Art. 6. Cancellazione e reiscrizione per l'esercizio delle attivita' di pulizia 1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attivita' di pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, qualora, al venire meno di uno o piu' dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'impresa non presenti istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 5, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 5 l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione. 2. Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attivita' di pulizia, la cancellazione per dette attivita' comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane. 3. L'impresa che non ricada nella fattispecie di cui al comma 2 puo' richiedere la reiscrizione per l'esercizio delle attivita' di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalita' previste dal presente decreto, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per detto esercizio.
Note all'art. 6: - Per l'art. 4, commi 4 e 5, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse. - Per l'art. 2, comma 1, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.