Art. 30
Modifica dell'articolo 29
della legge 11 giugno 1962, n. 588
1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 - 1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i
comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente
sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e'
autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.
2. Ai fini di cui al comma 1, la societa' finanziaria potra':
a) assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o da
costituire;
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a
favore delle imprese e degli enti.
3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello
scopo primario di cui al comma 1, la societa' potra' altresi'
assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di
assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti
pubblici, enti privati e singoli, nonche' la gestione di speciali
fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la societa'
potra' inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e
autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista
per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove
richiesta, alla relativa somministrazione.
4. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi
aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che puo' avvalersi
anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico,
anche in deroga a divieti statutari, nonche', in misura non eccedente
il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, societa'
private, associazioni o singoli.
5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sara'
determinato dall'assemblea ma non potra', comunque, essere superiore
a otto.
6. Alla regione e' riservata la nomina della meta' degli
amministratori e, tra questi, del presidente.
7. Alla regione e' riservata la nomina del presidente del collegio
sindacale.
8. Lo statuto disciplinera' la procedura di nomina dei restanti
componenti degli organi sociali.
9. Sono estese alla societa' finanziaria tutte le agevolazioni
previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601".
2. Le disposizioni concernenti gli organi della societa' di cui
all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo
rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Note all'art. 30:
- L'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, che
reca: "Piano straordinario per favorire la rinascita
economica e sociale della Sardegna, in attuazione
dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3", recita:
"Art. 29. - Per promuovere ed assistere le iniziative
economiche e, particolarmente, le iniziative industriali
conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che
attraverso la partecipazione al capitale delle
imprese, e' autorizzata la costituzione di una
societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2461 del codice civile.
A tal fine, la societa' finanziaria potra':
a) assumere partecipazioni in societa' o enti,
costituiti o costituendi;
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed
organizzativa a favore delle societa' o enti ai quali
partecipa.
Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione
dello scopo primario precisato nel primo comma, la
societa' potra' assumere speciali incarichi di studio,
di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano
eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e
singoli.
Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei
successivi aumenti possono concorrere la regione autonoma
della Sardegna - che puo' avvalersi anche degli
stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura
stabilita dal piano - enti economici e finanziari ed
istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la
natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche
in deroga a divieti statutari nonche' - in misura
non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale
sociale - singoli o societa' private.
Alla regione e' riservata la nomina di almeno meta' dei
componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi,
del presidente.
In complesso, alla regione ed agli enti pubblici o
di diritto pubblico e' riservata la nomina di tre quarti
di tali componenti.
Alla regione e' del pari riservata la nomina del
presidente del collegio sindacale.
Il bilancio annuale della societa' finanziaria, chiuso il
30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle
relazioni del consiglio di amministrazione e del
collegio sindacale, alla regione per l'approvazione,
entro il 31 ottobre successivo.
Sono estese alla societa' finanziaria le esenzioni ed
agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni
accordano alle societa' industriali operanti nei
territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950,
n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;
nonche' le esenzioni prevedute nello articolo 4 della
legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'art. 6
del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123".
- L'art. 2461 del codice civile recita:
"Sezione XIII - Delle societa' di interesse nazionale
Art. 2461 (Norme applicabili). - Le disposizioni di
questo Capo si applicano anche alle societa' per azioni
d'interesse nazionale, compatibilmente con le
disposizioni delle leggi speciali, che stabiliscono
per tali societa' una particolare disciplina circa la
gestione sociale, la trasferibilita' delle azioni, il
diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei
sindaci e dei dirigenti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, detta: "Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito".