Art. 6.
            Cancellazione e reiscrizione per l'esercizio
                     delle attivita' di pulizia

  1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese  artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle
attivita'  di  pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato
della   giunta   della   camera  di  commercio  o  della  commissione
provinciale  per l'artigianato, previo esperimento delle procedure di
cui  ai  commi  4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n.
82,  qualora,  al  venire  meno  di  uno  o piu' dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui
all'articolo  2  del presente decreto, l'impresa non presenti istanza
di  sospensione  ai  sensi  dell'articolo 5, ovvero detta istanza non
venga  accolta,  ovvero  allo  scadere  del  periodo  di  sospensione
accordato  ai  sensi  dell'articolo  5 l'impresa non abbia rimosso le
cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione.
  2.  Ove  l'impresa  non sia costituita in forma societaria e svolga
soltanto  attivita'  di pulizia, la cancellazione per dette attivita'
comporta  la  cancellazione  dal  registro  delle imprese o dall'albo
delle imprese artigiane.
  3.  L'impresa  che  non  ricada nella fattispecie di cui al comma 2
puo'  richiedere  la  reiscrizione per l'esercizio delle attivita' di
pulizia   nel  registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese
artigiane,  secondo  le  modalita'  previste dal presente decreto, al
venire  meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per
detto esercizio.
 
          Note all'art. 6:
            - Per l'art. 4, commi 4 e 5, della legge n. 82/1994, vedi
          note alle premesse.
            -  Per  l'art. 2, comma  1, della legge  n. 82/1994, vedi
          note alle premesse.