezzate;
h) la costruzione e la gestione di impianti di
depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
i) il recupero degli immobili industriali preesistenti
per la loro destinazione a fini produttivi;
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione
combinata e di distribuzione di energia elettrica e di
calore in regime di autoproduzione;
m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a
terzi da destinare alla copertura integrativa dei
fabbisogni consortili.
8. Per le attivita' di cui al comma 7 possono essere
concessi, alle societa' consortili di cui al comma 1, i
contributi di cui all'art. 22, entro il limite di lire
500 milioni annui e per non piu' di lire 1.000 milioni in
un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle
spese ritenute ammissibili. Per le societa'
consortili localizzate nei territori di cui all'allegato
al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei
territori italiani, colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con decisione della Commissione
delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati
dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati,
rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500
milioni e al 70 per cento.
9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei
contributi si applicano le medesime disposizioni e le
procedure di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. I programmi relativi ad attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica devono essere inviati per
conoscenza anche al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
11. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione
del presente articolo.
12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi
di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43,
comma 1, che e' a tal fine integrato in lire 63
miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8
miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno
1992 e lire 27 miliardi per l'anno 1993.
13. I contributi di cui al presente articolo possono
cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da
altre leggi nazionali, regionali e delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano, purche' non vengano
superati complessivamente i limiti massimi di intervento
nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.
14. Le societa' consortili di cui al comma 1 possono
accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e. solo limitatamente a
quelle societa' consortili a cui partecipano anche le
universita' e gli enti pubblici e privati operanti nei
settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale
per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con
quelli previsti dal presente articolo".
"Art. 33 (Contributi a fondi interconsortili e
programmi gestionali). - 2. Ai consorzi, alle societa'
consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi
di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati
altresi' contributi in conto capitale a carico del
medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di
programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con
l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di
servizi di natura finanziaria alle piccole imprese
consorziate".
- L'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante:
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese", recita:
"Capo II
Interventi per la diffusione dell'innovazione
Art. 5 (Investimenti innovativi ammessi alle
agevolazioni). - 1. Le agevolazioni previste dagli articoli
6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'art. 1, comma
3, che effettuino investimenti aventi per oggetto,
congiuntamente e disgiuntamente:
a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti
da una o piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature
elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico da
destinare a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni
legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio,
manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di
integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da
robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico;
c) la realizzazione o l'acquisizione di unita'
elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione
dei dati destinati al disegno automatico, alla
progettazione, alla produzione della documentazione
tecnica, della gestione delle operazioni legate al ciclo
produttivo, al controllo e al collaudo di prodotti
lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e
commerciale;
d) la realizzazione o l'acquisizione di
programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e
dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali
all'esercizio delle attivita' produttive, la formazione
del personale necessaria per l'utilizzazione delle
apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui
alle lettere a), b), c) e d);
f) la realizzazione o l'acquisizione di
apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed
uffici di progettazione aziendale;
g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e
macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche,
finalizzati alla riduzione dell'inquinamento
nell'ambiente.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati anche mediante contratti di locazione
finanziaria o di compravendita con riserva della
proprieta', a norma dell'art. 1523 del codice civile o
a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12
non possono essere concesse per i soli investimenti di
cui alla lettera d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni
concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti,
licenze e formazione del personale non possono superare
rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15
per cento e il 20 per cento del costo delle
macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1".
- Il comma 4 dell'art. 13 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e
lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 4.
Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o
con i conributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano
alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla
concessione delle agevolazioni, e' disposta la revoca delle
stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione
con le modalita' di cui al comma 5".
- L'art. 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante:
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese", recita:
"Art. 7 (Agevolazioni per l'acquisizione di servizi
reali). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3,
sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un
credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi
destinati all'aumento della produttivita', al
trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi
mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di
sistemi di qualita'.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla
individuazione delle tipologie di servizi ammissibili
al beneficio di cui al comma 1.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso
nella misura del 50 per cento e del 40 per cento,
rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e
da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente
sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire
80 milioni per ciascun soggetto interessato.
4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni
previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43,
comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio
1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991,
di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi
per il 1993".
