Art. 4. Comunicazioni delle variazioni 1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per le iscrizioni nel registro delle imprese e per le iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane, l'impresa di pulizia deve comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi e con le modalita' previste per la presentazione delle denunzie al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro il medesimo termine e modalita' l'impresa deve altresi' comunicare le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, in capo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo. 2. Le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3 che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi, con le modalita' di cui al comma 1; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma devono contenere i dati e le notizie di cui alla seconda sezione del modello allegato A) ed essere accompagnate dalla relativa documentazione. 3. Gli uffici del registro delle imprese e le commissioni provinciali per l'artigianato possono procedere all'accertamento del permanere in capo delle imprese di pulizia dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e degli altri requisiti di capacita' economicofinanziaria in qualsiasi momento con le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti o degli organismi portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 9 della stessa legge, ovvero su denuncia di singoli interessati.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), e' il seguente: "Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro". - Il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 241/1990, e' il seguente: "Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento".