Art. 4.
                   Comunicazioni delle variazioni

  1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge
e regolamentari per le iscrizioni nel registro delle imprese e per le
iscrizioni  nell'albo  delle  imprese artigiane, l'impresa di pulizia
deve  comunicare,  entro  trenta giorni dal loro verificarsi e con le
modalita'  previste per la presentazione delle denunzie al repertorio
delle  notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo
9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581,  le  variazioni  dei  requisiti  di cui all'articolo 3. Entro il
medesimo  termine  e  modalita' l'impresa deve altresi' comunicare le
variazioni  dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
25  gennaio  1994,  n.  82, in capo ai soggetti di cui al comma 2 del
medesimo articolo.
  2. Le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3 che comportino
una   variazione   negativa   della   fascia  di  classificazione  di
appartenenza,  devono  essere  comunicate  entro  un  anno  dal  loro
verificarsi,  con  le modalita' di cui al comma 1; in ogni altro caso
la  comunicazione  rimane  facoltativa. Le comunicazioni previste dal
presente  comma  devono  contenere  i  dati  e le notizie di cui alla
seconda  sezione del modello allegato A) ed essere accompagnate dalla
relativa documentazione.
  3.   Gli  uffici  del  registro  delle  imprese  e  le  commissioni
provinciali  per l'artigianato possono procedere all'accertamento del
permanere  in  capo  delle imprese di pulizia dei requisiti di cui ai
commi 1 e 2 e degli altri requisiti di capacita' economicofinanziaria
in  qualsiasi  momento  con  le modalita' di cui all'articolo 6 della
legge   7   agosto   1990,   n.  241,  anche  su  segnalazione  delle
amministrazioni  competenti  o degli organismi portatori di interessi
diffusi  di cui all'articolo 9 della stessa legge, ovvero su denuncia
di singoli interessati.
 
          Note all'art. 4:
            -    Il   testo   dell'art.   9   del D.P.R.  7  dicembre
          1995,   n.   581 (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  8
          della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580, in   materia di
          istituzione del registro delle   imprese  di  cui  all'art.
          2188 del codice civile), e' il seguente:
            "Art.   9    (Repertorio  delle  notizie  economiche    e
          amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8,  comma  8,
          lettera  d), della legge n. 580 del 1993, presso  l'ufficio
          e' istituito il   repertorio delle  notizie  economiche  ed
          amministrative (REA).
             2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
            a)  gli  esercenti    tutte  le  attivita' economiche   e
          professionali la cui  denuncia  alla camera  di   commercio
          sia prevista  dalle  norme vigenti,  purche'  non obbligati
          all'iscrizione    in    albi  tenuti    da ordini o collegi
          professionali;
            b) gli imprenditori  con sede principale all'estero   che
          aprono nel territorio nazionale unita' locali.
            3.   Il   REA      contiene   le  notizie  economiche  ed
          amministrative per le quali e' prevista  la  denuncia  alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio
          decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio  decreto    4
          gennaio   1925, n.  29, dall'art.  29 del  decreto-legge 28
          febbraio 1983,  n.    55,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 26 aprile 1983, n. 131, e da  altre leggi, con
          esclusione di quelle gia' iscritte o  annotate nel registro
          delle imprese e nelle  sue sezioni speciali. Con    decreto
          del  Ministro,    d'intesa  con il   Ministro delle risorse
          agricole, alimentari e forestali  per la parte  riguardante
          le  imprese  agricole,    sono  indicate    le  notizie  di
          carattere  economico,  statistico,  amministrativo      che
          l'ufficio   puo'  acquisire,     invece  che  dai  privati,
          direttamente dagli  archivi di pubbliche amministrazioni  e
          dei   concessionari di  pubblici servizi  secondo le  norme
          vigenti, nonche' dall'archivio  statistico delle    imprese
          attive    costituito  a norma del  regolamento CEE n.  2186
          del   22 luglio 1993,   purche'  non  coperte  dal  segreto
          statistico. Con  lo stesso decreto sono stabilite modalita'
          semplificate  per  la denuncia  delle notizie  di carattere
          economico ed amministrativo da parte dei soggetti  iscritti
          o annotati nelle sezioni speciali.
            4.   L'esercente      attivita'  agricole  deve  altresi'
          indicare, qualora non  compresi negli  archivi di   cui  al
          comma 3,  i dati  colturali, l'estensione  e  la  tipologia
          dei      terreni    con   i   relativi   dati catastali, la
          tipologia degli   allevamenti del  bestiame,    secondo  il
          modello    approvato    con  decreto   del   Ministro,   di
          concerto   con    il  Ministro  delle    risorse  agricole,
          alimentari  e   forestali, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra  lo Stato, le regioni    e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano.
            5.  Il    REA e'   gestito secondo  tecniche informatiche
          nel  rispetto  delle  norme  vigenti.  L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella  memoria elettronica   del  REA  dei
          dati contenuti   nella    denuncia,    redatta  secondo  il
          modello approvato dal Ministro".
            -  Il   testo dell'art. 6  della legge 7  agosto 1990, n.
          241  (Nuove  norme     in  materia     di      procedimento
          amministrativo    e    di diritto   di accesso ai documenti
          amministrativi) e' il seguente:
             "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
            a) valuta,  ai    fini  istruttori,  le  condizioni    di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento;
            b)  accerta di ufficio i  fatti, disponendo il compimento
          degli atti all'uopo necessari, e   adotta ogni  misura  per
          l'adeguato  e  sollecito svolgimento  dell'istruttoria.  In
          particolare,  puo'  chiedere  il rilascio di  dichiarazioni
          e  la  rettifica  di    dichiarazioni o istanze erronee   o
          incomplete  e   puo'  esperire  accertamenti   tecnici   ed
          ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
            c)   propone   l'indizione  o,  avendone  la  competenza,
          indice  le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
            d)  cura   le comunicazioni,   le   pubblicazioni   e  le
          modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
            e)   adotta,     ove  ne     abbia  la    competenza,  il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente per l'adozione".
            -  Il  testo  dell'art.  9 della legge n. 241/1990, e' il
          seguente:
            "Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di  interessi
          pubblici  o privati,   nonche'   i portatori  di  interessi
          diffusi costituiti   in associazioni   o   comitati,    cui
          possa  derivare   un  pregiudizio  dal provvedimento, hanno
          facolta' di intervenire nel procedimento".