Art. 8
Incentivi automatici
1. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industri, del commercio e
dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per
il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) l'intensita' dell'aiuto concedibile e' ammessa fino a un
massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;
b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici
ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle
telecomunicazioni;
c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unita' e dei
sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei
servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni,
nonche' dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli
produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;
d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti e'
elevato fino a un massimo di trenta mesi;
e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti
effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione
della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.
2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e medie
imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti
dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle
imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti
di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in
forma automatica fruibile tramite crediti d'imposta, non cumulabili
per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o
regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un
ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione
delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che
affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta,
detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare.
Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso
automatico alla agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base
delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme
previste dal decreto del ministro delle Finanze emanato ai sensi
dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.
4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme
restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle disponibilita' previste per gli interventi di cui al
comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce
titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito
d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per il
periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A
tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64,
sono utilizzate dal ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 20 marzo 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite
le seguenti: ", dell'agricoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle
regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree
depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (Cee)
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi
strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni".
Note all'art. 8:
- L'art. 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, recante: "Misure dirette ad accelerare il
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione
dei nuovi interventi nelle aree depresse", e' il
seguente:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1.
Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario
nelle aree deprese, le somme individuate dal
Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) per consentire l'erogazione di
incentivi industriali in forma automatica nelle aree
depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art.
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista
dall'art. 4, comma 6, del decreto - legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio
dello Stato in relazione agli intenti di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli
indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi
nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al
comma 1, individua l'ammontare massimo
dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti
ammissibili alle agevolazioni in forma automatica detta le
modalita' e le pocedure di attuazione, approvando
altresi' un apposito modello di documento dal quale
dovra' risultare in particolare l'investimento da
effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da
compilarsi conformemente al suddetto modello, sara'
utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si
avvale del conto fiscale di cui alla legge 30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni,
solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni
stesse, effettuata sulla base di una verifica di
regolarita' meramente formale, per il pagamento di
imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi
incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta,
costituendo conseguentemente titolo di corrispondente
regolazione contabile per i concessionari della
riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di
pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate
le norme attuative sulla regolazione contabile per i
concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai fini della prenotazione delle
risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica
e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle
agevolazioni consentite dalla Unione europea.
L'accesso alle agevolazioni in forma automatica
esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere,
a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti,
altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non
vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente
stabilite da disposizioni normative finalizzate a
favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto
dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro
diciotto mesi dalla presentazione del documento come
prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare
effettuato ed interamente pagato l'importo delle
relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali,
al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma
automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni,
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianto applica una sanzione amministrativa
pecuniaria in misura da due a quattro volte
l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorre tra la presentazione del
documento e la liquidazione della agevolazione il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione
antimafia ai sensi del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490, e
successive modificazioni".
- Il comma 2, dell'art. 1, del D.L. 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, recante: "Modifiche della legge
1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e' il
seguente:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente
sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti
massimi consentiti dalla vigente normativa della
Comunita' economica europea (CEE) in materia di
concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle
particolari condizioni delle aree montane, nei settori a
maggiore redditivita' anche sociale identificati nella
stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazio ni di istruttorie,
assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto
dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il
ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative
di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il
ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e
gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo".
- I commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della legge 5 ottobre
1991, n. 317 recante "Interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese", sono i seguenti:
"Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 1. In caso di
insussistenza delle condizioni previste dagli articoli
3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del
commercio e ell'artigianato provvede alla revoca delle
agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta
revocati, ne da' immediata comunicazione al Ministro delle
finanze.
2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai
sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo
dei crediti d'imposta o dei contributi in conto
capitale indebitamente fruiti.
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art.
10, comma 2, attestanti fatti materiali non
corrispondenti ai vero e' punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di
lire".
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante:
"Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente
della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; costituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale". Il conto fiscale e' regolamentato
dall'art. 78, comma 27 e seguenti che di seguito si
riportano:
"27. E' istituito a decorrere dal 1 gennaio 1994, il
conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere
obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di
reddito di impresa o di lavoro autonomo. L'obbligo di
utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi
dei contribuenti che presentano la dichiarazione
dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi
dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
28. A decorrere dalla data indicata al comma
27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario
di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i
versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui
redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare
a particolari esigenze connesse all'esistenza di
piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati
sui territorio nazionale, potra' essere consentita
dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti
intestati allo stesso contribuente.
29. Il conto fiscale e' tenuto presso il
concessionario del servizio della riscossione competente
per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute
anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente
versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a
ruolo.
30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
competente concessionario del servizio della riscossione,
i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare,
entro i termini di scadenza, i versamenti di cui
al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione
a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende
di credito di cui all'art. 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono
essere conferite anche ad una delle casse rurali ed
artigiane di cui al testo unico approvato con R.D. 26
agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto
1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire
100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso,
rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata
sita nell'ambito territoriale del concessionario
dipendente.
31. I rapporti tra le aziende ed istituti di
credito ed il competente concessionario saranno
regolati secondo i seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e nsegna
della relativa documentazione al competente
concessionario del servizio della riscossione non
oltre il terzo giorno lavorativo successivo al
versamento;
b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di
credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di
un compenso percentuale pari al 25 per cento della
commissione spettante al competente concessionario ai
sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a
carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli
altri enti; detto compenso percentuale e' a totale carico
del concessionario competente e non costituisce elemento
di valutazione per la revisione e rideterminazione dei
compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato
D.P.R. n. 43 del 1988;
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione
delle somme incassate da parte dell'erario e degli
altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali
termini di versamento delle imposte di cui al comma 28
per consentire lo svolgimento delle necessarie
operazioni di registrazione e contabilizzazione
delle somme incassate, fermo restando che il
riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte
del concessionario entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello di cui alla lettera a) del presente
comma;
d) invio periodico al competente concessionario da
parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti
magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi
istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario
oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento
da parte del contribuente, si applicano nei confronti del
concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha
l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la
quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora
imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto
stesso.
32. I concessionari del servizio della
riscossione devono aggiornare i conti di cui al
presente articolo, entro il mese successivo, con la
movimentazione dei versamenti e debbono inviare
annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi
in cui il contribuente non ha indicato correttamente il
codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea
imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i
tre mesi successivi.
33. I concessionari del servizio della riscossione,
nella qualita' di gestori dei conti di cui alle
disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente
articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi
spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti
disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:
a) la erogazione del rimborso dovra' essere
effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita
richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante
il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione
dell'ufficio competente;
b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di
specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore
al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul
conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo,
al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni
precedenti la data della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui
alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa
prestazione delle garanzie indicate all'art. 38 -bis,
secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, di durata quinquennale. Non e'
dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto
sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;
d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli
specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.
34. La misura dei compensi per la erogazione dei
rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati
dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4
ottobre 1986, n. 657.
35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
provvedera' alla integrazione dei sistemi
informativi degli uffici dell'Amministrazione
finanziaria in modo che gli uffici competenti possano
conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal
fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe
tributaria dei concessionari della riscossione, per il
tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.
36. Il comma 3 -bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e' abrogato.
37. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i
concessionari della riscossione, nella qualita' di
gestori dei conti di cui al presente articolo, sono
autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della
riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma
33 in sede di prima applicazione della presente legge, i
contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione
dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti
di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994,
di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e
pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali
dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione
di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del
presente art. secondo i criteri ivi enunciati. Con
gli stessi regolamenti potra' essere prevista
l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad
altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e
dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di
consentire una piu' rapida acquisizione delle
somme riscosse, la rideterminazione dei termini di
versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente
dai concessionari con conseguente revisione della misura
della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera
a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43".
- Il comma 2 dell'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e
delle imposte indirette). - 2. La riscossione coattiva
e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di
liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione
di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di
pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio
finanziario competente forma il ruolo relativo ai
contribuenti per i quali si procede alla riscossione
coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R 29
settembre 1973, n 602. Per la formazione del ruolo e per
la riscossione delle somme iscritte si applicano le
disposizioni previste per la riscossione dei tributi e
delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono
riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile.
b) con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la
trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione
meccanografica degli stessi da parte del consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari della
riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico
degli agenti della riscossione;
c) l'intendente di finanza appone il visto di
esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario
territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta,
affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio
dei ruoli consegnati alla competente ragioneria
provinciale per i relativi controlli".
- La legge 1 marzo 1986, n. 64, reca la "Disciplina
organica dellintervento straordinario nel Mezzogiorno" ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1986,
n. 61, Supplemento ordinario.
- Il comma 1 dell'art. 1-bis del D.L. 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 3-bis
del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' il
seguente:
"Art. 3-bis (Disposizioni in materia di promozione di
nuove imprese giovanili). - 1. All'art. 1-bis, comma 1, del
D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo
le parole: ''nei settori'' sono inserite le seguenti:
''della innovazione tecnologica, della tutela
ambientale''".
- Gli obiettivi numeri 2 e 5b del Regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle
missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro
efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di
quelli della Banca europea per gli investimenti degli
altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti:
"Art. 9.
Obiettivo n. 2
1. Le zone industriali in declino interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano alcune
regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi
i bacini di occupazione e comunita' urbane).
2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale
del livello NUTS III che soddisfi a ciascuno dei criteri
seguenti:
a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore
alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di
occupazione nel settore industriale dev'essere superiore
alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a
decorrere dal 1975;
c) il livello occupazionale nel settore industriale
rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b)
deve risultare in regresso.
L'intervento comunitario, fatte salve le disposizioni
di cui al seguente paragrafo 4, puo' estendersi anche:
a zone contingue che soddisfano i suddetti criteri a), b)
e c);
a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di
disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media
comunitaria e che hanno registrato un regresso
notevole nell'occupazione nel settore industriale;
ad altre zone che nel corso degli ultimi tre anni
hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di
subire perdite occupazionali di rilievo in settori
industriali determinanti per il loro sviluppo economico
con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione
in dette zone.
