Art. 3.
                      Fasce di classificazione

  1.  Le  imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la
normativa  comunitaria  alle  procedure di affidamento dei servizi di
cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte,
a  domanda,  nel  registro  delle  imprese  o nell'albo delle imprese
artigiane,  secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di
affari al netto dell'IVA:
    a) fino a 100.000.000 di lire;
    b) fino a 400.000.000 di lire;
    c) fino a 700.000.000 di lire;
    d) fino a 1.000.000.000 di lire;
    e) fino a 2.000.000.000 di lire;
    f) fino a 4.000.000.000 di lire;
    g) fino a 8.000.000.000 di lire;
    h) fino a 12.000.000.000 di lire;
    i) fino a 16.000.000.000 di lire;
    l) oltre 16.000.000.000 di lire.
  2.  L'impresa  viene  classificata  in base al volume di affari, al
netto  dell'IVA,  realizzato  mediamente  nell'ultimo triennio, o nel
minor  periodo  di  attivita',  comunque non inferiore a due anni. La
classe di attribuzione e' quella immediatamente superiore al predetto
importo  medio.  Nel  caso  della  prima  fascia l'importo medio deve
essere almeno di 60.000.000 di lire.
  3.    Ai   fini   dell'inserimento   nella   relativa   fascia   di
classificazione,  l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1,
comma  2,  lettera  b),  della legge 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai
seguenti ulteriori requisiti economicofinanziari:
    a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di
importo  non  inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di
importo  complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre
servizi  di  importo  complessivo  non  inferiore  al  60  per cento,
dell'importo  corrispondente  alla  fascia  inferiore a quella per la
quale  chiede  l'iscrizione;  per l'inserimento nella prima fascia le
predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa
fascia;
    b)  avere  sopportato,  per  ciascuno  degli anni di riferimento,
salvo  quanto  disposto  al  comma  5,  un  costo complessivo, per il
personale   dipendente,   costituito   da  retribuzione  e  stipendi,
contributi  sociali  e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine
rapporto,  non  inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al
60  per  cento  di  detti costi se svolge esclusivamente attivita' di
pulizia e di disinfezione.
  4. L'impresa deve altresi' compilare la seconda sezione del modello
di  dichiarazione  di  cui allegato A) al presento decreto e fornire,
per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attivita',
copia  dei  libri  paga e dei libri matricola, nonche', limitatamente
alle  prestazioni  ricadenti  tra  quelle  previste  dall'articolo 1,
l'elenco  dei  servizi  eseguiti,  allegando per ciascuno un'apposita
attestazione  del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo
schema  di  cui  all'allegato  B) al presente decreto. L'impresa deve
inoltre  fornire  un  elenco  dei  contratti  in  essere alla data di
presentazione della domanda.
  5.  L'impresa che per la sua forma giuridica non puo' comprovare le
percentuali  minime  di  cui  alla lettera b) del comma 5 ovvero che,
qualunque  ne  sia  il  motivo,  non  le  raggiunge  deve produrre un
attestato  rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto
delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i
dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso
di societa' cooperativa.
 
          Note all'art. 3:
            -  Per  l'art.  1  della legge n. 82/1994, vedi note alle
          premesse.
            - Per l'art.  1, comma 2, lettera b),  della    legge  n.
          82/1994, vedi note alle premesse.