Art. 31
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo
1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi
agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della
citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
Note all'art. 31:
- Il comma 3 dell'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n.
46, recante: "Norme per la sicurezza degli impianti",
recita:
"3. Tutti gli impianti realizzati alla data di
entrata invigore della prsente legge devono essere
adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto
dal presente articolo".
- L'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, citato, e' il
seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono
soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere, le antenne e gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
a) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a partire al punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) gli impianti di protezione antincendio".
- L'art. 1-bis, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649, recante "Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
interventi in campo economico e sociale", recita:
"Art. 1-bis (Interventi nel settore della pubblica
istruzione). 1. Per quanto concerne gli edifici di
proprieta' pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti
competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori
finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del
Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992,
nonche' di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46,
entro il termine del 31 dicembre 1999".