- L'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante:
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese", recita:
"Art. 8 (Agevolazioni per spese di ricerca). - 1. I
soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel
triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta,
commisurato alla quota degli utili reinvestiti in
spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa
ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere,
per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun
periodo d'imposta e non e' cumulabile con le altre
agevolazioni previste dal presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Comitato
interministeriale per la politica industriale (CIPI),
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei
diversi settori produttivi, i comparti di particolare
rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema
industriale e per il miglioramento della bilancia
tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra,
all'aggiornamento annuale della individuazione dei
predetti comparti innovativi.
3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che operano
nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono
ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito
d'imposta commisurato alle spese sostenute per
l'attivita' di ricerca, pari al 30 per cento della
spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo'
eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per
ciascun periodo d'imposta.
4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un
credito d'imposta commisurato al totale delle spese per
investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di
imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a
condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi
degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al
30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione,
non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500
milioni per ciascun periodo d'imposta.
5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, individua, anche con riferimento allo
sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui
all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese
ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 3 e 4 del
presente articolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si
applicano a condizione che i soggetti interessati siano
tenuti in regime di contabilita' ordinaria anche a
seguito di opzione, e non sono cumulabili con i
benefici derivanti da disposizioni analoghe
concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel
limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in
ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti
in eguale misura per gli interventi previsti
rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245
miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura
per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1,
3 e 4".
- Il comma 2 dell'art. 36 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e
lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Capo VII
Disposizioni varie
Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e
consorzi di sviluppo industriale). - 2. Le regioni,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individuano tali aree, sentite le
Unioni regionali delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che
fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento".
- Il comma 4 dell'art. 36 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e
lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Capo VII
Disposizioni varie
Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e
consorzi di sviluppo industriale). - 4. I consorzi di
sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente
legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici
economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo
sui piani economici e finanziari dei consorzi.
Regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988, relativo alle
emissioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla
loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e
di quelli della Banca europea per gli investimenti degli
altri strumenti finanziari esistenti (G.U.C.E. 15 luglio
1988, n. 185).
Obiettivo n. 1
1. Le regioni interessate dalla realizzazione
dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il
cui PIL procapite risulta, in base ai dati degli ultimi
tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del
Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre
regioni il cui PIL procapite si avvicina a quello delle
regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per
motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n.
1.
2. L'elenco delle regioni interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto
nell'allegato.
3. L'elenco delle regioni e' valido per cinque anni a
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Prima della scadenza di tale periodo la Commissione
riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il
periodo successivo alla scadenza dei cinque anni.
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro
programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono
in particolare:
la descrizione delle linee principali scelte per lo
sviluppo regionale e delle relative azioni;
indicazioni sull'utilizzazione dei contributi
dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri
strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei
programmi.
Gli Stati membri possono presentare un programma
globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni
incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo
programma comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in
questione anche i programmi di cui all'art. 10,
paragrafo 2 e le iniziative previste dall'art. 11,
paragrafo 1, includendo inoltre i dati relativi alle
iniziative di cui all'art. 11, paragrafo 1 che
costituiscono, ai sensi della normativa comunitaria, un
diritto per i beneficiari.
Per accelerare l'esame delle domande e
l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono
unire ai loro programmi le richieste di programmi
operativi compresi nei medesimi.
5. La Commissione valuta i programmi e le azioni
proposte nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo
4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi
del presente regolamento e con le disposizioni e le
politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa
definisce, sulla base di tutti i programmi e di tutte le
azioni di cui al paragrafo 4, nell'ambito della
partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di
concerto con lo Stato membro interessato, il quadro
comunitario di sostegno per gli interventi
strutturali comunitari, secondo le procedure previste
dall'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende in
particolare:
le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario;
le forme d'intervento;
il programma indicativo di finanziamento con
l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro
provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il
coordinamento di tutti gli interventi strutturali
comunitari previsti per la realizzazione dei vari
obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione
determinata.
Il quadro comunitario di sostegno puo',
all'occorrenza, essere modificato e adattato su
uniziativa dello Stato membro o della Commissione di
concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove
informazioni pertinenti e dei risultati registrati
durante l'attuazione delle azioni in questione.
A richiesta debitamente giustificata dello
Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri
comunitari particolari di sostegno per uno o piu' programmi
di cui al paragrafo 4.
6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1
assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.
7. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono
precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4
e 5.
- Il comma 7 dell'art. 27 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e
lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 27 (Societa' consortili miste). - 7. Le
attivita' delle societa' consortili di cui al comma 1
da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese
di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la
sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la
prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di
mercato connessa al progresso ed al rinnovamento
tecnologico, nonche' la consulenza ed
assistenza alla diversificazione di idonee gamme di
prodotti e delle loro prospettive di mercato, con
particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e
all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove
attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento;
c) la formazione professionale finalizzata
all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il
miglioramento della qualita' sulla base di apposite
convenzioni con la regione competente per
territorio;
d) l'acquisizione e progettazione di aree
attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa
l'azione promozionale per l'insediamento di attivita'
produttive in dette aree, la progettazione e la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi,
nonche' l'attrezzatura degli spazi pubblicitari destinati
ad attivita' collettive;
e) la vendita e la concessione alle imprese di
lotti in aree attrezzate;
f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati,
impianti, laboratori per attivita' industriali e
artigianali, depositi e magazzini;
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria
alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree
attrezzate;
h) la costruzione e la gestione di impianti di
depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
i) il recupero degli immobili industriali preesistenti
per la loro destinazione ai fini produttivi;
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione
combinata e di distribuzione di energia elettrica e di
calore in regime di autoproduzione;
m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a
terzi da destinare alla copertura integrativa dei
fabbisogni consortili".
- Il comma 3 dell'art. 36 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e
lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e
consorzi di sviluppo industriale). - 3. Per le aree
individuate ai sensi del comma 2 e' consentito il
finanziamento, da parte delle regioni, di progetti
innovativi concernenti piu' imprese, in base a un
contratto di programma stipulato tra i consorzi e le
regioni medesime, le quali definiscono altresi' le priorita
degli interventi".
- Il comma 5 dell'art. 36 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e
lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e
consorzi di sviluppo industriale). - 5. Il consorzi di
sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono,
nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai
consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la
creazione e lo sviluppo di attivita' produttive
nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo
realizzano e gestiscono, in collaborazione con le
associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per
l'industria, rustici industriali, servizi reali alle
imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e
intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro
servizio sociale connesso alla produzione industriale".
- L'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante:
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese", recita:
"Capo I
Finalita' e campo di applicazione
Art. 1 (Finalita' della legge e definizione di piccola
impresa). - 1. La presente legge ha la finalita' di
promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitivita'
delle piccole imprese, costituite anche in forma
cooperativa, con particolare riguardo:
a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove
tecnologie;
b) allo sviluppo e all'attivita' di consorzi e di
societa' consortili tra piccole imprese nonche' dei
consorzi, delle societa' consortili e delle cooperative
di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole
imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti
finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese;
d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento
delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite
da crisi di settori industriali nell'ambito di
specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in
sede comunitaria;
e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.
2. Ai fini della presente legge si considera:
a) piccola impresa industriale quella avente non
piu' di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale
investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni
monetarie;
b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di
servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non
piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale
investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni
monetarie.
3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli
articoli 6, 7, 8 e 12:
a) le piccole imprese industriali o di servizi,
costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per
imprese di servizi si intendono quelle che operano nei
settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e
coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi
di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443.
4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste
dall'art. 9 le societa' finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo di cui all'articolo 2.
5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali
di cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica
impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 2359 del codice civile.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del
capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il
deflattore degli investimenti lordi riportato nella
relazione generale sulla situazione economica del Paese;
si procede all'adeguamento quando la variazione superi il
10 per cento del valore del capitale precedentemente
stabilito.
6 -bis. La definizione di piccola impresa,
l'intensita' delle agevolazioni concedibili ai sensi
della presente legge e gli investimenti delle stesse
saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e, per la parte di competenza, del
Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte
con la commissione delle Comunita' europee".