3. Sin dall'entrata in vigore del presente
regolamento la Commissione adotta un primo elenco delle
zone di cui al paragrafo 1, seguendo la procedura
prevista dall'art. 17 e sulla base delle disposizioni
di cui al precedente paragrafo 2.
4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro
comunitario di sostegno di cui al seguente paragrafo 9,
la Commissione provvede a garantire una reale
concentrazione degli interventi sulle zone piu' gravemente
colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato, tenendo
conto della situazione particolare delle zone interessate.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le
informazioni che possono aiutarla in questo compito.
5. Berlino puo' beneficiare del contributo a titolo
del presente obiettivo.
6. La Commissione rivede periodicamente l'elenco
delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi
concessi dalla Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n.
2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono
programmati ed erogati su base triennale.
7. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente
regolamento i criteri definiti al paragrafo 2 possono
essere modificati dal Consiglio che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo.
8. Gli Stati membri interessati presentano alla
Commissione i loro programmi di riconversione regionale
e sociale che contengono in particolare:
la descrizione delle linee principali scelte per la
riconversione delle zone in questione e delle relative
misure;
indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi,
della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista
nella realizzazione dei programmi.
Per accelerare l'esame delle domande e
l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono
unire ai loro programmi le richieste di programmi
operativi compresi nei medesimi.
9. La Commissione valuta i programmi proposti in
funzione della loro coerenza con gli obiettivi del
presente regolamento e con le disposizioni e le
politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce
nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4,
paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato,
il quadro comunitario di sostegno alla riconversione
per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura
di seguire le procedure di cui all'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende in
particolare:
le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario;
le forme d'intervento;
il programma indicativo di finanziamento con
l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro
provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno puo',
all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa
dello Stato membro interessato o della Commissione di
concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove
informazioni persistenti e dei risultati osservati nel
corso della realizzazione delle azioni in questione.
10. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 2
assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.
11. Le modalita' d'applicazione del presente
articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art.
3, paragrafi 4 e 5.
Art. 11.
Obiettivo n. 5
1. Le modalita' di attuazione delle azioni
connesse con l'accelerazione dell'adattamento delle
strutture agricole (obiettivo n. 5) sono decise nel
quadro delle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 3,
paragrafi 4 e 5.
2. Le zone ammissibili al contributo a titolo
dell'obiettivo n. 5 b) saranno selezionate,
conformemente alla procedura prevista all'art. 17,
tenendo conto segnatamente del loro grado di sviluppo
rurale, in base al numero delle persone occupare in
agricoltura, del loro livello di sviluppo economico e
agricolo, della loro situazione periferica e della loro
sensibilita' all'evoluzione del settore agricolo, in
particolare nella prospettiva della riforma della
politica agricola comune.
Questi criteri saranno precisati nel contesto delle
disposizioni adottate in virtu' dell'art. 3, paragrafi 4 e
5.
3. Gli Stati membri interessati presentano alla
Commissione i loro programmi di sviluppo delle zone
rurali, che contengono in particolare:
la descrizione delle principali linee riguardanti lo
sviluppo delle zone rurali e delle relative azioni;
l'indicazione dell'utilizzazione dei contributi dei
diversi Fondi strutturali, della BEI e degli altri
strumenti finanziari, prevista nell'ambito della
realizzazione dei programmi;
l'articolazione, se del caso, con le conseguenze
della riforma della politica agricola comune.
Per accelerare l'esame delle domande e
l'attuazione degli interventi degli Stati membri possono
unire ai loro programmi le richieste di programmi
operativi compresi nei medesimi.
La Commissione valuta i programmi proposti in funzione
della loro coerenza con gli obiettivi del presente
regolamento nonche' con le disposizioni e le politiche
di cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce,
nell'ambito della parnership di cui all'art. 4, paragrafo 1
e di concerto con lo Stato membro interessato, il
quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale,
avendo cura di seguire le procedure previste dall'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende in
particolare:
le linee prioritarie di sviluppo scelte per
l'intervento comunitario;
le forme di intervento;
il programma indicativo di finanziamento con
l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro
provenienza;
la durata di questi interventi.
Il quadro comunitario di sostegno puo',
all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa
dello Stato membro interessato o dalla Commissione di
concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove
informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel
corso della realizzazione delle azioni in questione.
Le modalita' d applicazione del presente paragrafo sono
precisate dalle disposizioni di cui all'art. 3. paragrafi 4
e 5.
4. L'intervento assume prevalentemente forma di
cofinanziamento degli aiuti nazionali e dei programmi
operativi.
5. Le azioni finanziabili col concorso dei
diversi Fondi strutturali che debbono contribuire
all'obiettivo n. 5 sono precisare dall'art. 3,
paragrafo 4 e 5. Per quanto riguarda il
FEAOG-Orientamento, tali disposizioni mantengono da un
lato, le misure da finanziarie ai fini
dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo a
n. 5 a) e, dall'altro, ai fini dello sviluppo delle zone
rurali (obiettivo n. 5 b)".