Art. 9
Metanizzazione del Mezzogiorno
1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e'
autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e
lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le
somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'articolo 1,
comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del
decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonche' a valere sulle
disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135. A tal fine e' autorizzata la concessione, ai
Comuni e loro consorzi, che non abbiano ancora beneficiato di
agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o
regionali, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 50
per cento del costo dell'investimento previsto. Il contributo viene
erogato qualora l'avanzamento dell'opera raggiunta un'entita' non
inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al contributo.
2. Il Cipe con successiva deliberazione stabilisce le procedure per
la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da
destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita':
a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che non abbiano
presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi
delle deliberazioni del Cipe dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30
marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 14 maggio 1992;
b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;
c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata
deliberazione del Cipe dell'11 febbraio 1988 anche per i Comuni
appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.
3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il Cipe da'
preferenza ai Comuni o loro consorzi che presentino progetti
immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal Cipe stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per
cento della durata di dieci anni fino a un massimo del 25 per cento
del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono
superare il 75 per cento del costo previsto.
5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente
articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi
96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concesso
dal Cipe nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un
contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del
contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli
interventi ammessi.
Note all'art. 9:
- L'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784,
recante "Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per
la razionalizzazione il potenziamento dell'industria
chimica, per la salvaguardia dell'unita' giurizionale,
della continuita' della produzione e della gestione
degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e
per la realizzazione del progetto di metanizzazione", e'
il seguente:
"Art. 11. Entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
intesa con il Ministro per gli interventi straordinari
per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei
rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione
nazionale dei comuni (ANCI) e la Confederazione italiana
dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il
CIPE approva la prima fase del programma generale
della metanizzazione del Mezzogiorno, con
l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui
all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
per il Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n.
218, interessati all'attuazione del programma medesimo,
nonche' dei tempi di realizzazione delle opere.
Il programma generale dovra' essere approvato dal
CIPE con la stessa procedura di cui al precedente
comma entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
Per l'attuazione del programa di cui ai comma
precedenti e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi
destinata alle seguenti finalita':
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e
territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con D.P.R.
6 marzo 1978, n. 218;
b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei
comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione
delle reti, di cui alla precedente lettera a),
nonche' della trasformazione o dell'ampliamento a
tali fini delle reti esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di
contributi per la realizzazione o la trasformazione o
l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera
a).
A tal fine e' autorizzata:
1) la concessione ai comuni e loro consorzi di
contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30
per cento della spesa preventiva per le opere e le
finalita' indicate dal precedente comma;
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di
contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui
ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore
ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere
indicate dal precedente comma. In sostituzione dei
contributi sugli interessi, i comuni e loro
consorzi possono richiedere l'erogazione di un
contributo in conto capitale dello stesso ammontare del
contributo in conto interessi determinato in valore
attuale secondo le modalita' fissate con decreto del
Ministro del tesoro.
3) la concessione all'ENI di contributi in conto
capitale, nel limite massimo del 40 per cento della
spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori
secondari aventi caratteristiche di infrastrutture
pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini
dell'attuazione del programma generale della
metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo
comma del presente articolo, per un importo complessivo di
lire 100 miliardi.
La individuazione degli adduttori secondari da
ammettere a contributo avviene contestualmente e con le
procedure previste dal primo comma.
I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui
di cui al numero 2) del quarto comma del presente
articolo, fermo il principio che le annualita' di
ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei
consorzi dei comuni, a far tempo dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello effettivo di inizio
dell'esercizio per le nuove reti o di completamento
delle opere di trasformazione o di ampliamento per
le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del
comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali,
l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro.
In sede di approvazione del programma di cui al primo
comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la
ripartizione delle somme da destinare ai contributi
previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto
comma del presente articolo e le procedure per la
concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
Il CIPE, nel determinare i criteri e le
modalita' per la concessione delle provvidenze previste
dal presente articolo, deve altresi' stabilire le
modalita' per la concessione ai comuni e ai loro
consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e
prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la
presente legge ed altre eventuali previste da leggi
nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non
garantiscono il finanziamento totale delle opere da
realizzare.
L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e'
abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione
degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti
la realizzazione del programma di metanizzazione nei
rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'.
I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano deliberato di
concedere a terzi la gestione del servizio e che per
la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la
trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano
ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente
legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono
adeguare, in quanto necessario, le concessioni per
tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle
presenti norme.
I comuni, singoli o associati, compresi nei
programmi di metanizzazione, che alla data di entrata
in vigore della presente legge dispongone di un servizio
di distribuzione di gas per usi civili dato in
concessione a terzi, e che intendano trasformare gli
impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove
deliberino, per la scadenza normale o per diritto
contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione
attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i
servizi, ovvero preesistenti o nuove forme
associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a
bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze
previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa
depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura
degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono
tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle
delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene
concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la
garazzia dello Stato, nel limite del 50 per cento
dell'ammontare del mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse
sulla base dei criteri e delle modalita' fissate dal
CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa
istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi
dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati
dalla Cassa depositi e prestiti che a tal fine
istituisce apposita contabilita' separata alla quale sono
versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi
finanziari con decreto del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento
dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta
per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura
corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano
di societa' concessionarie per la gestione del
servizio oltre che per la costruzione della rete, lo
stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, e'
presentato dal legale rappresentante della societa', sotto
la sua personale responsabilita', corredato da
una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto
negli appositi albi professionali. In tal caso
l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai
comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il
completamento della parte dell'opera non coperta dal
contributi.
Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o
regionale la garanzia e rappresentata da una
dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa
capo la societa' o della regione.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari
acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo
regionale sull'adduttore principale e le bretelle
economicamente forti di cui al numero 8 della delibera
del CIPE 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono
messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti
per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare
la realizzazione delle opere previste dal presente
articolo, ivi compresi gli adduttori se condari aventi
caratteristiche di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2
della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri
decreti le modalita' per la messa a disposizione dei
predetti mezzi fianziari presso la Cassa depositi e
prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per
la concessione delle citate anticipazioni e per il loro
reintegro a valere sui contributi di cui al precedente
comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite
convenzioni ad istituti ed aziende di credito
l'istruttoria delle domande di erogazione delle
agevolazioni di cui al presente art. (12/a).
Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano
usato come combustibile per usi civili nei territori di
cui al primo comma del presente articolo e esente
dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del
decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30
giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del
programma di mefanizzazione del Mezzogiorno, presenta al
Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di
attuazione del programma.
L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara'
iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Per l'anno finaziario 1980 lo stanziamento
resta determinato in lire 190 miliardi".
- Il comma 79 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante: "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica", e' il seguente:
"79. All'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341; sono aggiunti, infine i seguenti
periodi:
Le predette some sono destinate al finanziamento di opere
approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa
con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le
amministrazioni interessate, con priorita' per interventi
di completamento funzionale, per investimenti
cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti
cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente
eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di
approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del
tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
Nell'ambito di tali priorita' una quota delle predette
somme pari a lire 600 miliardi e' destinata al
finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di
massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le
procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed
al completamento delle reti viarie provinciali; ad
interventi di metanizzazione. La ripartizione della
suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra
indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo
ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e
tramvie veloci puo' avere carattere integrativo
rispetto al finanziamento spettante ai sensi della
predetta legge n. 211 del 1992, e successive
modificazioni".
- L'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 641, recante "Interventi per le aree
depresse e protette per manifestazioni sportive
internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio
1992, n. 210", e' il seguente:
"Art. 1 (Autorizzazione alla contrazione di mutui). - 1.
Al fine di consentire la realizzazione di iniziative
dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico
delle aree depresse del territorio nazionale, in linea
con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento
stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli
interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22
offobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, nonche' per gli interventi di cui
all'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre
mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti,
con istituzioni finanziarie europee e con istituti di
credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello
Stato.
2. Le somme derivanti dal mutui di cui al comma i sono
iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su
proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, in appositi capitoli, anche
di nuova istituzione, degli stati di previsione
delle amministrazioni statali interessate, sulla base
del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'art. 4
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al
comma 1 dopo le parole: ''il Ministro del tesoro e'
autorizzato a contrarre mutu'' e' aggiunta
la parola ''quindicennali,''; al comma 2 dopo le
parole: ''a decorrere dall'anno 2001'' sono aggiunte le
parole: ''fino all'anno 2015,''.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997
e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al
2012. Al relativo onere Per gli anni 1997 e 1998 si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio".
- L'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione", e' il seguente:
"Art. 1 (Interventi per lo sviluppo economico delle
aree depresse del territorio nazionale). - 1. Al
fine di consentire la realizzazione di iniziative
dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse del territorio nazionale, in linea con i
principi e nel rispetto dei criteri di intervento
stabiliti dall'Unione europea, il Ministero del tesoro
e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la
Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie
comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento
e' a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da
detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le
medesime finalita', fermo restando quanto previsto da
specifiche disposizioni, sono altresi' versate allo
stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi
di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi
agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n.
96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le
disponibilita' destinate all'ammortamento dei mutui
autorizzati per la realizzazione di interventi nelle
aree depresse del territorio nazionale possono essere
utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di
competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari
a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni del 1998 al
2013, e' destinata, alla copertura di mutui finalizzati
alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia
scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23,
con le procedure e modalita' previste dalla stessa
legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a
lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal
1998 al 2013, e destinata; con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad
interventi di edilizia universitaria. Una ulteriore
quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta
miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da
ripartire con deliberazione del CIPE e' destinata alla
copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui
all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e
alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive
modificazioni.
2. Per l'attuazione del presente articolo e autorizzata
la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire
1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013.
Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
3. Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, al fine di
accelerare il completamento, l'adeguamento e la
realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale
per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di
opere di adduzione di riparto, ivi compresi gli
interventi di sistemazione dei terreni necessari per la
funzionalita' delle opere con priorita' per quelle
localizzate nelle aree depresse del territorio
nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione,
concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sentito il Comitato permanente per le politiche
agroalimentari, a contrarre mutui decennali con il
Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello
Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui
e' correlato al limite di impegno decennale di lire 80
miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
stabilisce, con decreto emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, le modalita', i termini e le
condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei
mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali".
- I commi 96 e 97 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica", sono i seguenti:
"96. Il Ministro del bilancio e della programmazione,
economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su
conforme parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la
riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali
comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e
1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si
sia ancora provveduto all'impegno contabile ed
all'individuazione dei soggetti attuatori, e la
conseguente ridestinazione delle stesse ad altri
interventi, compatibili con i termini temporali
previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il
rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle
risorse.
97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in
relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che
non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura
del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a
causa dell'inerzia dell'amministrazione
aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio
e della programmazione, economica ne propone alla
medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente
destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri
di cui al comma 96".