Art. 5
Interventi nel settore della ricerca scientifica
1. Per la prosecuzione delle attivita' previste dal piano triennale
approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (Cipe) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonche' di
quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di
Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali
dell'Unione europea, e' autorizzato, in favore dell'istituto
nazionale per la fisica della materia (Infm), un finanziamento di
lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di
lire 25 miliardi per l'anno 1999.
2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei
programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione
giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi
obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non
provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa
selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di
durata non superiore a cinque anni con personale anche di
nazionalita' straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresi' a
stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione
e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla
successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e' abrogato.
3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in
Antartide e' autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a
lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999.
L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione al
ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico
consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni
parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture
operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati
i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, e le
procedure per l'aggiornamento del programma, le modalita' di
attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie
di cui al presente comma.
4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere
l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con
regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e
internazionali. Con decreto del ministro dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per
l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio
delle attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a lire
500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3
miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con
il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attivita'
del medesimo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il
1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10
miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno
finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonche', quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante
riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione
del ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, cosi' come rideterminata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il ministro del Tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. L'Asi e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della
Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della
presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui
all'articolo 2 degli eventuali aggiornamenti".
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del
programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi
strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione
pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184
del 1989 e' abrogata.
Note all'art. 5:
- L'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, recante: "Misure urgenti a sostegno ed ad
incremento dei livelli occupazionali", recita:
"1. I lavoratori di eta' compresa fra i quindici ed i
ventinove anni possono essere assunti nominativamente,
in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con
contratto di formazione e lavoro non superiore a
ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici
economici e dalle imprese e loro consorzi che al
momento della richiesta non abbiano sospensioni dal
lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12
agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a
riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la
richiesta stessa, salvo che l'assunzione non
avvenga per l'acquisizione di professionalita' diverse
da quelle dei lavoratori interessati alle predette
sospensioni e riduzioni di personale.
1-bis. Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonche' in
quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29
dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di
formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni.
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente,
una quota fino al cinque per cento deve essere riservata
ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei
requisiti necessari. In caso di carenza di predetto
personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si
procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' di formazione e lavoro sono stabiliti
mediante progetti predisposti dagli enti pubblici
economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione
regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera
della commissione regionale per l'impiego non sia
intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro
presentazione, provvede il direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito
delle direttive generali fissate dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centraIe per l'impiego, delibera, in coerenza
con le finalita' formative ed occupazionali e con le
caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine
ai criteri di approvazione dei progetti ed agli
eventuali specifici requisiti che gli stessi devono
avere, tra i quali puo' essere previsto il rapporto tra
organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti
di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti
interessino piu' ambiti regionali i medesimi progetti sono
sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni,
delibera sentito il parere della commissione centrale
per l'impiego. Non sono soggetti
all'approvazione i progetti conformi alle
regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro
concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei
datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative, recepite
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita
la commissione centrale per l'impiego.
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la
richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere
predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui
all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. A
tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del
limite masimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art.
24 della legge predetta, da destinare al finanziamento
dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai
finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i
sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le
disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di
lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal
presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro e'
computato nell'anzianita' di servizio in caso di
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in
rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante
ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di
formazione e lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di
formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente
a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore
nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori.
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e'
tenuto ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati
formativi conseguiti dal lavoratore, dandone
comunicazione all'ufficio di collocamento
territorialmente competente.
8. La commssione regionale per l'impiego puo' effettuare
controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro,
sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.
9. In caso di inosservanza da parte del datore di
lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro,
il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin
dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso
del suo svolgimento puo' essere convertito in rapporto a
tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione
del lavoratore in attivita' corrispondenti alla
formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare
applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e
lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di
formazine e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione
del rapporto possono essere assunti a tempo
indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro,
con richiesta nominativa per l'espletamento di
attivita' corrispondenti alla formazione conseguita.
Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di
tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di
lavoro, il periodo di formazione e' computato
nell'anzianita' di servizio. La commissione regionale per
l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di
mercato nonche' delle caratteristiche della formazione
conseguita, puo' elevare il predeto limite fino ad un
massimo di trentasei mesi.
13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei
loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le
organizzazioni sindacali dei Iavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
attivita' di formazione professionale che prevedano
periodi di formazione in azienda. Per il periodo di
formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni
sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' attraverso apposite convenzioni stipulate tra le
regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da
questo erogate. Entro dodici mesi dal termine
dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta' di
assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale
attivita'.
14. Ferme restando le norme relative al
praticantato, possono effettuare assunzioni con il
contratto di cui al coma 1 anche i datori di lavoro
iscritti agli albi professionali quando il progetto di
formazione venga predisposto dagli ordini e collegi
professionali ed autorizzato in conformita' a quanto
previsto dal comma 3. Trovano altresi' applicazione i commi
4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di
contratto di formazione e lavoro, quando i progetti
formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attivita'
direttamente collegate alla ricerca scientifica e
tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il
coordinamento delle iniziatve per la ricerca
scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti
formativi possono prevedere una durata del contratto di
formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
16. Il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,
ai fini della formazione professionale prevista dai
progetti di cui al comma precedente, utilizza,
attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi
mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca
finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico,
secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate
attivita' sia richiesto il possesso di apposito
titolo di studio, questo costituisce requisito per la
stipuzione del contratto di formazione e lavoro finalizzato
allo svolgimento delle predette attivita'.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art.
19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con
contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai
fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11
della stessa legge".
- Il comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica
1991-1993", e' il seguente:
"Art. 8 (Norme in materia di contratti di formazione e
lavoro). - 6. La facolta' di assunzione mediante i
contratti di formazione e lavoro non e' esercitabile dai
datori di lavoro che, al momento della richiesta di
avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio
almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di
formazione e lavoro sia gia' venuto a scadere nei
ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si
computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati per giusta causa e quelli che, al termine
del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta
di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non
si applica quando nel biennio precedente sia venuto a
scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
- Il comma 11 dell'art. 16 del D.L. 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalle legge
19 luglio 1994, n. 451, recante: "Disposizioni urgenti
in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli
oneri sociali", e' il seguente:
"Art. 16 (Norme in matena di contratti di formazione e
lavoro). - 11. La misura di cui al comma 6 dell'art. 8
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al
sessanta per cento.
- Il comma 4 dell'art. 12 del D.L.vo 30 giugno
1994, n. 506 concernente: "Trasformazione del
Consiglio interuniversitario nazionale per la fisica
della materia in Istituto nazionale per la fisica della
materia", e' il seguente:
"Art. 12 (Personale). - 4. Per particolari ed obiettive
esigenze ed entro i limiti del proprio bilancio, con
esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato,
l'INFM puo' stipulare contratti a termine o a tempo
parziale di durata non superiore a cinque anni con
ricercatori, tecnici e personale amministrativo anche di
nazionalita' straniera. Il contingente di personale da
assumere ai sensi di quanto precede non puo' superare il
20% della dotazione organica complessiva dell'Istituto.
Tale limite non si applica ai contratti i cui oneri
ricadano su fondi derivanti da contratti con le
imprese o con istituzioni comunitarie ed
internazionali. In particolare, per esigenze di
formazione l'Istituto puo' stipulare i contratti di
formazione e lavoro previsti dal decreto - legge 30
ottobre 1984, 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni.
- Il comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre
1986, n. 910, recante: "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987)", e' il seguente:
"8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1
della legge 25 giugno 1985, n. 331, concenente
interventi urgenti in materia di edilizia universitaria,
ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di
cui all'art. 1, comma 4, della legge medesima, e'
autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore
spesa di lire 950 miliardi. L'importo e' iscritto nello
stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno
1987, di lire 300 miliardi per l'anno l988 e di lire 550
miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno
finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede
ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge
22 dicembre 1984, n. 887".
- Il comma 3 dell'art. 4 della legge 16 maggio
1989, n. 184, concernente: "Realizzazione e funzionamento
del programma nazionale di ricerche aerospaziali", e' il
seguente:
3. - 1. Per assicurare l'ottimale presenza economica e
scientifica degli operatori nazionali nel settore
aerospaziale i beni strumentali realizzati dalla CIRA
S.p.a. con i contributi di cui alla presente legge
costituiscono patrimonio disponibile dello Stato e
devono risultare rispondenti alle esigenze evolutive del
settore.
2. A tale scopo la societa affidataria trasmette
tempestivamente al Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i
progetti di adeguamento delle strutture e degli impianti.
3. Sulla base del parere del comitato
tecnicoscientifico di cui all'art. 7 e su proposta del
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del tesoro
provvede, ove occorra, ad aggiornare la convenzione e la
CIRA S.p.a. provvede ad adeguare il progetto di
massima, il cui finanziamento deve essere
prioritariamente assicurato con criteri compensativi.
4. Nel caso di maggiori oneri, da contenere comunque
entro il limite massimo del 25 per cento della
complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
agli stessi si provvede a valere sulle autorizzazioni di
spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma reetando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri
prima della loro emanazione".