Art. 6
Imprenditoria femminile
1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, e' integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi
per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge
25 febbraio 1992, n. 215.
2. Il ministro per le pari opportunita' o un suo delegato e due
esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna sono componenti del Comitato per
l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati
alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un
comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e
domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
Note all'art. 6:
La legge 25 febbraio 1992, n. 215: "Azioni
positive per l'imprenditoria femminile", cosi' recita:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. La presente legge e'
diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le
pari opportunita' per uomini e donne nell'attivita'
economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in
particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e
qualificare la professionalita' delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a
conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la
gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile nei comparti piu'
innovativi dei diversi settori produttivi".
"Art. 2 (Beneficiari). - 1. Possono accedere ai
benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le societa' cooperative e le societa' di persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da
donne, le societa' di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le
imprese individuali gestite da donne, che operino nei
settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli
enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche
a capitale misto pubblico e privato, i centri di
formazione e gli ordini professionali che promuovono
corsi di formazione imprenditoriale o servizi di
consulenza e di assistenza tecnica e manageriale
riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a
donne".
"Art. 3 (Fondo nazionale per lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile). - 1. E' istituito il
Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile, di seguito denominato "Fondo", con apposito
capitolo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo e'
stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992 -
1994, in ragione di lire dieci miliardi annui".
"Art. 4 (Incentivazioni per la promozione
di nuove imprenditorialita' femminili e per
l'acquisizione di servizi reali). - 1. A valere sulle
disponibilita' del Fondo di cui all'art. 3, ai soggetti
indicati all'art. 2, comma 1, lettera a), costituiti in
data succesiva a quella di entrata in vigore della presente
legge, possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento
delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per
l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e
turistiche o di attivita' nel settore dell'industria,
dell'artigianato, del commercio o dei servizi,
nonche' per i progetti aziendali connessi
all'introduzione di qualificazione e di innovazione
di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese
sostenute per l'acquisizione di servizi destinati
all'aumento della produttivita', all'innovazione
oraganizzativa al trasferimento delle tecnologie, alla
ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei
prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di
produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche'
per lo sviluppo di sistemi di qualita'.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti
e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento
(CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei
territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con decisione della Commisione
delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 112 del
25 aprile 1989, e interesati dalle azioni comunitarie di
sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052
/1988, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e
b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed
al 40 per cento.
3. A valere sulle disponibilita' di cui al comma 1
sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50
per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), per le attivita' ivi
previste".
"Art. 5 (Crediti di imposta). - 1. I soggetti di cui
all'art. 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei
contributi previsti dal medesimo art. 4, ed in misura ad
essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai
quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 11
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10
della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le relative modalita'
di attuazione".
"Art. 6 (Criteri e modalita' per la
concessione delle agevolazioni). - 1. I criteri e le
modalita' per la presentazione delle domande e per la
concessione delle agevolazioni previste dall'art. 4
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri competenti per i settori
cui appartengono i soggetti beneficiari".
"Art. 7 (Revoca e cumulabilita' delle agevolazioni).
- 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono
essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artiginato, di concerto con i Ministri competenti
per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per
il venir meno di uno o piu' dei requisiti prescritti per
la concessione delle agevolazioni medesime. A tal
fine le amministrazioni competenti per la concessione
delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche
presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono
cumulabili con gli altri benefici presti dalla presente
legge nonche' con i benefici previsti da altre leggi dello
Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per
cento della spesa ammessa all'agevolazione".
"Art. 8 (Finanziamenti agevolati). - 1. Ai soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), possono essere
concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui
all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai
fini previsti, dall'art. 4, comma 1, di importo non
superiore a trecento milioni e di durata non superiore a
cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per
cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui
appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti
ed operano nei territori di cui all'allegato al citato
regolamento (CEE) n. 2052/1988 e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati
con la citata decisione della Commissione delle Comunita'
europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE)
n. 2052/ 1988, il tasso di interesse puo' essere ridotto
fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine
(Mediocredito centrale) e' autorizzato ad effettuare
tutte le operazioni finanziarie previste dall'art. 2
della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e
le aziende di credito di cui al comma 1 del presente
articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed
aziende in grado di praticare i tassi di interesse
agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 e'
conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10
per cento delle disponibilita' del Fondo di cui all'art.
3".
"Art. 9 (Garanzia integrativa). - 1. I finanziamenti
previsti dall'art. 8 possono essere assistiti dalla
garanzia del Fondo di cui all'art. 20 della legge 12
agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni,
ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei
richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'art. 7
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui
all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La
garanzia del Fondo di cui all'art. 20 della citata legge
n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'art. 7 della
citta legge n. 517 del 1975 puo' essere accordata, su
richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei
beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del
Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui
all'art. 1 della citata legge n. 1068 del 1964 puo'
essere accordata con deliberazione del comitato previsto
dall'art. 3 della medesima legge".
"Art. 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito il Comitato per
l'imprenditoria femminile composto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per
sua delega, da un sottosegretario di Stato, con funzioni
di presidente, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da
una rappresentante degli istituti di credito, da una
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della
cooperazione, della piccola industria, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei
servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto
del Ministro dell'industria, del commmercio e
dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di
appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e restano in carica tre anni.
Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due
vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni
esso si avvale del personale e delle strutture messe a
disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di
progammazione generale in ordine agli interventi previsti
dalla presente legge; promuove altresi' lo studio,
la ricerca e l'informazione
sull'imprenditorialita' femminile.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo il
Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il
Servizio centrale per la piccola industria e l'artinato di
cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 5
ottobre 1991, 317, e si avvale di consulenti,
individuati tra persone aventi specifiche competenze
professionali ed esperienze in materia di imprenditoria
femminile.
6. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente
articolo, e' autorizzata la spesa annua di lire
cinquecento milioni a valere sulle disponibilita' del
Fondo di cui all'art. 3".
"Art. 11 (Relazione al Parlamento). - 1. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
verifica lo stato di attuazione della presente legge,
presentando a tal fine una relazione annuale al
Parlamento".
"Art. 12 (Iniziative delle regioni). - 1. Le
regioni, anche a statuto speciale, nonche' le province
autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le
finalita' coerenti con la presente legge, in accordo con
le associazioni di categoria, programmi che prevedano la
diffusione di informazioni mirate, nonche' la
realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza
tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle
attivita' agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le
regioni possono stipulare apposite convenzioni con
enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di
affidabilita' e consolidata esperienza in materia e che
siano presenti sull'intero territorio regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di
cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal
Fondo di cui all'art. 3 in misura non superiore al 30 per
cento della spesa prevista".
"Art. 13 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dalla presente legge, pari a lire dieci
miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliadi per l'anno
1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando
l'accantonamento ''Interventi vari nel sociale
(Imprenditorialita' femminile)''.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".