Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6,
pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340
miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato.