Art. 5.
Sospensione  dell'efficacia  dell'iscrizione  per  l'esercizio  delle
                        attivita' di pulizia

  1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese   artigiane   sono   sospese  dall'iscrizione,  limitatamente
all'esercizio  delle  attivita'  di  cui all'articolo 1, con motivato
provvedimento   della  giunta  della  camera  di  commercio  o  della
commissione  provinciale  per  l'artigianato,  qualora,  esperite  le
procedure  di  cui  ai  commi  4  e  5 dell'articolo 4 della legge 25
gennaio 1994, n. 82, venga accertata:
    a)  l'assunzione  da  parte  dell'impresa di una condotta tale da
turbare  gravemente  la  normalita'  dei  rapporti  con  la  stazione
appaltante;
    b)  una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio
che  determini  una  situazione  di  pericolo  per l'incolumita' e la
salute  pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    c)  una infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia
previdenziale  e  assicurativa  e  a  ogni  altro  obbligo inerente i
rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamentari o dai
contratti  collettivi  nazionali di lavoro riferibili alle imprese di
pulizia,  comprensivi  degli  eventuali integrativi territoriali, cui
l'impresa non abbia posto rimedio.
  2.  La  sospensione  puo'  essere accordata anche al venire meno di
alcuno  dei  requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25
gennaio  1994,  n.  82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto,
qualora   l'impresa   interessata  presenti  entro  10  giorni  dalla
comunicazione  dell'avvio  delle  procedure  di  cancellazione di cui
all'articolo  6  apposita  istanza  e  la  stessa  si impegni a porre
rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.
  3. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale
per  l'artigianato  nei  casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
possono   autorizzare   nei   confronti   delle  imprese  sospese  la
prosecuzione  di  tutti  i contratti non direttamente interessati dal
comportamento  omissivo o negligente; nei casi di cui alla lettera c)
del  comma  1 e di cui al comma 2 la predetta autorizzazione e' data,
anche  a  tutela  degli interessi dei lavoratori e delle controparti,
qualora  possa  ritenersi  che  il comportamento dell'impresa non sia
dovuto a dolo o a colpa grave.
  4. La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili, su istanza
dell'impresa,  per una sola volta con provvedimento motivato. Scaduto
definitivamente  il  periodo di sospensione senza che l'impresa abbia
posto  rimedio  alle irregolarita', negligenze od omissioni di cui al
presente   articolo   la  giunta  della  camera  di  commercio  o  la
commissione   provinciale   per   l'artigianato   ne   dispongono  la
cancellazione limitatamente all'esercizio delle attivita' di pulizia,
secondo le procedure di cui all'articolo 6.
 
          Note all'art. 5:
            - Per l'art. 4, commi 4 e 5, della legge n. 82/1994, vedi
          note alle premesse.
            -    Il testo   del   decreto   legislativo 19  settembre
          1994, n.  626 (Attuazione  delle  direttive     89/391/CEE,
          89/654/CEE,      89/655/CEE,  89/656/CEE,       90/269/CEE,
          90/270/CEE,   90/394/CEE   e    90/679/CEE riguardanti   il
          miglioramento  della    sicurezza    e   della salute   dei
          lavoratori sul luogo   di lavoro),  e'  stato    pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994, n. 265.
            -  Per  l'art. 2, comma  1, della legge  n. 82/1994, vedi
          note alle premesse.