Art. 4
Programmi del settore aeronautico
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel
quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui
all'articolo 6, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. E' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105
miliardi per l'anno 1998 per la finalita' di cui all'articolo 3,
primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808,
secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonche', in
particolare, per sviluppare le capacita' di collaborazione
internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e
tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica
nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori
programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione
europea.
3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei
programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle
esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto
dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di
lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il ministro del Tesoro
e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al
predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le quote di
competenza italiana del programma Efa (European fighter aircraft) in
conformita' alle indicazioni del ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministero della
Difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.
Note all'art. 4:
- Il comma 7 dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 19
luglio 1993, n. 237, recante: "Interventi urgenti in
favore dell'economia", recita:
"7. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente
interessate e avvalendosi anche dell'ufficio di
coordinamento della produzione di materali di
armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio
1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le aree del territorio
nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle
attivita' di produzione e di manutenzione di materiali
di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la
ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo
civile e duale delle imprese operanti nel settore della
produzione di materiali di armamento nelle aree
individuate ai sensi del presente comma, e' autorizzata
la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi".
- L'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 24
dicembre 1985, n. 808, recante: "Interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle
industrie operanti nel settore aeronautico", recita:
"Art. 3 (Finanziamenti e contributi per la
partecipazione di imprese nazionali a programmi
industriali aeronautici in collaborazione
internazionale). - Per le finalita' di cui all'art. 1, alle
imprese nazionali partecipanti a programmi in
colIaborazione internazionale per la realizzazione
di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali
aeronautici possono essere concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e
l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi,
realizzazione di prototipi, prove, investimenti per
industrializzazione ed avviamento alla produzione fino
alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori
costi di produzione sostenuti in relazione
all'apprendimento precedente al raggiungimento delle
condizioni produttive di regime".
- Il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 23 settembre
1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 1994, n. 644, recante: "Interventi urgenti a
sostegno dell'economia", recita:
"Art. 2 (Interventi nei diversi comparti economici).
- 6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma
primo, lettera a), dell'art. 3 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato, previo
parere del comitato di cui all'art. 2 della medesima legge,
ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994,
corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti
dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi
dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808,
correlati a limiti di impegno decennali di lire 25
miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi,
con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui
contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo
onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire
75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1994/1996, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui
al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate
con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente
agli interventi previsti dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del
D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato
gli interventi per il settore aeronautico, entro il
termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilita' dei
programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma,
lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e
determina le priorita' avendo riguardo agli
obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e
sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul
territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse".